Accertamento - Domicilio fiscale - Artt. 58 e 60, D.P.R. 29 settembre 1973,

Massima - Il mero trasferimento della residenza al di fuori del territorio dello Stato non è suscettibile di far ritenere non dovute le imposte all'Erario italiano qualora non sia mutato il centro degli interessi, degli affari e delle relazioni personali ed affettive del contribuente. Infatti assume rilievo determinante il fatto che il contribuente abbia mantenuto in Italia legami di carattere affettivo ovvero comprovati interessi di carattere professionale come ad esempio il mantenimento di uno studio professionale.

Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi



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Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi
Accertamento - Domicilio fiscale - 60, D.P.R. 29 settembre  1973,
n. 600 - Legami relativi personali e professionali - Rilevanza
    Massima -  Il  mero  trasferimento  della  residenza  al  di  fuori  del
territorio dello Stato non è suscettibile di  far  ritenere  non  dovute  le
imposte  all’Erario  italiano  qualora  non  sia  mutato  il  centro   degli
interessi, degli  affari  e  delle  relazioni  personali  ed  affettive  del
contribuente.
Fatto e Diritto - Premesso che P.A. ha proposto ricorso  per  Cassazione
nei confronti dell'Agenzia delle  Entrate  ed  avverso  l'indicata  sentenza
della CTR del Veneto; che l'Agenzia si è costituita con controricorso;
    che, ricorrendo i presupposti per la trattazione in Camera di  consiglio
a sensi dell'art. 375 c.p.c., sono state acquisite le conclusioni del  P.M.,
che ha chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza;
    che nella Camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.
    La sentenza impugnata  in  relazione  alla  impugnazione  di  avvisi  di
accertamento IRPEF per gli anni 1994, 1995, 1996  e  1997,  ha  ritenuto  la
soggezione all'imposta del P. anche per gli  anni  1996  e  1997  per  avere
mantenuto in Italia il domicilio, come era dato di evincere  da  circostanze
non  contestate  dell'avere  in  Italia   la   sua   famiglia,   di   vivere
prevalentemente nel  nostro  paese  ove  era  amministratore  di  molteplici
società, essere anche abituale frequentatore di un golf club in Italia.
    Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione del D.P.R. n.  917
del 1986, art. 10, comma 1,  propone  questione
se competa o no all'Ufficio dare la prova  della  residenza  in  Italia,  se
detta prova possa essere data per semplici indizi, se detti  indizi  possano
essere rilevanti malgrado il contrasto con le risultanze anagrafiche.
    Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza  ha  fondato
la propria decisione sull'accertamento del domicilio e non su  quello  della
residenza, anche se ha rilevato perplessità sulla stessa attesa  la  mancata
esibizione di un certificato di residenza a Monaco o di  altri  elementi,  a
prescindere dall'iscrizione all'AIRE per i soli anni 1996 e 1997.
    Va aggiunto per completezza che anche  se  si  fosse  voluto  contestare
l'accertamento del  domicilio  in  Italia,  come  potrebbe  evincersi  dalla
contestazione nel corpo del ricorso della mancanza di prova della prevalenza
degli  affari  all'estero  su  quelli  italiani,  si   deve   rilevare   che
l'accertamento della CTR è immune da vizi logici e giuridici. Questa  Corte,
scrutinando analoga questione con sentenza 13803 del 2001, ha  precisato  in
motivazione: deve osservarsi,  infine,  che  la  Corte  di  Giustizia  delle
Comunità Europee, nella sentenza 12  luglio  2001,  in  causa  C  -  262-99,
Louloudakis c. Stato Ellenico, ha enunciato il principio che "...  nel  caso
in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati
membri, il luogo della sua "normale residenza", stabilito nell'ambito di una
valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti,  è
quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale
persona e che, nell'ipotesi in cui tale  valutazione  globale  non  permetta
siffatta  valutazione,  occorre  dichiarare   la   preminenza   dei   legami
personali". Affermando tale preminenza, e ribadito che, comunque, il giudice
nazionale deve compiere una valutazione globale di tutti gli  elementi,  sia
personali che patrimoniali, la  Corte  ha  elencato  alcuni  degli  elementi
rilevanti per l'esistenza dei legami  personali,  come  la  presenza  fisica
della persona e dei suoi familiari, la disponibilità  di  un'abitazione,  il
luogo in  cui  i  figli  frequentano  effettivamente  la  scuola,  il  luogo
dell'esercizio   delle   attività   professionali,   quello    dei    legami
amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali "nei limiti
in cui i detti elementi traducano la volontà di tale  persona  di  conferire
una determinata  stabilità  al  luogo  di  collegamento,  a  motivo  di  una
continuità che risulti da  un'abitudine  di  vita  e  dallo  svolgimento  di
rapporti sociali e professionali normali".
    Ed ha concluso affermando il principio: Nel  caso  in  cui  una  persona
fisica abbia la residenza fiscale in due Stati membri della UE, in quanto in
entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come  il
luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto  l'aspetto  degli
interessi personali e  patrimoniali,  il  problema  della  doppia  residenza
fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili
i legami personali. Va conclusivamente rimarcato come  nemmeno  in  sede  di
legittimità il P. abbia contestato che il suo centro degli interessi  vitali
sia rimasto in Italia.
    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
    P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
che liquida in Euro 100,00 per spese vive, Euro 1900,00 per  onorari,  oltre

spese generali ed accessori di legge.

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