Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale

Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale

Raccolta di norme (DPR n. 917/1986) in tema di fiscalità internazionale: normativa concernente la residenza fiscale, la tassazione in Italia dei redditi di fonte estera, ed i redditi percepiti da soggetti non residenti, normativa concernente le CfC, ecc.

Raccolta di norme

Articolo 2 del DPR n. 917/1986

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non

residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che

per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi

della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio

o la residenza ai sensi del Codice civile.

2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i

cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e

trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale.

Articolo 18 del DPR n. 917/1986

1. I  redditi  di  capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei  cui  confronti  in  Italia  si  applica la ritenuta a titolo di
imposta o  l'imposta  sostitutiva  di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto  legislativo  1  aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle  imposte  sui  redditi con la stessa aliquota della ritenuta
a titolo  d'imposta.  Il  contribuente  ha  la  facolta'  di non avvalersi del
regime di   imposizione   sostitutiva  ed  in  tal  caso  compete  il  credito
d'imposta per  i  redditi  prodotti  all'estero.  La  disposizione  di  cui al
periodo precedente   non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili  di  cui
all'articolo 27,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.                                                    
  2. Si   considerano   corrisposti   da  soggetti  non  residenti  anche  gli
interessi ed  altri  proventi  delle  obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre
1973, n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale  equiparato,  emessi

all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992

Articolo 89 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Dividendi  ed   interessi.    (N.d.R.:   ex  art.56.  Per  l'applicazione
delle  disposizioni del  presente  articolo  vedasi  l'art. 1, commi 61 e

88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

1. Per  gli  utili  derivanti  dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo  e  in  accomandita  semplice  residenti  nel territorio dello
Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.                           
  2. Gli   utili   distribuiti,   in   qualsiasi   forma   e  sotto  qualsiasi
denominazione, anche   nei  casi  di  cui  all'articolo  47,  comma  7,  dalle
societa' ed  enti  di  cui  all'articolo  73, comma 1, lettere a), b) e c) non
concorrono a  formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui  sono percepiti in
quanto esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della  societa'  o  dell'ente
ricevente per  il  95  per  cento  del loro ammontare. La stessa esclusione si
applica alla  remunerazione  corrisposta  relativamente  ai  contratti  di cui
all'articolo 109,   comma   9,   lettera   b),   e   alla   remunerazione  dei
finanziamenti eccedenti  di  cui  all'articolo  98  direttamente  erogati  dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.             
  2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al  regolamento (CE) n.
1606/2002 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti  relativi  ad  azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni  detenuti  per  la  negoziazione  concorrono  per  il  loro intero
ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.   
  3. Qualora  si  verifichi  la  condizione  di  cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a),  ultimo  periodo,  l'esclusione  di cui al comma 2 si applica agli
utili provenienti  dai  soggetti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle  remunerazioni  derivanti  da  contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera  b),  stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori
di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo  168-bis,  o,  se  ivi  non  residenti,  relativamente  ai
quali, a  seguito  dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
comma 5,  lettera  b),  dell'articolo  167,  siano rispettate le condizioni di
cui alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso
alla formazione  del  reddito  per il loro intero ammontare gli utili relativi
ai contratti   di   cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b),  che  non
soddisfano le  condizioni  di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo.                                                                      
  4. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  46  e  47,  ove
compatibili.                                                                  
  5. Se  la  misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano
al saggio legale.                                                             
  6. Gli  interessi  derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti
contro termine"  che  prevedono  l'obbligo  di rivendita a termine dei titoli,
concorrono a  formare  il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di  durata  del  contratto.  La  differenza positiva o negativa tra il
corrispettivo a  pronti  e quello a termine, al netto degli interessi maturati
sulle attivita'  oggetto  dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.           
  7. Per  i  contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate
in conto  corrente,  compresi  i  conti  correnti  reciproci  per servizi resi
intrattenuti tra  aziende  e  istituti  di  credito,  si  considerano maturati

anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Articolo 23 del DPR n. 917/1986
Titolo:

Applicazione dell'imposta ai non residenti.  

