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L'infortunio sul lavoro
Il diritto alle prestazioni assicurative per casi di infortunio "avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una invalidità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il testo unico che regola la materia (decreto legislativo n.38 del 2000) dispone che il diritto alle prestazioni assicurative sorge in tutti i casi di infortunio “avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una invalidità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. I caratteri che qualificano l’infortunio ai fini assicurativi sono :
La lesione
E’ intesa come qualunque alterazione recata all’organismo fisio - psichico del lavoratore, in grado di ridurre o di eliminare le attitudini del soggetto a svolgere attività lavorativa, cioè a causare inabilità al lavoro, temporanea e permanente (assoluta o parziale) ovvero della morte del lavoratore.
La causa violenta
Ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona e costituisca un nesso di causa ed effetto della lesione, anche se non elusiva.
L'occasione di lavoro
Deve esistere un nesso di causalità tra evento e lavoro, indipendentemente dai fattori di tipo cronologico e topografico. L’art. 1 del D.lgl 38/2000 dispone che sono compresi nell’assicurazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi:
- siano addetti alle macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa;
- siano addetti ad apparecchia pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici (comprese le macchine elettriche o elettroniche per scrivere o per calcolo);
- siano comunque occupati in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori, opere o servizi i quali comportino l’impiego di tali macchi e apparecchi o impianti.
Infortunio in itinere
L’infortunio c.d. in itinere è quello nel quale incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare dal lavoro. Tale infortunio è da comprendere nella tutela delle assicurazioni obbligatorie in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto in “occasione di lavoro”. Ai sensi dell’ art . 210 della Legge n. 1124 / 1965 “…l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi, alle persone assicurate, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Resta salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.