Le prestazioni economiche e sanitarie

Il diritto del lavoratore alle prestazioni da parte dell' INAIL quando subisce un infortunio.

Il diritto del lavoratore alle prestazioni da parte dell’ INAIL sorge nel momento in cui si verifica l’ infortunio. Il lavoratore ha diritto a tali prestazioni anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi: c.d. principio di automaticità delle prestazioni. Tale principio non si applica ai lavoratori autonomi. Le prestazioni erogate in caso di infortunio sul lavoro sono di due tipi. Vediamoli.

Prestazioni sanitarie

Erogazione di cure mediche e chirurgiche finalizzate a garantire il diritto alla salute ed, in particolare , il massimo recupero possibile dell’ integrità psico – fisica e della capacità lavorativa perduta.

Prestazioni economiche

dirette al risarcimento del reddito attraverso la corresponsione di somme di denaro periodiche o una tantum. Le prestazioni economiche variano in base alle conseguenze prodotte dall’ infortunio:

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea - viene corrisposta all’ assicurato con decorrenza dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’ infortunio e per tutta la durata dell’inabilità. I primi tre giorni la retribuzione è pagata dal datore di lavoro. La misura è pari al 60% della retribuzione media per i primi 90 giorni. Per i periodi successivi è pari al 75% della retribuzione.
  • Rendita per inabilità permanente
    1. In caso di inabilità permanente assoluta (compresa tra l’80% ed il 100%) all’assicurato spetta una rendita pari alla retribuzione annua relativa ai 12 mesi precedenti l’infortunio, nei limiti di un massimale prefissato per l’industria e per l’agricoltura.
    2. In caso di inabilità permanente parziale superiore al 10% l’assicurato ha diritto ad una rendita nelle seguenti misure:
      • Tra 50% e 60% della retribuzione per inabilità dal 11% al 40%;
      • Tra 61% e 98% della retribuzione per inabilità dal 41% al 64%;
      • Il 100% della retribuzione per inabilità dal 65% al 100%;
  • Rendita ai superstiti - Quando dall'infortunio derivi la morte dell'assicurato, spetta una rendita al coniuge. Nel caso di nuovo matrimonio del coniuge la rendita cessa e vengono corrisposte tre annualità di rendita. La rendita spetta anche a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile o adottivo fino al compimento del 18° anno di età. Se il figlio è inabile la rendita spetta anche dopo il compimento della maggiore età e fino alla a che dura tale stato. In mancanza di coniuge e di figli, la rendita spetta agli ascendenti e adottanti, ovvero ai fratelli e sorelle. La misura della rendita è pari al 100% della retribuzione annua (50% al coniuge, 20% per ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori).
  • Assegno di incollocabilità - Spetta ai mutilati ed invalidi sul lavoro che a causa delle menomazioni subite sono esclusi dai benefici del collocamento obbligatorio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 333 UTENTI