1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta nei confronti dei non residenti
si considerano prodotti nel territorio dello Stato:                           
    a) i redditi fondiari;                                                    
    b) i  redditi  di  capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti
nel territorio  dello  Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso
di soggetti  non  residenti,  con  esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;                     
    c) i  redditi  di  lavoro  dipendente prestato nel territorio dello Stato,
compresi i  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;                                 
    d) i  redditi  di  lavoro  autonomo  derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato;                                                       
    e) i  redditi  d'impresa  derivanti da attivita' esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;                                  
    f) i  redditi  diversi  derivanti da attivita' svolte nel territorio dello
Stato e  da  beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze
derivanti dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni  in societa'
residenti, con esclusione:                                                    
      1) delle   plusvalenze   di   cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
dell'articolo 67,  derivanti  da  cessione  a titolo oneroso di partecipazioni
in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;   
      2) delle  plusvalenze  di  cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo
derivanti da  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  da  rimborso di titoli non
rappresentativi di  merci  e  di  certificati  di  massa  negoziati in mercati
regolamentati, nonche'  da  cessione o da prelievo di valute estere rivenienti
da depositi e conti correnti;                                                 
      3) dei  redditi  di  cui  alle  lettere  c-quater)  e  c-quinquies)  del
medesimo articolo   derivanti   da   contratti   conclusi,   anche  attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;                        
    g) i  redditi  di  cui  agli  articoli  5,  115  e  116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.                                       
  2. Indipendentemente  dalle  condizioni  di cui alle lettere c), d), e) e f)
del comma   1   si   considerano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  se
corrisposti dallo  Stato,  da  soggetti residenti nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:    
   a) le  pensioni,  gli  assegni  ad  esse assimilati e le indennita' di fine
rapporto di  cui  alle  lettere  a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo
17;                                                                           
   b) i  redditi  assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere
c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;             
   c) i  compensi  per  l'utilizzazione  di  opere  dell'ingegno,  di brevetti
industriali e   di   marchi   di   impresa  nonche'  di  processi,  formule  e
informazioni relativi   ad   esperienze   acquisite   nel  campo  industriale,
commerciale o scientifico;                                                    
   d) i  compensi  corrisposti  da  imprese, societa' o enti non residenti per
prestazioni artistiche   o   professionali   effettuate  per  loro  conto  nel

territorio dello Stato.     

