Ai fini dell'inennizzabilità dell'infortunio "in itinere", anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, si deve avere riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" compor

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni, non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero.
In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal Dlgs n. 38/2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 maggio 2009, n. 12326)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 15/02/07, rep. 72824;

- ricorrente -

contro

PA. RO. , TA. LU. , TA. MA. , TA. CA. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. FABRIZI 11/A, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato RAGOZINI FRANCESCO PAOLO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 5603/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2006 R.G.N. 7629/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato FAVATA per delega LA PECCERELLA;

udito l'Avvocato RAGOZINI FRANCESCO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 18.4.2003 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il coniuge ed i figli superstiti del prof. Ta.Lu. esponevano che quest'ultimo veniva coinvolto, in data (OMESSO), verso le ore 17.00, in un incidente stradale, in seguito al quale era deceduto, nel mentre era trasportato su di una moto che si scontrava con altra autovettura. L'Universita' di (OMESSO) aveva denunziato l'infortunio all'INAIL; ma la domanda di infortunio in itinere era stata respinta dall'INAIL, che sosteneva non essersi verificato l'infortunio nell'ambiente di lavoro; infortunio che - secondo l'Istituto - riguardava un rischio generico non protetto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Gli originari ricorrenti ritenevano sussistere gli estremi dell'infortunio "in itinere", in quanto il prof. Ta. Lu. era obbligato a recarsi a casa per consumare il pasto, essendo affetto da varie patologie e non avendo l'universita' una mensa; pertanto, richiedevano il riconoscimento dello infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell'INAIL al risarcimento del danno biologico.

Si costituiva in giudizio l'INAIL che chiedeva il rigetto della domanda.

Espletata la prova per testi, prodotta documentazione e depositate note, la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli che qualificava l'infortunio patito dal prof. Ta.Lu. , quale infortunio "in itinere" , e condannava l'INAIL al pagamento delle indennita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 85 e del danno biologico nella misura di euro 172.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza l'INAIL proponeva appello, eccependo in rito la nullita' del ricorso e, nel merito, reiterando le argomentazioni svolte in primo grado quanto alla non configurabilita' dell'infortunio "in itinere" e alla non indennizzabilita' del danno biologico per gli infortuni mortali; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con l'annullamento della condanna al pagamento della rendita e del danno biologico.

Si costituivano nel giudizio d'appello i resistenti i quali, riportandosi alle argomentazioni svolte in primo grado, all'esito della prova testimoniale ed alla documentazione prodotta, chiedevano il rigetto dell'atto di appello.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5603/2006 rigettava il gravame dell'INAIL cosi' confermando il diritto del coniuge e dei figli superstiti alla rendita vitalizia, nonche' all'indennizzo per danno biologico da morte.

3. Avverso questa pronuncia l'INAIL propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate che hanno depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in tre motivi.

Con il primo motivo l'Istituto denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 2, come modificato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 12; nonche' l'erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 , nn. 3 e 5. Assume l'INAIL che, avendo accertato sia il Tribunale che la Corte di Appello che l'incidente si era verificato alle ore 17.00, la scelta del mezzo di trasporto privato era una semplice comodita' e non necessita'. Ne derivava, pertanto, che si era alla presenza di un puro rischio cd. elettivo.

Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 85. Assume l'INAIL che la rendita vitalizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 85 spetta - oltre che al coniuge superstite - esclusivamente ai figli minori studenti entro il 21 anno d'eta' ed universitari sino al 26 anno di eta' ovvero inabili. Presupposti questi che nella specie non ricorrevano.

