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Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Soggetti passivi
Pubblicata il 19/04/2010
Sent. n. 24455 del 2 ottobre 2008 (ud. del 9 luglio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Ruggiero, Rel. Meloncelli
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Sent. n. 24455 del 2 ottobre 2008 (ud. del 9 luglio 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Ruggiero, Rel. Meloncelli
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Soggetti passivi - Artt.
3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Domicilio fiscale e residenza -
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni - L. 23 dicembre
1978, n. 943
Massima - Il reddito di lavoro dipendente di un residente in Italia
erogato da un datore di lavoro residente in Italia per lo svolgimento di
un’attività lavorativa dipendente svolta in Svizzera, è imponibile soltanto
nel territorio italiano.
Svolgimento del processo - 1.1. Il 25 marzo 2005 è notificato
all'Agenzia un ricorso del signor G.S. per la cassazione della sentenza
descritta in epigrafe, che ha rigettato l'appello del contribuente contro la
sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Verbania n.
55/01/2002, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio rifiuto
dell'Ufficio formatosi sulla sua domanda di rimborso dell'Irpef 1990-1999.
1.2. Il 3 maggio 2005 è notificato al signor G.S. il controricorso
dell'Agenzia.
2.1 fatti di causa sono i seguenti:
a) dal 1968 il signor G.S. è un lavoratore dipendente dell'Ente Ferrovie
e da allora lavora presso la sede delle Ferrovie italiane di Chiasso
(Svizzera);
b) dal 1987 la sua famiglia, composta anche della moglie e di due figli,
è iscritta nell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) di
Domodossola;
c) il 22 settembre 2000 il signor S. chiede il rimborso delle ritenute
Irpef che sarebbero state effettuate su un reddito di lavoro dipendente
prestato all'estero da soggetto residente all'estero dall'Ente Ferrovie,
quale sostituto d'imposta, per gli anni 1990-1999, cioè per gli anni
compresi nel termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e, in
subordine, per gli anni compresi nel periodo di decadenza D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 38;
d) il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso è impugnata
dal contribuente dinanzi alla CTP di Verbania, che rigetta il suo ricorso;
e) l'appello del contribuente è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza
ora impugnata per cassazione.
3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così
motivata:
a) il signor S. è cittadino italiano e la sua remunerazione è erogata in
Italia dalle Ferrovie dello Stato, ente di diritto pubblico; egli, pur
vivendo all'estero, ha conservato in Italia il centro dei propri interessi,
così come risulta dai MOD. 730 presentati al Fisco italiano, che evidenziano
unità immobiliari di sua proprietà e che determinano la sua residenza e la
sua nazionalità italiana sotto il profilo fiscale;
b) la Convenzione italo-elevetica in tema di doppie imposizioni è stata
ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943, la quale, all'art. 19, prevede
l'imponibilità fiscale delle remunerazioni corrisposte dallo Stato italiano
o da una persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico, ivi comprese
le Ferrovie dello Stato, nello Stato contraente dal quale provengono;
c) il ricorrente non ha provato di aver pagato le imposte allo Stato
estero in cui lavora, cosicché, se venissero accolte le sue rivendicazioni,
si verificherebbe la totale esclusione dalla tassazione, sia in Italia sia
in Svizzera, dei redditi percepiti.
4. Il ricorso per cassazione del signor G.S. è sostenuto con due motivi
d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza
impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese
processuali.
5. L'intimato, Agenzia resiste con controricorso e conclude per il
rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Motivi della decisione - 6.1. Con il primo motivo d'impugnazione si
denuncia l'omessa pronuncia sulle domande relative all'inesistenza
dell'obbligazione tributaria, sull'inidoneità dell'art. 19 della Convenzione
italo-svizzera ad essere fonte dell'obbligazione tributaria e
sull'inapplicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15 (ora art.
165) circa l'obbligo di provare di aver pagato le imposte all'estero per
usufruire dell'applicazione della norma di esclusione nazionale.
6.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che "Tutte queste questioni,
ancorché espressamente riproposte innanzi al Giudice di secondo grado, non
sono state esaminate, incorrendo così, la sentenza, nel vizio di omesso
esame della domanda inquadrarle nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n.
4".
6.3. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, perché
il ricorrente non riproduce testualmente quelle parti degli atti difensivi
nelle quali egli avrebbe proposto le censure oggetto dell'ipotizzata
omissione, né riproduce le argomentazioni addotte a loro sostegno, cosicché
questa Corte, il cui potere cognitivo non può estendersi agli atti di causa,
non è posta in condizione di valutare la fondatezza della censura proposta
in questa sede.
7.1. Con il secondo motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e
la falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, l'insufficiente e la
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo
della controversia.
7.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che le norme violate
sarebbero quelle contenute nelle seguenti disposizioni: D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 3, comma 3, lett. c); D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
4, p. 2,
artt. 15 della Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, ratificata
con L. 23 dicembre 1978, n. 943; D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, art. 1, conv.
in L. 29 gennaio 1992, n. 35; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma
2 bis.