Articolo 100 del DPR n. 917/1986

Norme   generali   sulle    valutazioni.   (N.D.R.:    ex   art.76.   Per
l'applicazione   delle  disposizioni   del   presente   articolo   vedasi
l'art.  1,  commi 61 e 81 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
1. Agli  effetti  delle  norme  del  presente  capo che fanno riferimento al
costo dei beni senza disporre diversamente:                                   
       a) il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote di ammortamento gia'
dedotte;                                                                      
       b) si  comprendono  nel  costo  anche  gli  oneri  accessori di diretta
imputazione, esclusi  gli  interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per
i beni  materiali  e  immateriali  strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel  costo  gli  interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo   stesso  per  effetto  di  disposizioni  di  legge.  Nel  costo  di
fabbricazione si  possono  aggiungere  con  gli  stessi  criteri anche i costi
diversi da  quelli  direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo
gli interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro  costruzione o
ristrutturazione;                                                             
       c) il   costo   dei   beni   rivalutati,   diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 85,  comma  1,  lettere  a), b) ed e), non si intende comprensivo
delle plusvalenze  iscritte,  ad  esclusione di quelle che per disposizione di
legge non  concorrono  a  formare il reddito. Per i beni indicati nella citata
lettera e)  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  le  plusvalenze
iscritte non  concorrono  a  formare  il  reddito  per  la  parte eccedente le
minusvalenze dedotte;                                                         
       d) il  costo  delle  azioni,  delle  quote e degli strumenti finanziari
similari alle  azioni  si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori
iscritti i   quali   conseguentemente   non  concorrono  alla  formazione  del
reddito, ne'  alla  determinazione  del  valore fiscalmente riconosciuto delle
rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;                                  
       e) per  i  titoli  a  reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e  sono  iscritti  come tali in bilancio, la differenza positiva o
negativa tra  il  costo  d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell'esercizio.                              
  1-bis. In  deroga  alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1,
per i  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi contabili
internazionali di   cui  al  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:                                  
    a) i  maggiori  o  i  minori  valori  dei  beni indicati nell'articolo 85,
comma 1,  lettera  e),  che  si  considerano  immobilizzazioni  finanziarie ai
sensi del  comma  3-bis  dello  stesso articolo, imputati a conto economico in
base alla  corretta  applicazione  di tali principi, assumono rilievo anche ai
fini fiscali;                                                                 
    b) la  lettera  d)  del  comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e
gli strumenti   finanziari   similari   alle   azioni   che   si   considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;          
    c) per  le  azioni,  le  quote  e  gli  strumenti finanziari similari alle
azioni, posseduti  per  un  periodo  inferiore a quello indicato nell'articolo
87, comma  1,  lettera  a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del
medesimo articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili percepiti
durante il  periodo  di  possesso  per  la  quota esclusa dalla formazione del
reddito.                                                                      
  1-ter. Per  i  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali  di  cui  al  citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i
componenti positivi  e  negativi  che  derivano  dalla valutazione, operata in
base alla  corretta  applicazione  di tali principi, delle passivita' assumono
rilievo anche ai fini fiscali.                                                
  2. Per  la  determinazione  del valore normale dei beni e dei servizi e, con
riferimento alla  data  in  cui  si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei  corrispettivi,  proventi, spese e oneri in natura o in valuta
estera, si  applicano,  quando  non  e' diversamente disposto, le disposizioni
dell'articolo 9;  tuttavia  i  corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri
in valuta  estera,  percepiti  o  effettivamente sostenuti in data precedente,
si valutano  con  riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle  stabili  organizzazioni  all'estero si effettua secondo il cambio
alla data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le differenze rispetto ai saldi di
conto dell'esercizio  precedente  non  concorrono alla formazione del reddito.
Per le  imprese  che  intrattengono  in  modo  sistematico  rapporti in valuta
estera e'   consentita   la   tenuta  della  contabilita'  plurimonetaria  con
l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.      
  3. La  valutazione  secondo  il  cambio alla data di chiusura dell'esercizio
dei crediti  e  debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli
cui si  applica  la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre  leggi  o  di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto
della valutazione  al  cambio  della  data  di  chiusura  dell'esercizio delle
attivita' e  delle  passivita'  per  le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i  contratti  di  copertura siano anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.                                 
  4. (Comma abrogato)                                                         
  5. I  proventi  determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi
di cui  ai  commi  1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi
1 e  2  dell'articolo  107  sono  ragguagliati  alla  durata dell'esercizio se
questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.                                
  6. In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri di valutazione
adottati nei  precedenti  esercizi  il  contribuente  deve darne comunicazione
all'agenzia delle  entrate  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
allegato.                                                                     
  7. I  componenti  del  reddito  derivanti  da  operazioni  con  societa' non
residenti nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente  o  indirettamente
controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o sono controllate dalla stessa
societa' che  controlla  l'impresa,  sono  valutati  in base al valore normale
dei beni  ceduti,  dei  servizi  prestati  e  dei  beni  e  servizi  ricevuti,
determinato a  norma  del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa
disposizione si  applica  anche  se  ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con le autorita' competenti
degli Stati  esteri  a  seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.    
La presente  disposizione  si  applica  anche  per  i  beni ceduti e i servizi
prestati da  societa'  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato per conto
delle quali  l'impresa  esplica attivita' di vendita e collocamento di materie
prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.                   
  8. La   rettifica   da   parte  dell'ufficio  delle  valutazioni  fatte  dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.    
L'ufficio tiene  conto  direttamente delle rettifiche operate e deve procedere
a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.         
  9. Agli  effetti  delle  norme  del presente titolo che vi fanno riferimento
il cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e' accertato, su conforme
parere dell'Ufficio  italiano  dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.        
  10. Non  sono  ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da  operazioni  intercorse  con imprese residenti ovvero localizzate
in Stati  o  territori  diversi  da  quelli  individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale  emanato  ai  sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione
e' ammessa  per  le  operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate
in Stati  dell'Unione  europea  o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto.                                               
  11. Le  disposizioni  di  cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in  Italia  forniscano  la  prova  che  le  imprese  estere svolgono
prevalentemente un'attivita'  commerciale  effettiva, ovvero che le operazioni
poste in  essere  rispondono  ad  un  effettivo  interesse  economico e che le
stesse hanno  avuto  concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli altri componenti
negativi deducibili  ai  sensi  del  primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione   dei   redditi.  L'Amministrazione,  prima  di  procedere
all'emissione dell'avviso  di  accertamento  d'imposta  o di maggiore imposta,
deve notificare   all'interessato  un  apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al  medesimo  la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine di novanta
giorni, le  prove  predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.      
  12. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e  11  non si applicano per le
operazioni intercorse  con  soggetti non residenti cui risulti applicabile gli
articoli 167  o  168,  concernente  disposizioni  in materia di imprese estere
partecipate.                                                                  
  12-bis. Le   disposizioni  dei  commi  10  e  11  si  applicano  anche  alle
prestazioni di   servizi  rese  dai  professionisti  domiciliati  in  Stati  o
territori diversi  da  quelli  individuati  nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato  ai  sensi  dell'articolo  168-bis. Tale disposizione non
si applica  ai  professionisti  domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea o
dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.  

