Infortunio nel lavoro autonomo

L' indennità Inail riconosciuta ai lavoratori autonomi per gli infortuni in itinere in relazione agli spostamenti effettuati non per recarsi al lavoro, e viceversa , ma che siano "intrinseci" all' espletamento dell'attività lavorativa e avvengano nel corso di essa.

Anche ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta l’ indennità Inail per gli infortuni in itinere in relazione agli spostamenti effettuati non per recarsi al lavoro, e viceversa , ma che siano “intrinseci” all’ espletamento dell’attività lavorativa e avvengano nel corso di essa.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8579\96, in base al principio della indennizzabilità dell’incidente che avviene durante l’esecuzione di atti materiali pertinenti all’ oggetto dell’impresa ed alle sue necessità ha riconosciuto l’occasione di lavoro ad un gestore di piano bar, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico mentre tornava da un agenzia pubblicitaria dopo aver ritirato del materiale per promuovere la propria attività.

Artigiani

Ai sensi dell’ art. 4 l. 1124\65 all’artigiano è concessa la tutela assicurativa contro li infortuni sul lavoro solo quando svolge abitualmente opera manuale nell’ impresa e limitatamente all’opera stessa, non anche nel corso dell’ esercizio dell’ attività imprenditoriale.

Con circ. n 33\87 l’Inail sostiene che per gli artigiani devono essere considerate come avvenute in occasione del lavoro, tutte le operazioni compatibili con la manualità e l’abitualità ( ad es. l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale ). Restano escluse della tutela le attività (svolgimento di pratiche amministrative , acquisizione della clientela , stipula dei contratti etc) recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale.

Coltivatori

Rientra nella tutela infortunistica ogni operazione compiuta dal coltivatore , diretta alla realizzazione del prodotto finale , come l’acquisizione di materiale necessario alla produzione , in quanto destinato alla migliore utilizzazione dei beni che compongono l’azienda.

In base a tale principio la Corte di cassazione (sent. N. 9600\97) , ha riconosciuto indennizzabili l’infortunio subito da un agricoltore mentre si recava ad acquistare alcuni bulloni per una serra, così come l’ infortunio occorso al coltivatore durante il viaggio per recarsi a trattare l’acquisto di suini.

In ipotesi di evento lesivo verificatesi mentre il soggetto svolge mansioni inerenti all’ acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l’ attività economica dell’ azienda, l’operatività della tutela infortunistica è condizionata all’ accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere imprenditoriale.

La corte i cassazione con sent. 3995\97 ha ritenuto altresì indennizzabile l’incidente subito da un pastore , tamponato con la propria vettura, mentre seguiva il gregge con la motivazione che il rischio professionale sussiste se la condotta dell’assicurato sia comunque inerente all’esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo.


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