Dolo e concorso di colpa del lavoratore

L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e dal risarcimento del danno subito dal lavoratore, in caso di dolo dello stesso.

La legge infortuni (D.P.R. n. 1124 del 1965) prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore, proprio per effetto dell'operatività della copertura assicurativa in virtù del principio del rischio professionale che, sostanzialmente, consiste nell’ affermazione che, poiché è l’organizzazione del lavoro che genera il rischio d’impresa, è sempre il datore di lavoro che deve rispondere delle conseguenze dannose dell’evento, dal momento che egli gode dei vantaggi dell’impresa”. Tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore infortunato è riconosciuta la facoltà di indirizzare direttamente al proprio datore di lavoro la richiesta di risarcimento di un danno subito e coperto dall'assicurazione, allorquando l'infortunio sia derivato dalla commissione di un fatto che costituisce reato da parte del datore di lavoro o di suoi incaricati o dipendenti.

Tale facoltà è, altresì, riconosciuta al lavoratore quando il reato commesso sia perseguibile d'ufficio ovvero vi sia stato preventivamente l'accertamento giudiziale di una responsabilità penale del datore di lavoro secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965. In caso di lesioni colpose l’azione penale è legata alla prognosi secondo le seguenti procedure:

  • Le prognosi che superano i 30 giorni provocano l’attivazione, per lo più ad iniziativa dell’ INAIL, dell’ inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero;
  • Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare l’azione penale solo a querela dell’interessato;
  • Oltre i 40 giorni l’eventuale azione penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero.
La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o di rischio c.d. elettivo, cioè derivante da una attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (Corte di Cassazione sent. N. 6377 del 2003). La responsabilità, invece, non è esclusa nel caso di concorso di colpa del lavoratore: in caso di infortunio sul lavoro la concorrente condotta colposa del lavoratore è priva di qualunque effetto nei confronti dell' INAIL , anche ai fini della rivalsa avverso il datore di lavoro. Essa tuttavia deve essere valutata al solo fine di stabilire se il

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