Articolo 165 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.                     
(N.D.R.:  ex   art.   15.  Per   gli  effetti   delle  disposizioni   del
presente  articolo v.  l'art. 11,  comma 3,  D.L.G. 19  novembre 2005  n.
247.)
1. Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo  concorrono  redditi
prodotti all'estero,  le  imposte  ivi  pagate  a  titolo  definitivo  su tali
redditi sono  ammesse  in  detrazione  dall'imposta  netta  dovuta  fino  alla
concorrenza della  quota  d'imposta  corrispondente  al rapporto tra i redditi
prodotti all'estero  ed  il  reddito  complessivo  al  netto  delle perdite di
precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.                          
    2. I  redditi  si  considerano  prodotti  all'estero sulla base di criteri
reciproci a  quelli  previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti
nel territorio dello Stato.                                                   
    3. Se  concorrono  redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato.                                     
    4. La   detrazione   di  cui  al  comma  1  deve  essere  calcolata  nella
dichiarazione relativa   al   periodo  d'imposta  cui  appartiene  il  reddito
prodotto all'estero  al  quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma
1, a  condizione  che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua
presentazione. Nel  caso  in  cui  il  pagamento  a  titolo definitivo avvenga
successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.                       
    5. Per   i   redditi   d'impresa   prodotti  all'estero  mediante  stabile
organizzazione o  da  societa' controllate di cui alla sezione III del capo II
del Titolo  II,  la  detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo
di competenza  anche  se  il  pagamento  a  titolo definitivo avviene entro il
termine di   presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo  periodo
d'imposta successivo.   L'esercizio   della   facolta'   di   cui  al  periodo
precedente e'  condizionato  all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi,
delle imposte  estere  detratte  per  le  quali  ancora  non  e'  avvenuto  il
pagamento a titolo definitivo.                                                
    6. Nel  caso  di  reddito  d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello
stesso Paese  estero,  l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale
reddito eccedente  la  quota  d'imposta  italiana relativa al medesimo reddito
estero, costituisce  un  credito  d'imposta fino a concorrenza della eccedenza
della quota  d'imposta  italiana  rispetto  a  quella  estera  pagata a titolo
definitivo in   relazione  allo  stesso  reddito  estero,  verificatasi  negli
esercizi precedenti   fino   all'ottavo.   Nel  caso  in  cui  negli  esercizi
precedenti non  si  sia  verificata  tale  eccedenza, l'eccedenza dell'imposta
estera puo'  essere  riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata   quale  credito  d'imposta  nel  caso  in  cui  si  produca
l'eccedenza della   quota   di  imposta  italiana  rispetto  a  quella  estera
relativa allo  stesso  reddito  di cui al primo periodo del presente comma. Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  relative  al  riporto  in  avanti e
all'indietro dell'eccedenza  si  applicano anche ai redditi d'impresa prodotti
all'estero dalle  singole  societa'  partecipanti  al  consolidato nazionale e
mondiale, anche  se  residenti  nello  stesso  paese,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 136, comma 6.                                                   
    7. Se  l'imposta  dovuta  in  Italia per il periodo d'imposta nel quale il
reddito estero  ha  concorso  a  formare l'imponibile e' stata gia' liquidata,
si procede  a  nuova  liquidazione  tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero,  e  la  detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta.   
Se e'  gia'  decorso  il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata
alla quota   dell'imposta   estera  proporzionale  all'ammontare  del  reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.                         
    8. La  detrazione  non  spetta  in  caso  di  omessa  presentazione  della
dichiarazione o  di  omessa  indicazione dei redditi prodotti all'estero nella
dichiarazione presentata.                                                     
    9. Per  le  imposte  pagate  all'estero  dalle  societa',  associazioni  e
imprese di   cui   all'articolo  5  e  dalle  societa'  che  hanno  esercitato
l'opzione di  cui  agli  articoli  115  e  116 la detrazione spetta ai singoli
soci nella proporzione ivi stabilita.                                         
    10. Nel  caso  in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente
alla formazione  del  reddito  complessivo,  anche l'imposta estera va ridotta

