Il datore di lavoro è responsabile per la morte di un proprio dipendente se non lo ha informato sui rischi della mansione affidatagli

In tema di infortuni sul lavoro, la giurisprudenza della S.C. insegna che o gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051); o la circostanza che un infortunio sul lavoro sia dovuto a "colpa" del lavoratore non esclude la responsabilita' del datore di lavoro, ove questi non dimostri di avere fornite al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l'errore che fu causa dell'infortunio (cfr. Cass. nr. 4718 del 2008); o il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494); o il datore di lavoro e' totalmente esonerato da ogni responsabilita' solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786): cosi' integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attivita' lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attivita' assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786); o la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente devono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, (cosi' in motivazione, Cass. nr. 4718 del 2008, cit.);

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25102

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