Paradisi fiscali

PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l'assenza di imposizione - l'assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.

PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST

Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l’assenza di imposizione - l’assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell’esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.

White e Black list: Normativa vigente
Sono previste  diverse  norme  antielusive   riguardanti   varie   tipologie   di situazioni,  e  relative  sia  ai  trasferimenti  di  residenza   che   alla collocazione fittizia della stessa in Stati o  territori  aventi  un  regime fiscale privilegiato (Stati  c.d.  di  black  list),  nonché  ad  operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate  fiscalmente  in  tali Paesi. Al contrario è previsto un elenco di stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni che viene definito white list. Si considerano “privilegiati” i regimi fiscali di  Stati  o  territori che presentavano un livello di tassazione sensibilmente inferiore  a  quello applicato in Italia, o un inadeguato scambio di informazioni,  oppure  altre situazioni equivalenti. A tal fine ci sono diverse “liste  nere”:  una,  relativa  alle  persone fisiche,  redatta ai fini della presunzione di residenza per i  cittadini italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della popolazione  residente (lista contenuta  del  decreto  ministeriale   4   maggio   1999   e   disciplinata dall’articolo 2, comma 2-bis del TUIR). Qualora  la  nuova  residenza  sia stabilita in Stati o territori  black  list,  si  presumevano  residenti  in Italia, salva prova contraria. Un’altra lista concerne le società controllate e collegate  estere di cui agli artt. 167 e 168  del  TUIR.  Detta  lista,  contenuta  nel  decreto ministeriale 21 novembre 2001, era finalizzata ad indicare le società i  cui utili fossero imputati al soggetto  residente  in  Italia  indipendentemente dalla percezione. Ulteriore lista riguarda l’indeducibilità dei componenti  negativi  di reddito relativi ad operazioni sostenute con imprese estere (art. 110, commi da 10 a 12-bis del TUIR) ed era recata dal decreto ministeriale  23  gennaio 2002. Si riconosce comunque la deducibilità dei  componenti  negativi ove fosse  data  dimostrazione  dello  svolgimento  di  un’attività  commerciale effettiva  oppure  dell’effettivo  interesse  economico  alla base  delle operazioni poste in essere. Inoltre si doveva dimostrare che tali operazioni avessero avuto concreta attuazione. I criteri alla base  delle  vecchie  black  list  sono  il  livello  di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato  in  Italia,  o  altri criteri equipollenti. Attualmente non vi sono più pesi nella black list: gli stati precedentemente ricompresi nella black listi sono stati “trasferiti” dall’OCSE nella “grey list” in quanto tali stati si sono impegnati a rispettare i parametri OCSE riguardanti gli scambi di informazione. Peraltro fino  a quando non verranno effettivamente applicati dagli stati in parola  tali parametri informativi gli stessi rimarranno in questa lista alla quale si applicano le disposizioni sopra indicate previste per i paesi a fiscalità privilegiata.
 
STATO DELL’ARTE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEI PAESI OCSE

Innanzitutto si rileva, come detto, che ad oggi non vi è più alcun Paese sulla lista nera dei paradisi fiscali. In pochi giorni Uruguay, Costarica, Filippine e Malaysia sono stati "spuntati" da questo elenco dopo aver preso l'impegno formale per uno scambio di informazioni sulla base degli standard internazionali fissati proprio dall'Ocse. I precedenti paesi inscritti nella “lista nera” sono stati spostati nella “lista grigia”.

L'ulteriore promozione dalla “lista grigia” alla “lista bianca” si ottiene quando un Paese ha firmato accordi bilaterali sullo scambio di informazioni con almeno 12 dei 30 Paesi aderenti all'organizzazione.