in misura corrispondente.              

Articolo 166 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Trasferimento      all'estero    della    residenza    o    della    sede
(N.D.R.:  ex    art.20-bis.    Per   la    decorrenza   dell'applicazione
delle   disposizioni  del     presente    articolo,     come   modificato
dall'art.1   DLG  6  novembre 2007  n.199, vedasi  l'art.2 del citato DLG
n.199 del 2007.)
1. Il   trasferimento   all'estero   della   residenza  dei  soggetti  che
esercitano imprese  commerciali,  che  comporti  la perdita della residenza ai
fini delle  imposte  sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda  o  del  complesso aziendale, salvo che gli stessi non
siano confluiti  in  una  stabile  organizzazione situata nel territorio dello
Stato. La  stessa  disposizione  si  applica  se  successivamente i componenti
confluiti nella  stabile  organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti.  Si  considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze   relative  alle  stabili  organizzazioni  all'estero.  Per  le
imprese individuali  e  le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma
1, lettere g) e l).                                                           
    2. I  fondi  in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti  nell'ultimo  bilancio  prima  del trasferimento della
residenza, sono  assoggettati  a  tassazione  nella  misura  in  cui non siano
stati ricostituiti   nel   patrimonio   contabile   della   predetta   stabile
organizzazione.                                                               
    2-bis. Le  perdite  generatesi  fino  al  periodo  d'imposta  anteriore  a
quello da   cui   ha  effetto  il  trasferimento  all'estero  della  residenza
fiscale, non  compensate  con  i  redditi  prodotti  fino a tale periodo, sono
computabili in  diminuzione  del reddito della predetta stabile organizzazione
ai sensi   dell'articolo   84   e   alle  condizioni  e  nei  limiti  indicati
nell'articolo 181.                                                            
    2-ter. Il  trasferimento  della  residenza  fiscale all'estero da parte di
una societa'  di  capitali  non  da' luogo di per se' all'imposizione dei soci

della societa' trasferita.        

