Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Decreto 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.



 

TITOLO I
 

L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria
 

Capo I
 

Attività protette


 

1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.


 

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.


 

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:


 

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;


 

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;


 

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;


 

4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;


 

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;


 

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;


 

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;


 

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;


 

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;


 

10) di carico o scarico;


 

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;


 

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;


 

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;


 

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;


 

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;


 

16) delle concerie;


 

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;


 

18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;


 

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;


 

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;


 

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;


 

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;


 

23) per il servizio di salvataggio;


 

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;


 

25) per il servizio di nettezza urbana;


 

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;


 

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (5);


 

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4 (6).


 

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.


 

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.


 

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.


 

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.


 

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto (7) (8).

 

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(5) La Corte costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137 (Gazz. Uff. 29 marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, terzo comma, n. 27, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.


 

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.


 

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.


 

(8) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 12-bis, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

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Capo II

 

Oggetto dell'assicurazione


 

2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.


 

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (9).


 

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (10) (11) (12).


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(9) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.


 

(10) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.


 

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-11 gennaio 2005, n. 1 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.


 

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 281 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 74 sollevata in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.


 

3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (13).


 

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.


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(13) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma primo, nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.


 

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Capo III

 

Persone assicurate

 

4. Sono compresi nell'assicurazione:


 

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;


 

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;


 

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (14);


 

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;


 

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;


 

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (15);


 

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);


 

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;


 

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.


 

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 (16).


 

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (17).


 

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.


 

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (18) (19) (20).

 

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(14) Vedi anche artt. 199, 203 e 204 del presente decreto.


 

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.


 

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.


 

(17) Vedi, anche, art. 199 del presente decreto.


 

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero; con altra sentenza 2-15 luglio 1992, n. 332 (Gazz. Uff. 22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4; con sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19 - Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 e 9, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'art. 1 del presente testo unico.


 

(19) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 12-bis, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


 

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 437 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 136 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.


 

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5. Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

 
 

6. Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.


 

7. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.


 

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.


 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

 

 

8. Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.


 

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Capo IV


 

Datori di lavoro


9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 (21).


 

Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:


 

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4;


 

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;


 

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;


 

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;


 

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5);


 

le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);


 

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);


 

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.


 

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.


 

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.


 

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto (22). Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento (23).


 

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(21) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-2 marzo 1990, n. 98 (Gazz. Uff. 7 marzo 1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'art. 9, nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri.


 

(22) Con D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sono state emanate le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


 

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 e 9, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall'art. 1 del presente testo unico.


 

10. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.


 

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.


 

Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.


 

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.


 

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo (24) (25).


 

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (26) (27).


 

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (28) (29).


 

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (30) (31).


 

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(24) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) l'illegittimità, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.


 

(25) La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n. 499 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.


 

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.


 

(27) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 319 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, sollevata dal giudice remittente relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. La stessa Corte ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale.


 

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.


 

(29) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 319 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, sollevata dal giudice remittente relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. La stessa Corte ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale.


 

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.


 

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

 


 

11. L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (32).


 

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (33).


 

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (34) (35).

 

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(32) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.


 

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.


 

(34) Vedi la sentenza della Corte costituzionale all'ultimo comma dell'art. 10.


 

(35) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

 
 

12. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione (36) (37).


 

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori (38).


 

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (39).


 

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (40).


 

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione (41).

 

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(36) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376, riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.


 

(37) Vedi, anche, paragrafo 7, D.M. 3 novembre 1962.


 

(38) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376, riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.


 

(39) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376, riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.


 

(40) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376, riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.


 

(41) Sui termini per la presentazione delle denunce di cui al presente articolo vedi l'art. 5, comma 5 e l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.


 

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13. La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti (42).


... (43).

 

... (44).


 

(42) Comma cosí sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).


 

(43) Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L. 10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).


 

(44) Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L. 10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).


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14. Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.


 

15. Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.


 

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

 


 

16. L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.


 

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.


 

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.


 

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.


 

All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


 

Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.


 

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.



 

17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'Istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità del pagamento.


 

Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

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