Tuttavia si rileva che in tre Stati  dell’Ocse: Austria,   Lussemburgo  e   Svizzera, permangono significative restrizioni all’accesso alle informazioni  bancarie  da  parte delle autorità fiscali. Nondimeno per quanto riguarda la Svizzera si segnala che sono in atto significative aperture in merito al segreto bancario, atteso che sono state stipulate nuove convenzioni che prevedono ampia collaborazione  in  materia penale tributaria con alcuni stati europei, sulla scia di quanto  già  fatto in passato con gli Stati Uniti e la Germania.
Con riferimento al quadro giuridico e amministrativo in materia di scambio di informazioni in oltre 80 Paesi. Emerge che,  dall’inizio  del  2006,  sono state stipulate 90 nuove convenzioni (includendo  sia  quelle  di  carattere generale contro le doppie imposizioni, sia quelle limitate allo  scambio  di informazioni, secondo il Modello di Tax Information Exchange  Agreement  del 2002), mentre quattro convenzioni preesistenti  sono  state  modificate  per attenuarne i vincoli alla collaborazione amministrativa. Spicca il mutamento di  indirizzo  della  Svizzera,  le  cui   convenzioni   fiscali   prevedono tradizionalmente che lo  scambio  di  informazioni  sia  limitato  a  quelle relative alla corretta applicazione  del  trattato, escludendo  per  contro quelle necessarie ai fini dell’attuazione delle leggi  interne  degli  Stati contraenti. L’eccezione, rappresentata   dalle onvenzioni con Usa (rinegoziata  nel  1997)  e  Germania,  si  va ora generalizzando, con l’introduzione delle cosiddette broad exchange clauses (pur sempre  limitate alla materia penale tributaria) nei nuovi trattati con Svezia,  Finlandia  e Norvegia,  Regno  Unito, Austria  Spagna.
Alla data del 17 marzo 2010 sono passati dalla lista grigia alla lista bianca i seguenti paesi:
- Andorra
- Antigua e Barbuda
- Austria
- Bahamas
- Belgio
- Bermuda
- Isole Vergini britanniche
- Bhrain
- Isole Cayman
- Cile
- Gibilterra
- Liechtenstein
- Lussemburgo
- Malaysia
- Monaco
- Antille olandesi
- Samoa
- San Marino
- Singapore
- Svizzera
- Turks e Caicos
Questi paesi, per passare dalla lista grigia alla lista bianca, hanno sottoscritto almeno 12 trattati per lo scambio di informazioni con paesi a fiscalità avanzata. In ogni caso l’OCSE vigilerà per verificare che questi accordi siano effettivamente rispettati da tali stati.

NUOVO REGIME WHIT LIST
La legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 83 e ss. della legge n. 244/2007) ha previsto in sostituzione delle vigenti “black list”,  delle  “white list” con cui si procederà all’individuazione degli Stati aventi  un  regime fiscale  conforme  agli  standard  di  legalità   e   trasparenza   adottati dall’Unione europea (white list).
Dette liste si  aggiungeranno  a  quella  predisposta  a  suo  tempo  in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239, che è stata mantenuta ai  soli  fini  dell’applicazione  delle  disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
In particolare verranno emanate due nuove tipologie di White lists che sostituiranno  il  sistema  delle liste attualmente in vigore e saranno relative ad operazioni di  vario  tipo (persone  fisiche,  imprese  residenti  o  situate  fiscalmente   in   Paesi considerati privilegiati).
Una lista sarà incentrata sul criterio dello scambio effettivo di informazioni. Tale lista riguarderà le disposizioni volte a  contrastare  fenomeni  di  esterovestizione  e  l’effettuazione  di operazioni fittizie.
L’ altra lista sarà improntata invece al duplice criterio dello  scambio  effettivo di informazioni e del livello di tassazione presente negli Stati esteri. In particolare tale lista avrà per oggetto tutte quelle disposizioni normative per le  quali è  necessario  fare  riferimento  anche  al  livello   di   tassazione. Quindi riguarderà la normativa CFC, dell’esenzione delle plusvalenze ecc..
Inoltre dovrebbe essere emanata un’apposita lista valevole  solo  ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia.
La  presunzione  di residenza  in  un “paradiso fiscale”, e conseguentemente l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente,  scatterà  non  più  qualora  trasferisca  la residenza in un paese ricompreso nella vigente “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999, bensì qualora il contribuente trasferisca la  residenza  in  un paese che non sia contemplato tra quelli della futura “white list”.
Ciò implica che il  contribuente  e  non  l’amministrazione  finanziaria (come del resto già avviene per il trasferimento di residenza  in  un  paese black list) deve provare di non aver posto in essere operazioni elusive.

DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO
La decorrenza delle nuove disposizioni è  prevista  per  il  periodo  di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis del DPR n. 917/1986.  Fino  al  periodo  d’imposta  precedente  continuino  ad  applicarsi  le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Tale decreto, ad oggi, non è stato emanato. In ogni caso è previsto un periodo transitorio di cinque anni durante il quale verranno inclusi nella whit list gli Stati o territori attualmente non inseriti nelle diverse black list.

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