Articolo 167 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Disposizioni      in   materia   di  imprese   estere  controllate.   (ex
art  127-bis)   (N.D.R.:   Per   quanto    stabilito    dal    comma    8
vedasi  il decreto 21 novembre 2001 n.429.)
1. Se   un   soggetto   residente   in   Italia   detiene,   direttamente  o
indirettamente, anche  tramite  societa'  fiduciarie o per interposta persona,
il controllo  di  una  impresa,  di  una societa' o di altro ente, residente o
localizzato in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis, i  redditi  conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,
a decorrere  dalla  chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato,  ai  soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi  detenute.  Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni
in soggetti  non  residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al
citato decreto.                                                               
  2. Le  disposizioni  del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti
e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).      
  3. Ai  fini  della  determinazione  del limite del controllo di cui al comma
1, si  applica  l'articolo  2359  del  codice  civile,  in materia di societa'
controllate e societa' collegate.                                             
  4. (Comma abrogato)                                                         
  5. Le  disposizioni  del  comma  1 non si applicano se il soggetto residente
dimostra, alternativamente, che:                                              
   a) la  societa'  o  altro  ente non residente svolga un'effettiva attivita'
industriale o  commerciale,  come  sua principale attivita', nel mercato dello
stato o  territorio  di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima   condizione   si   ritiene  soddisfatta  quando  la
maggior parte  delle  fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato
o territorio di insediamento;                                                 
   b) dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto di localizzare i redditi
in Stati  o  territori  diversi  da  quelli  di  cui  al  decreto del Ministro
dell'economia e  delle  finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i
fini di   cui   al   presente   comma,   il   contribuente  deve  interpellare
preventivamente l'amministrazione   finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  11
della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  statuto dei diritti del
contribuente.                                                                 
  5-bis. La  previsione  di  cui  alla  lettera  a) del comma 5 non si applica
qualora i  proventi  della  societa' o altro ente non residente provengono per
piu' del  50%  dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,  dalla  cessione  o
dalla concessione  in  uso  di  diritti  immateriali  relativi alla proprieta'
industriale, letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione di servizi
nei confronti  di  soggetti  che  direttamente o indirettamente controllano la
societa' o  l'ente  non  residente,  ne  sono  controllati  o sono controllati
dalla stessa  societa'  che  controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.                                                
  6. I  redditi  del  soggetto  non  residente, imputati ai sensi del comma 1,
sono assoggettati  a  tassazione  separata  con l'aliquota media applicata sul
reddito complessivo  del  soggetto  residente e, comunque, non inferiore al 27
per cento.  I  redditi  sono  determinati in base alle disposizioni del titolo
I, capo  VI,  nonche'  degli  articoli  84,  96, 111, 112; non si applicano le
disposizioni di  cui  agli  articoli  58  e  86,  comma  4,  e  102,  comma 3.
Dall'imposta cosi'   determinata   sono   ammesse   in  detrazione,  ai  sensi
dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.          
  7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi forma, dai soggetti non residenti
di cui  al  comma  1  non  concorrono alla formazione del reddito dei soggetti
residenti fino  all'ammontare  del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi
del medesimo  comma  1,  anche  negli  esercizi  precedenti. Le imposte pagate
all'estero, sugli  utili  che  non  concorrono  alla formazione del reddito ai
sensi del  primo  periodo  del  presente comma, sono ammesse in detrazione, ai
sensi dell'articolo  165,  fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma  6,  diminuite  degli  importi ammessi in detrazione per effetto del
terzo periodo del predetto comma.                                             
  8. Con   decreto   del   Ministro   delle   finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17,   comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.                    
  8-bis. La   disciplina   di   cui   al  comma  1  trova  applicazione  anche
nell'ipotesi in  cui  i  soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in  stati  o  territori  diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:                              
   a) sono  assoggettati  a  tassazione effettiva inferiore a piu' della meta'
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;             
   b) hanno  conseguito  proventi  derivanti  per piu' del 50% dalla gestione,
dalla detenzione  o  dall'investimento  in  titoli,  partecipazioni, crediti o
altre attivita'  finanziarie,  dalla  cessione  o  dalla concessione in uso di
diritti immateriali   relativi   alla  proprieta'  industriale,  letteraria  o
artistica nonche'  dalla  prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o   indirettamente   controllano   la   societa'   o  l'ente  non
residente, ne  sono  controllati  o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la   societa'  o  l'ente  non  residente,  ivi  compresi  i  servizi
finanziari.                                                                   
  8-ter. Le  disposizioni  del  comma  8-bis  non  si applicano se il soggetto
residente dimostra   che   l'insediamento   all'estero   non  rappresenta  una
costruzione artificiosa  volta  a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai
fini del  presente  comma  il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.

