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Accertamento - Domicilio fiscale - Artt. 58 e 60, D.P.R. 29 settembre 1973,
Pubblicata il 19/04/2010
Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi
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Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi
Accertamento - Domicilio fiscale - 60, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 - Legami relativi personali e professionali - Rilevanza
Massima - Il mero trasferimento della residenza al di fuori del
territorio dello Stato non è suscettibile di far ritenere non dovute le
imposte all’Erario italiano qualora non sia mutato il centro degli
interessi, degli affari e delle relazioni personali ed affettive del
contribuente.
Fatto e Diritto - Premesso che P.A. ha proposto ricorso per Cassazione
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed avverso l'indicata sentenza
della CTR del Veneto; che l'Agenzia si è costituita con controricorso;
che, ricorrendo i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio
a sensi dell'art. 375 c.p.c., sono state acquisite le conclusioni del P.M.,
che ha chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza;
che nella Camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.
La sentenza impugnata in relazione alla impugnazione di avvisi di
accertamento IRPEF per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, ha ritenuto la
soggezione all'imposta del P. anche per gli anni 1996 e 1997 per avere
mantenuto in Italia il domicilio, come era dato di evincere da circostanze
non contestate dell'avere in Italia la sua famiglia, di vivere
prevalentemente nel nostro paese ove era amministratore di molteplici
società, essere anche abituale frequentatore di un golf club in Italia.
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione del D.P.R. n. 917
del 1986, art. 10, comma 1, propone questione
se competa o no all'Ufficio dare la prova della residenza in Italia, se
detta prova possa essere data per semplici indizi, se detti indizi possano
essere rilevanti malgrado il contrasto con le risultanze anagrafiche.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza ha fondato
la propria decisione sull'accertamento del domicilio e non su quello della
residenza, anche se ha rilevato perplessità sulla stessa attesa la mancata
esibizione di un certificato di residenza a Monaco o di altri elementi, a
prescindere dall'iscrizione all'AIRE per i soli anni 1996 e 1997.
Va aggiunto per completezza che anche se si fosse voluto contestare
l'accertamento del domicilio in Italia, come potrebbe evincersi dalla
contestazione nel corpo del ricorso della mancanza di prova della prevalenza
degli affari all'estero su quelli italiani, si deve rilevare che
l'accertamento della CTR è immune da vizi logici e giuridici. Questa Corte,
scrutinando analoga questione con sentenza 13803 del 2001, ha precisato in
motivazione: deve osservarsi, infine, che la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nella sentenza 12 luglio 2001, in causa C - 262-99,
Louloudakis c. Stato Ellenico, ha enunciato il principio che "... nel caso
in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati
membri, il luogo della sua "normale residenza", stabilito nell'ambito di una
valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è
quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale
persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta
siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami
personali". Affermando tale preminenza, e ribadito che, comunque, il giudice
nazionale deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, sia
personali che patrimoniali, la Corte ha elencato alcuni degli elementi
rilevanti per l'esistenza dei legami personali, come la presenza fisica
della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il
luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo
dell'esercizio delle attività professionali, quello dei legami
amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali "nei limiti
in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire
una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una
continuità che risulti da un'abitudine di vita e dallo svolgimento di
rapporti sociali e professionali normali".
Ed ha concluso affermando il principio: Nel caso in cui una persona
fisica abbia la residenza fiscale in due Stati membri della UE, in quanto in
entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come il
luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l'aspetto degli
interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza
fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili
i legami personali. Va conclusivamente rimarcato come nemmeno in sede di
legittimità il P. abbia contestato che il suo centro degli interessi vitali
sia rimasto in Italia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
che liquida in Euro 100,00 per spese vive, Euro 1900,00 per onorari, oltre
spese generali ed accessori di legge.