Il lavoratore che lamenti un danno psichico da esposizione da amianto deve provarlo

Nel caso in cui la prestazione di lavoro sia resa in ambiente esposto a sostanze morbigene, il dipendente che chieda il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni pur non avendo contratto alcuna malattia, non e' liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico, questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non potendo essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato (vedi Cass. sez. lav. 6/11/2006 n.23642), ma essendo soggetta ai generali principi in tema di onere della prova nella materia aquiliana. La situazione di turbamento psichico conseguente, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, rileva in quanto ricorrano degli elementi obiettivamente riscontrabili (che possono anche essere desunte da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento) la cui dimostrazione grava a carico della parte che invochi il diritto, anche qualora si verta in ipotesi di lesione di diritti inviolabili (vedi ex aliis Cass. 14/5/2012 n.7471; Cass. 9/6/2015 n. 11851, che ribadisce la autonoma risarcibilita' del danno morale rispetto al danno biologico in caso di lesioni di non lieve entita', ove provato, e Cass. 13/1/2016 n. 339, secondo cui il danneggiato e' onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 17 novembre 2017, n. 27324



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 1554-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 419/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/09/2013, R. G. N. 373 e 374/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza depositata il 17/9/2013, in riforma delle pronunce n. 212-214/2013 emesse dal Tribunale di Massa, rigettava le domande proposte da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) volte a conseguire il risarcimento del danno morale risentito per effetto dello svolgimento della attivita' lavorativa in condizioni di esposizione ad amianto.

La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, argomentava che pur essendo il danno morale risarcibile in via autonoma rispetto alla lesione all'integrita' psicofisica del soggetto, deve essere congruamente allegato e dimostrato, non potendo la situazione di turbamento psichico e di sofferenza denunciata, essere desunta dal mero svolgimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato. Nello specifico rimarcava che il capitolato di prova articolato dai lavoratori si presentava del tutto insufficiente ai descritti fini probatori, palesando aspetti di genericita' che lo rendevano del tutto inammissibile.

La cassazione di tale decisione e' domandata dai lavoratori sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la societa' intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., articoli 2043, 2059 e 2087 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 27 del 2009, articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, articolo 1.

Si lamenta che la Corte distrettuale abbia nei suoi approdi, violato il principio della autonomia del danno morale e di quello esistenziale rispetto a quello biologico sancito dalla giurisprudenza di legittimita', non disponendone corretta applicazione per non aver considerato il contesto in cui erano inseriti i lavoratori e la conseguente responsabilita' datoriale.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 421 e 437 c.p.c. nonche' articolo 2729 c.c..

Si rimarca l'erroneita' della statuizione con cui sono state ritenute inadeguate le allegazioni istruttorie formulate, che risultavano invece intese a dimostrare gli "stati profondi interiori" dei lavoratori in relazione alla situazione di pericolosita' nella quale avevano esplicato la prestazione lavorativa.

3. Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono prive di pregio.

Va infatti rimarcato che, diversamente da quanto dedotto dalle parti ricorrenti, la Corte distrettuale ha disposto corretta applicazione dei principi dalle medesime invocati, richiamando i dicta di questa Corte secondo cui in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (articolo 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato' da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attivita' lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, e' risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrita' psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumita', anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale (vedi Cass. S.U. 21/2/2002 n. 2515, Cass. 29/10/2003 n. 16231, Cass. 4/11/2003 n. 16528).

Muovendo da tale premessa la Corte ha proseguito argomentando che nel caso in cui la prestazione di lavoro sia resa in ambiente esposto a sostanze morbigene, il dipendente che chieda il risarcimento dei danni per l'esposizione ad agenti patogeni pur non avendo contratto alcuna malattia, non e' liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico, questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non potendo essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato (vedi Cass. sez. lav. 6/11/2006 n.23642), ma essendo soggetta ai generali principi in tema di onere della prova nella materia aquiliana.

La situazione di turbamento psichico conseguente, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, rileva in quanto ricorrano degli elementi obiettivamente riscontrabili (che possono anche essere desunte da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento) la cui dimostrazione grava a carico della parte che invochi il diritto, anche qualora si verta in ipotesi di lesione di diritti inviolabili (vedi ex aliis Cass. 14/5/2012 n.7471; Cass. 9/6/2015 n. 11851, che ribadisce la autonoma risarcibilita' del danno morale rispetto al danno biologico in caso di lesioni di non lieve entita', ove provato, e Cass. 13/1/2016 n. 339, secondo cui il danneggiato e' onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento).

4. Sotto il profilo probatorio, la Corte distrettuale ha quindi rimarcato la inidoneita' del capitolato predisposto dalle parti ricorrenti, ad integrare in termini adeguati la situazione di disagio esistenziale derivante dalla consapevolezza della esposizione in ambiente lavorativo a sostanze morbigene, non essendo gli elementi fattuali oggetto di prova idonei a definire concretamente e secondo modalita' distinte per ciascuno dei ricorrenti, il pregiudizio psichico ed esistenziale risentito per effetto di siffatta esposizione, nella carenza altresi', di specifici riferimenti a circostanze di tempo e luogo.

Gli approdi ai quali e' pervenuta la Corte distrettuale, del tutto congrui sotto il profilo logico e corretti sul versante giuridico, non appaiono suscettibili di essere inficiati in sede di legittimita' ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui "il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo' essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento" (vedi Cass. 17/05/2007 n. 11457 cui adde Cass. 23/2/2009 n. 4369, Cass. 7/3/2011 n. 5377).

Circostanze, queste ultime, che correttamente la Corte distrettuale ha reputato insussistenti nella fattispecie.

5. Ne' appare utilmente invocabile l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello, che, per costante giurisprudenza di questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. 11/3/2011 n. 5878) presuppone la ricorrenza di taluni requisiti - quali l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, l'opportunita' di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilita' dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa - non riscontrabili nel caso di specie, per quanto sinora detto.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono in ordine alla pronuncia di condanna alle spese di CTU emessa dai giudici del gravame, sul rilievo che la statuizione si porrebbe in contrasto con la accertata responsabilita' della societa' datoriale in ordine alla perniciosita' dell'ambiente lavorativo in cui essi svolgevano la propria prestazione.

7. La censura e' priva di fondamento.

La Corte distrettuale si e' infatti attenuta al principio, che va qui ribadito, secondo cui, nelle controversie di lavoro la decisione definitiva sull'onere delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla disciplina generale in materia (articoli 91 e 92 c.p.c.), con la conseguenza che il giudice del merito puo', motivatamente, escluderle dalla compensazione disposta per le altre spese e porle a carico di una delle parti (cfr. Cass. 17/6/1991 n. 6831).

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico dei ricorrenti nella misura in dispositivo liquidata.

Si da' atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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