Articolo 168 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Disposizioni    in  materia   di  imprese   estere  collegate.  (ex  art.
127-bis)
1. Salvo  quanto  diversamente  disposto  dal presente articolo, la norma di
cui all'articolo  167,  con  l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si
applica anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto  residente  in Italia detiene,
direttamente o   indirettamente,  anche  tramite  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona,  una  partecipazione  non  inferiore  al 20 per cento agli
utili di   un'impresa,   di   una  societa'  o  di  altro  ente,  residente  o
localizzato in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis; tale   percentuale   e'   ridotta   al  10  per  cento  nel  caso  di
partecipazione agli  utili  di  societa'  quotate in borsa. La norma di cui al
presente comma  non  si  applica  per  le partecipazioni in soggetti residenti
negli Stati  o  territori  di  cui  al citato decreto relativamente ai redditi
derivanti da   loro  stabili  organizzazioni  situate  in  Stati  o  territori
diversi da quelli di cui al medesimo decreto.                                 
  2. I  redditi  del  soggetto  non  residente  oggetto  di  imputazione  sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:                    
   a) l'utile  prima  delle  imposte  risultante  dal  bilancio  redatto dalla
partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;                   
   b) un  reddito  induttivamente  determinato  sulla base dei coefficienti di
rendimento riferiti   alle   categorie   di   beni   che  compongono  l'attivo
patrimoniale di cui al successivo comma 3.                                    
  3. Per  la  determinazione  forfettaria  di  cui  al  comma 2 si applicano i
seguenti coefficienti:                                                        
   a) l'1  per  cento  sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c),  d)  ed  e),  anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;                                             
   b) il  4  per  cento  sul  valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e  da  beni  indicati  nell'articolo  8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del   Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;                     
   c) il  15  per  cento  sul  valore  delle  altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.                                                        
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.            

Articolo 168 bis del DPR n. 917/1986

Titolo:
Paesi  e territori  che consentono  un adeguato  scambio di informazioni.
(N.D.R.:  Per  l'applicazione   delle  disposizioni del presente articolo
vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.)
1. Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
gli Stati  e  territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai
fini dell'applicazione  delle  disposizioni contenute negli articoli 10, comma
1, lettera  e-bis),  73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo
unico, nell'art.  26,  commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del
decreto del   Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni,  nell'articolo  10-ter,  commi 1 e 9, della legge 23
marzo 1983,  n.  77,  e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e
6, comma  1,  del  decreto  legislativo  1  aprile  1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'articolo  2,  comma  5,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.                                                                       
  2. Con  lo  stesso  decreto  di  cui al comma 1 sono individuati gli Stati e
territori che  consentono  un  adeguato scambio di informazioni e nei quali il
livello di  tassazione  non  e'  sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni  contenute  negli
articoli 47,  comma  4,  68,  comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4,
167, commi  1  e  5,  e  168, comma 1, del presente testo unico, nonche' negli
articoli 27,  comma  4,  e  37-bis,  comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 

Articolo 169 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Accordi internazionali. (ex art. 128)
1. Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano,  se  piu'
favorevoli al  contribuente,  anche  in  deroga  agli  accordi  internazionali

contro la doppia imposizione.   

Articolo 130 del DPR n. 917/1986

Titolo:
Soggetti  ammessi  alla   determinazione  della   unica  base  imponibile
per il gruppo di imprese non residenti.
  1. Le  societa'  e  gli  enti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), possono   esercitare   l'opzione  per  includere  proporzionalmente  nella
propria base  imponibile,  indipendentemente  dalla  distribuzione,  i redditi
conseguiti da  tutte  le  proprie  societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359, primo  comma,  numero  1),  del codice civile non residenti e rientranti
nella definizione  di  cui  all'articolo  133.                                
  2. L'esercizio  dell'opzione  di  cui al comma 1 e' consentito alle societa'
ed agli enti:                                                                 
       a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;              
       b) controllati  ai  sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice
civile esclusivamente  dallo  Stato  o  da  altri  enti  pubblici,  da persone
fisiche residenti  che  non  si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute    da    loro   parti   correlate,   quali   soggetti
controllanti ai  sensi  dell'articolo  2359,  comma  1,  numeri  1)  e 2), del
codice civile di altra societa' o ente commerciale residente o non residente. 
  3. Per  la  verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le
partecipazioni possedute  dai  familiari  di  cui  all'articolo 5, comma 5, si
cumulano fra loro.                                                            
  4. La  societa'  controllante  che si qualifica per l'esercizio dell'opzione
di cui  al  comma  1  non puo' quale controllata esercitare anche l'opzione di

cui alla sezione precedente.

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