Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"


pubblicato nella

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 dicembre

1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del

deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio

2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e

forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I

 

Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

 

lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Art. 1.

 

 

Ambito di applicazione delle gestioni

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico

 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive

modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria

di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro

gestioni separate:

a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione

dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo;

per le relative attivita' ausiliarie;

b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed

integrazioni;

c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione,

intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche:

per le relative attivita' ausiliarie;

d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali

quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49,

comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivita' protette di cui

all'articolo 1 del testo unico.

Art. 2.

 

 

Classificazione dei datori di lavoro

 

1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate

 

all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e

integrazioni.

2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e

successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la

classificazione e' disposta dall'INAIL.

3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di

amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45

del testo unico.

4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che

comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12

del testo unico.

Art. 3.

 

 

Tariffe dei premi

 

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle

 

gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione,

tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri

che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio

successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella

misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario

di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per

i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del

consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un

trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in

considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di

approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e

successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre

1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato.

Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44,

secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto

ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri

per eventuali conguagli.

6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su

delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e'

ridotta al 130 per mille.

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000

e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge

17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire

700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

 

 

Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto

 

disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico,

appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela

con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e' pari al

massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,

vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti

dipendenti.

2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo

conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata

in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del

premio e' quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che

comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data

dell'evento indennizzato.

3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di

cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui

all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo.

Art. 5.

 

 

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti

 

all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e

integrazioni, qualora svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio

delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi

personalmente condotti.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di

lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a

carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente

percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile

all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo

produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di

cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui

all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo.

Art. 6.

 

 

Assicurazione degli sportivi professionisti

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti

 

all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del

testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di

amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini

della determinazione del premio assicurativo.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di

cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui

all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo.

Art. 7.

 

 

Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

 

1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani

 

operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-

21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i

datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da

applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle

prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo e'

determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di

amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative

prestazioni.

Art. 8.

 

 

Retribuzioni di ragguaglio

 

1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i

 

prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia

accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la

retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle

rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".

 

 

Capo II

 

Disposizioni in materia di prestazioni

 

Art. 9.

 

 

Rettifica per errore

 

1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo

 

stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o

riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati

giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data

di comunicazione dell'originario provvedimento errato.

2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore

successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o

colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se

accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento

originario.

3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al

momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato.

4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa

precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.

6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata,

a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del

mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate.

7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della

domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della

domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di

riduzione della stessa.

Art. 10.

 

 

Malattie professionali

 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni

 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' costituita una commissione

scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139

e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di quindici

componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero

della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto

superiore della sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale,

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il

settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento

della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attivita' la commissione si puo' avvalere della collaborazione di

istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa

luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali

nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle

tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle

malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di

possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle

malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono

effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su

proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui

all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata,

oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per

territorio.

5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle

malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della

specificita' di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre

1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le

strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti

pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e

di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 11.

 

 

Rivalutazione delle rendite

 

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di

 

riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del

lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', nei casi previsti dalla

normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della

variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto

all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno

in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20,

commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima

rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.

Art. 12.

 

 

Infortunio in itinere

 

1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non

necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il

normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale

percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non

sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal

luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si

intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed

improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel

caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso, esclusi

gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico

di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente

sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

Art. 13.

 

 

Danno biologico

 

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la

 

determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini

della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il

danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,

della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura

indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali

verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al

comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della

prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo

previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate

in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento

e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita

"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta'

dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del

testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di

un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado

della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei

coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da

prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria

di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La

retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il

coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al

grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono

approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di

amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale,

qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con

postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in

rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura

da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto

assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei

termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e'

decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione

dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui

sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le

malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita,

puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla

precedente revisione.

5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle

presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei

postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado

complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del

nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia'

corrisposto e non recuperato.

6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia

professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti

estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di

entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve

essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle

preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il

grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado

d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le

conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data

di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o

sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo

infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.

In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di

infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e

146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita'

psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di

menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto

l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della

soppressione della rendita.

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione

dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in

capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria,

dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato

medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a

liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del

predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello

provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto

l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della

guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di

rendita di cui al comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in

quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi

annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le

modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

 

 

Capo III

 

Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure

 

Art. 14.

 

 

Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa

 

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di

 

amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti

procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti

soggettivi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro

soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le

disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o

cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In

caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila

per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Capo IV

 

Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale

 

infortuni.

Art. 15.

 

 

Natura e funzione del Casellario centrale infortuni

 

1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia

 

gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il

quale provvede alle relative necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo

del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo

nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed

alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito

denominati utenti.

Art. 16.

 

 

Compiti del Casellario

 

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

 

a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non

professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, anche a

prescindere da uno specifico evento lesivo;

b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro

utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;

c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello

nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere previdenziale.

2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e

private di studi e ricerche.

Art. 17.

 

 

Utenti del Casellario

 

1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

 

a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di

infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al

controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 18.

 

 

Obblighi e diritti degli utenti

 

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidita' derivanti da infortunio

 

professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi

d'invalidita' o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio

professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita'

permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di

precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.

3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e

con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.

4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.

5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al

comma 1 relativo agli enti

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