Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pensionistica per i danni da amianto occorre la certificazione INAIl che attesti il superamento della soglia di esposizione e la relativa durata

Ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva occorre ai sensi della Legge 24 novembre 2003, n. 326 che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui alll'art. 47, comma 3, vengano sono accertate e certificate dell'Inail.
Il Legislatore ha inteso, infatti, delegare all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando cosi' la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 1 giugno 2007, n. 12866. La S.C. ha altresì precisato che la certificazione Inail non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilita' che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del primo luglio 2004 la Corte d'appello di Firenze, riformando parzialmente la statuizione emessa dal Tribunale di Pisa, accoglieva la domanda di Na. Ma. contro l'Inps, intesa ad ottenere la rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 comma 8. La Corte territoriale, che determinava il periodo di esposizione dal 2 luglio 1973 al 30 novembre 1984, negava in via generale la necessita' del superamento di una determinata soglia di esposizione per il diritto al beneficio, rilevava tuttavia in fatto, che pacificamente il Na. aveva lavorato presso la Centrale Enel di La. quale operatore elettrico; che l'atto di indirizzo del Ministero del lavoro del 8 marzo 2001 riconosceva che in detta Centrale vi era stato amianto, mentre il rischio non poteva considerarsi prolungato oltre il termine del 30 novembre 1984. La mancanza della necessita' di una determinata soglia di esposizione era confermata dal fatto che questa era stata introdotta solo dalla legislazione successiva, non applicabile ratione temporis.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Il lavoratore resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per tardi vita, dal momento che la sentenza e' stata pubblicata il primo luglio 2004 ed il ricorso e' stato notificato a mezzo posta il primo luglio 2005, tale e' infatti la data di consegna all'ufficiale giudiziario, che va presa in considerazione e non gia' la data in cui la medesima e' prevenuta al destinatario in forza delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004 (cfr. da ultimo Cass. n. 2261 del 02/02/2007).

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n 257 del 1992, articolo 13 comma 8, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito in Legge n. 326 del 2003, articolo 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere riconosciuto il beneficio richiesto anche in assenza di prova della esposizione superiore alla soglia di 100 fibre litro. Si assume altresi' che l'Atto di indirizzo ministeriale non sarebbe sufficiente, da solo, a conferire il diritto alla maggiorazione contributiva.

Il ricorso merita accoglimento.

1. E' stato infatti piu' volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita', tra le tante Cass. n. 4913 del 3 aprile 2001, che il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 comma 8 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31; quindi nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per piu' di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festivita') detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991.

2. Quanto alla legge sopravvenuta, e' stato gia' affermato (Cass. n. 21862 del 18 novembre 2004) che "In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3 comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47 comma 1, (convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilita' della precedente disciplina, di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano gia' maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".

La nuova disciplina non e' quindi applicabile alla presente causa, rientrando essa nei casi per i quali il legislatore ha espressamente fatto salva la regolamentazione precedente di cui alla citata legge 257, dal momento che il procedimento per ottenere il beneficio era gia' iniziato ed era in corso alla data del primo ottobre 2003. La disposizione si spiega considerando che in tali evenienze - essendo gia' terminato, ovvero ancora in corso il procedimento (talvolta molto difficile e complesso) per l'accertamento dei requisiti prescritti in precedenza - si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che la verifica del diritto si svolga alla luce della normativa sopravvenuta.

3. Detta nuova disciplina - ancorche' non operante nella fattispecie per cui e' causa che resta regolata dalla legge precedente (Legge n. 257 del 1992, articolo 13 comma 8) - vale pero' a confermare che anche quest'ultima imponeva, per la concessione del beneficio, il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto. Sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuove regole il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo quelle anteriori, questa non venisse affatto prevista, e fosse sufficiente qualunque grado di esposizione. Si tratta infatti pur sempre, in entrambi i casi, di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, di talche' non vi e' motivo di trattare diversamente fattispecie uguali. Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare che si sia inteso applicare discipline diverse a casi del tutto uguali, ossia esposizione per lungo periodo alla sostanza nociva, ponendo come discrimine tra l'una e l'altra l'elemento del tutto estrinseco e casuale come l'epoca di richiesta del beneficio, il che sarebbe contrario ai principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza.

4. Quanto agli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, da cui la Corte territoriale desume la prova del superamento della soglia di esposizione prescritta, la censura e' parimenti fondata, perche' questi atti di indirizzo non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l'Inail dovra' poi conformarsi per l'accertamento in concreto, ossia nei singoli casi, della misura e della durata della esposizione (dovendosi logicamente escludere che negli atti di indirizzo ministeriali possano rinvenirsi indicazioni sulla vita lavorativa dei singoli interessati). La esistenza delle condizioni per il diritto al beneficio (durata e misura della esposizione) puo' dunque essere comprovata non gia' dall'atto di indirizzo, ma dalla certificazione Inail.

Lo dimostrano le seguenti disposizioni intervenute in materia:

4.1 Con la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18 comma 8 si menzionano per la prima volta le certificazioni Inail, disponendosi che: "Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13 comma 8 e successive modifiche." Quindi si conferisce la possibilita' di fondare il diritto alla maggiorazione per cui e' causa alle certificazioni Inail, e cioe' sia a quelle gia' rilasciate prima, sia a quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, purche' emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero, che devono invece essere antecedenti alla legge.

4.2 La Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 39 comma 3, autorizza il trasferimento all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005, di fondi "per i maggiori oneri derivanti dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18 comma 8 recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo, emanati nel corso dell'anno 2000 dal Ministero del lavoro in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

4.3 Ancora la Legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47, comma 4 prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dell'Inail". Parimenti il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004, articolo 3, comma 1, emanato in forza della gia' citata Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 6 (che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalita' di attuazione) prevede che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail".

5. Devesi quindi concludere che il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficolta' di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realta' aziendali, spesso dismesse e quindi non piu' verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui e' causa.

Quindi appare sufficiente l'esistenza della certificazione Inail per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando cosi' la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate. Va precisato che la certificazione Inail non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilita' che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova.

6. La sentenza impugnata - che non si e' attenuta al principio sopra indicato, avendo, in diritto, escluso la necessita' del superamento della soglia di esposizione ed non avendo poi, in fatto, individuato elementi atti a dimostrare comunque detto superamento - va quindi cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la quale si conformera' al principio affermato al punto 1. La medesima Corte provvedere anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.

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