Il contribuente ritiene che il "pensiero" non manifesto del giudice di
secondo grado sia nel senso che il vincolo di localizzazione del reddito,
derivante dall'art. 19 della convenzione, comporti la creazione di un nuovo
presupposto d'imposta, cioè che la localizzazione in Italia del reddito sia
idonea a creare ex novo un presupposto d'imposta ove tale presupposto non
sia più previsto dalla legislazione interna italiana. Ma tale conclusione
sarebbe contraria, oltre che alla funzione distributrice della norma
convenzionalo ex art. 19, anche al principio di non aggravamento,
testimoniato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 128.
7.3. Il secondo motivo di impugnazione è infondato per le ragioni qui di
seguito esposte.
Il ricorrente afferma di essere residente in Svizzera, ma la CTR ha
accertato (p. 3.a) che egli è cittadino italiano e che risiede in Italia.
Tale capo della sentenza è contestato dal contribuente solo affermando che
la residenza in Svizzera sarebbe stata provata nel giudizio di primo grado e
sostenendo che la CTR si contraddirebbe, quando, da un lato, conferma la
sentenza di primo grado e, dall'altro lato, nega la residenza estera.
Senonchè tali affermazioni sono, per un verso, prive di autosufficienza,
perché il ricorrente nulla dice sulle vicende processuali pregresse, e, per
altro verso, infondate, perché la CTR ha dapprima accertato la residenza in
Italia del contribuente e poi ne ha tratto le relative conseguenze. Dal
momento che la decisione preliminare sulla residenza non è stata
adeguatamente contestata nel ricorso per cassazione, essa deve rimanere
ferma.
Ne discende, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 4, comma
1, n. 1 che la residenza è il criterio d'individuazione dello Stato che è
soggetto attivo del rapporto d'imposizione tributaria: "Ai fini della
presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato contraente"
designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo ... della sua residenza
...". Anche se la CTR non lo ha detto espressamente, il suo ragionamento è
chiaramente condotto in base alla valutazione di fatti (la proprietà di più
unità Immobiliari), tale da far ritenere che essa abbia applicato la L. 23
dicembre 1978, n. 943, art. 4, comma 2, lett. a), n. 2 il quale prevede che,
quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti (Italia e Svizzera), "la sua situazione è determinata nel modo
seguente: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente
nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello
Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più
strette (centro degli interessi vitali)".
In sintesi, la CTR ha determinato la residenza del contribuente in base
al criterio del centro degli interessi vitali L. 23 dicembre 1978, n. 943,
ex art. 4, comma 2, lett. a), n. 2 senza che questa statuizione sia stata
impugnata dal contribuente in modo idoneo a sovvertirla.
La conseguenza è che al contribuente si applica il regime impositivo del
reddito da lavoro dipendente, che sia erogato da un soggetto italiano (le
Ferrovie dello Stato, nel caso di specie) a una persona fisica italiana
residente in Italia (G.S., nel caso di specie).
La norma, sotto la quale operare la sussunzione della fattispecie così
determinata, si ricava dalle seguenti disposizioni normative:
a) Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, comma 1, prima parte,
secondo cui: "L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'art. 10 ...";
b) La L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 15, comma 2, lett. b): "... le
remunerazioni che un residente di uno Stato contraente Italia riceve in
corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente
Svizzera sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se: ... b) le
remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro (Ferrovie dello
Stato italiano) che non è residente dell'altro Stato (non residente in
Svizzera, ma in Italia)";
c) La L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 19, comma 1: "Le remunerazioni
... pagate da uno Stato contraente ... oppure ... da una persona giuridica o
ente autonomo di diritto pubblico ... a una persona fisica che ha la
nazionalità di detto Stato a titolo di servizi vari ... sono imponibili
soltanto nello Stato contraente e da dove provengono dette remunerazioni";
d) La L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 19, comma 2: "Ai fini del
presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di
diritto pubblico" designa: a) per quanto riguarda l'Italia: 1) le Ferrovie
dello Stato (F.S.); ...".
La norma giuridica che se ne trae è la seguente: "il reddito di lavoro
dipendente di un residente in Italia, ricevuto da un datore di lavoro
residente in Italia in corrispettivo di una attività dipendente svolta in
Svizzera, è imponibile soltanto in Italia".
La fattispecie astratta, nella quale rientrai come caso di specie ultima
quello del signor G.S. secondo la determinazione operata dal giudice
d'appello, è sussumibile nella norma appena individuata, cosicché le
ritenute d'imposta operate a suo carico non sono indebite e la sentenza
della CTR, che si è pronunciata nello stesso senso non merita di essere
cassata.
8. La riconosciuta inammissibilità o la riconosciuta infondatezza dei
motivi d'impugnazione comportano il rigetto del ricorso.
9. La natura e la novità della questione inducono a compensare tra le
parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese
processuali relative al giudizio di cassazione.