L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Decreto 30 giugno 1965, n. 1124

Titolo I

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

Capo I

ATTIVITA' PROTETTE

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3);
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura (4);
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5);
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6);
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali (7);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al al n. 5 dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato (8).
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto (9).
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"), nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana".
V. D.L. 18-11-1986, n. 761; DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n. 130; 1-6-1987, n. 211; non convertiti in legge; V. sent. della Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero". (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma, e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; ord. Corte Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l° comma e 2 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 26 del 24-6-1987).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4, n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al 3° comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico".
(4) V. L. 13-3-1958, n. 250.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma, n. 22 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987).
(6) V. ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta inarnmissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
(7) V. sent. della Corte Cost. n. 137 dell'8-3-1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso D.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
(8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403.
(9) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.
 

Capo II

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2


L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (1).
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (2).
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 8 del 12-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale all'art. 2, in rif. agli artt. 76 e 38 Cost. (G.U. n. 17 dei 19-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 462 del 19-7-1989 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
(2) V. R.D. 27-7-1934, n. 1265 (S.O.G.U. n. 186 del 9-8-1934); R.D. 28-1-1935, n. 93 (G.U. n. 49 dei 27-2-1935; L. 11-3-1953, n. 160 (G.U. n. 76 dell'l-4-1953); V. sent. della Corte Cost. n. 226 del 4-6-1987 che "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro, l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".
Art. 3
(1) L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (3).
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 127 del 24-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost., ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 18 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. e già dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 38, 2° comma Cost., dell'art. 3, I° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro."
V. ord. Corte Cost. n. 553 del 10-5-1988 che dichiara la manifesta inamrnissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 21 del 25-5-1988).
(2) V. ord. Corte Cost. n. 812 del 4-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, soli~ in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 29 del 20-7-1988).
Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari, v. D.L. 18-11-1986, n. 761, art. 2; DD.LL 17-1-1987, n. 6, art. 2; 1-4-1987, n. 130, art. 2; 1-6-1987, n. 211, art. 3; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L 3-10-1987, n. 398, art. 3.
(3) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).
V. sent. della Corte Cost. n. 206 del 4-7-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35, l° comma, e 38, l° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 180 dei 10-7-1974).
V. ord. della Corte Cost. n. 88 del 16-4-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 108 del 23-4-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 141 dell' 1-5-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 3 Cost. (G.U. n. 159 del 18-6-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 41 del 12-2-1976 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. e già decisa con la sent. n. 206 del 27-6-1974 (G.U. n. 51 del 25-2-1976).
V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38 e 24 Cost.; ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e delle tab. all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate coi D.P.R. n. 482 del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 24 del 19-1-1982 che ha dichiarato: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tab. all. 5 al D.P.R. 9-6-1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al D.P.R. 30-6-1965, n. 1124), sollevata in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost.; b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci nn. 42 e 44, lett. i , della tab. all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in rif. agli artt. 3, 24, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 40 del 10-2-1982).


Capo III

PERSONE ASSICURATE

Art. 4

Sono compresi nell'assicurazione (1):
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4);
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse (8).
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 (9).
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (10).
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia (11), anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto (12).
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
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(1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L. 3-2-1965, n. 123; L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana"; D.L. 18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987, n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987, n. 211; sent. Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani che lavorano all'esterno (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con rnodificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; V. sent. della Corte Cost. n. .158 del 6-5-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, l° comma e 38, l° comma della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo a lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio; sent. Corte Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n. 40 del 10-10-1990).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977). V. ord. Della Corte Cost. n. 111 dell'1-8-1979 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 217 dell'8-8-1979).
(3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M. 4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L. 8-8-1985, n. 443.
(4) V. L. 19-1-1955, n. 25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668; L. 2-4-1968, n. 424; L. 28-2-1987, n. 56, art. 2 l.
(5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L. 6-8-1975, n. 418; L. 21-12-1978, n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987.
(6) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (S.O.G.U. n. 133 del 17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent. della Corte Cost. n. 476 dei 10-12-1987 che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M. 27-12-1988.
(7) V. D.P.R. 30-4-1970, n. 602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-11-1979; v. sent. della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.
(8) V. D.M. 30-6-1969; vedi al riguardo le disposizioni della L. 26-7-19751 n. 354 "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212 del 9-8-1975) e dei D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull'ordinarnento penitenziario e sulle misure preventive e lirnitative della libertà" (S.O.G.U. n. 162 del 22-6-1976).
(9) La L. 13-3-1958 n. 264 è stata abrogata dalla L. 18-12-1973, n. 877;V. D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974; L. 16-12-1980, n. 858.
(10) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la "illegittimità costituzionale del 2°comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al 3°comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 199, 2° cornma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del l° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977).
V. ord. Corte Cost. n. 705 del 9-6-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (G.U. n. 26 del 29-6-1988).
(11) V. L. 25-3-1985, n. 121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985).
(12) V. sent. Corte Cost. n. 108 dei 24-5-1977 che dichiara "a illegittimità costituzionale dell'articolo unico, l° comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia" (G.U. n. 162 del 15-6-1997).

Art. 5

Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.


Art. 6

Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.


Art. 7

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.


Art. 8

Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.


Capo IV

DATORI DI LAVORO

Art. 9

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 (1).
Agli effetti del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
le case di cura, gli ospizi, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9;
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (2), da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1: di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.
_______
(1) V. sent. Corte Cost. n. 98 del 21 febbraio 1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso D.P.R. anche se esercitate da altri.
(2) In G.U. n. 289 del 25-11-1960.


Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (1) (2) (3).
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (1) (3).
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (4).
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto dei presente articolo (5).
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
_________________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967, lett. d), riportata alla nota 2) di questa pagina.
V. ord. della Corte Cost. n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 2° comma, D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 30 del 27-7-1988).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 3-4-1981, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, l° comma, e 131 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4, 24, 32 e 42 Cost. (G.U. n. 151 del 3-6-1981).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n. 356 dell'11/18-7-91 che "dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.
(4) V. ord. Corte Cost n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, Cost.. (G.U. n. 30 del 27-7-1988). V. sent. Corte Cost. n. 444 del 25-3-1988.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967 che: "a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma del R.D. 17-8-1935, n. 1765, contenente "disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, alla ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare la ipotesi di prescrizione dei reato; c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della L. 11 -3-1953, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma 3° e al comma 5°, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b); d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° e 2° comma, del R.D. 17-8-1935, n.1765 predetto (ora art. 10, 1° e 2° comma, T.U. 1124/1965 in rif. agli artt. 3, 1° e 2° comma, 35 e 38 della Cost."
V. sent. della Corte Cost. n. 10 del 28-1-1970 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 10, 5° comma, T.U. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n.37 dell'11-2-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma, in rif. all'art. 66 Cost. (G.U. n. 122 del 10-5-1972).
V. sent. della Corte Cost. n. 102 del 29-4-1981 che: "1) dichiara l'illegitimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di soluzione, malgrado che l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. 2) Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. 3) Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire. 4) Dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'I.NAI.L.. 5) Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di Cagliari in rif. all'art 24, 1° e 3° comma, Cost. e dal pretore di Genova in rif. agli artt. 3 e 27 Cost."
V. ord. della Corte Cost. n. 49 del 22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate, con sent. n. 102 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 118 del 3-6-1982 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sent. n. 102 dei 1981 (G.U. n. 178 del 30-6-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 338 del 17-11-1983 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 336 del 7-12-1983).
V. ord. della Corte Cost. n. 862 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma, D.P.P. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (V. G.U. n. 30 del 27-7-1988).
V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ. 10, 5° comma, 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
V. sent. della Corte Cost. n. 118 del 24-4-1986 che:
"a) Dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. lo del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) Dichiara ex art. 27 della legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria."
(6) V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).
(7) V. sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L."

Art. 11

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (1) (2) (3).
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (1) (2).
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
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(1) v. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 115 del 6-7-1970 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. in rif. all'art. 3, 1° comma, Cost. (G.U. n. 170 dell'8-7-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 7-5-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° e 2° comma, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 126 del 14-5-1975).
V. sent. della Corte Cost. n. 117 del 21-5-1975 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916, c.c. 2° comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato."
V. sent. della Corte Cost. n. 444 del 25-8-1985 che dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore; b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 35 e 38 Cost., del 2° comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore (G.U. n. 17 del 27-4-1988).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n.356 dell'11/18-7-1991 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico"; v. Sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'eserciziodel diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

Art. 12

(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dei presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione deL premio di assicurazione (2).
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (3).
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione (3).
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(1) V. L. 10-5-1982,. n. 251, art. 16; v. D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8; D.L. 9-10-1989, n. 338, convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 5° comma; v. D.L. 15-1-1993, n. 6 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 4, (denuncia nominativa dei lavoratori assicurati); v. L. 412 del 31-12-1991, art. 14, comma 4; v. D.L. n. 6 del 15-1-1993 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 1; v. L. 7-8-1990, n. 241 e"Norme di attuazione INAIL per il comparto istituzionale".
(2) V. D.M. 18-6-1988.
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 2; come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; L. 23-4-1981, n. 155, art. 12.
Art. 13 (1)
La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti.
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(1) Integrato (3° comma, della L. 10-5-1982, n. 251, art. 17; interamente modificato dal D.M. 26-1-1988; vedi anche D.M. 18-6-1988; D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8.
Art. 14
Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

Art. 15(1)

Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comrna sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.
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(1) V. D.M. 18-6-1988.

Art. 16

L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore; a decorrere dall'inizio dei lavori (1).
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro (2).
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado (2).
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
Per il procedimento avanti all'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile (2).
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti (2).
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 22-6-1963 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 16, 2° comma, T.U. n. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 24 e 113 Cost. (G.U. n. 175 del 2-7-1963).
(2) V. al riguardo le disposizini del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199; e della L. 11-8-1973, n. 533, art. 444 c.p.c.; vedi anche L. 24-11-1981, n. 689.
V. ord. della Corte Cost. n. 44 del 16-2-1984, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 60 del 29-2-1984).

Art. 17

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare dei contributo e le modalità di pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

Art. 18

Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'istituto nazionale per l'assicuratore contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione (1).
(1) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536 con la legge di conversione 29-2-1988, n. 48, art. 9, 4° comma.

Art. 19

(1) Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette , delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentati, che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (2).
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave (2).
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(1) V. D.L. 12-9-1983 , n. 463, art. 3; come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.

Art. 20

(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma (2).
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
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(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituizionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, 1° comma, e 195 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 27 Cost. (G.U. n. 191 del 21-7-1976).
V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.

Art. 21 (1)

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro (2).
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto (3).
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(1) V. D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 3, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 11-1-1979, n. 12, art. 5.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 224 dell'8-7-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 195 del 23-7-1975).

Art. 22

L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:
a) del li

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