Con il terzo motivo l'Istituto denuncia la violazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 9, nonche' l'erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione ai nn. 3 e 5, del c.p.c.. L'INAIL si duole della condanna dell'Istituto al pagamento della somma di euro 172.000,00 a titolo di danno biologico. A sostegno della propria tesi l'Istituto richiama il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 13, comma 9 ed assume la non indennizzabilita' a tale titolo degli eredi del danno biologico che sarebbe spettato al defunto. Inoltre deduce l'Istituto ricorrente che nel secondo comma lettera a) della tabella, per l'indennizzo da danno biologico, "si fa riferimento all'eta' dello assicurato al momento della guarigione". Sostiene, inoltre, l'Istituto che, ai sensi dell'articolo 13 in questione, non e' prevista l'indennizzabilita' del danno biologico temporaneo e, trattandosi di un tempo relativamente breve intercorso tra l'infortunio e la morte, l'indennizzo sarebbe del tutto irrisorio.

2. Il primo motivo del ricorso e' infondato.

I giudici di merito, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, hanno ritenuto sussistente nella specie i presupposti dell'infortunio in itinere suscettibile di indennizzo.

Va in generale ribadito (cfr. Cass., sez. lav., 27 gennaio 2006, n. 1712) che, perche' un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attivita' lavorativa. Ed in particolare - ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6929 - ai fini dell'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimita', o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella societa' civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un piu' intenso legame con la comunita' familiare ed un rapporto con l'attivita' lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.

In particolare - ha precisato Cass., sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376 - l'indennizzabilita' dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attivita' lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessita' dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilita' degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilita' dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarita' dell'attivita' svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. Presupposti questi la cui sussistenza e' stata verificata dai giudici di merito.

Nella specie l'infortunio e' avvenuto il (OMESSO) alle ore 17 allorche' il prof. Ta.Lu. , passeggero su un motoveicolo guidato da altri, e' stato coinvolto in un incidente stradale per essere stata la moto investita da un'autovettura; nell'incidente il prof. Ta. perdeva la vita.

I giudici di merito, con valutazione in fatto non censurabile nel giudizio di legittimita', hanno accertato che il prof. Ta. , docente universitario della facolta' di (OMESSO) del locale Ateneo, aveva necessita' di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito.

Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che l'orario in cui si era verificato l'incidente (h. 17.00) fosse compatibile con quello di normale consumazione dei pasti, stante le particolari abitudini del prof. Ta. che era solito allontanarsi dalla Facolta' per far ritorno a casa verso le 14.00-14.30.

In ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo i giudici di merito hanno motivato in proposito, considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talche' il mezzo privato diventava "una vera e propria necessita'". Nella specie il prof. Ta. aveva approfittato di un passaggio occasionale su un motociclo di uno studente.

Si tratta nel complesso di una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte. Infatti il giudice di legittimita' non e' chiamato a riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' puo' e deve soltanto controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento. Il controllo di logicita' del giudizio di fatto non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimita'.

In breve, non ravvisandosi nell'iter argomentativo della Corte d'appello incongruenze o deficienze motivazionali, il primo motivo deve essere disatteso.

3. Il secondo motivo di ricorso va accolto.

La Corte d'appello ha ritenuto provata la qualita' di eredi dei figli superstiti del prof. Ta. sulla base del certificato storico di famiglia. Ma non ha considerato che - Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 85 - il presupposto del beneficio della rendita non e' la qualita' di erede; la quota della rendita spetta al figlio superstite fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento dei decesso e che non prestino lavoro retribuito, la rendita spetta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.

Essendo incontestato in causa che, al momento dell'infortunio, i figli del prof. Ta. erano tutti laureati ed avevano superato il ventiseiesimo anno di eta', consegue che unica beneficiarla della rendita INAIL era il coniuge superstite.

4. Anche il terzo motivo di ricorso e' fondato.

Va ribadito in proposito - come gia' affermato da Cass., sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 458 - che il danno cd. "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua piu' ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; cio' perche' la lesione dell'integrita' fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo non e' configurarle quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass., sez. 3, 30 giugno 1998, n. 6404); cfr. anche C. cost. n. 372 del 1994 che ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiare a causa dell'evento mortale. Ed in particolare Cass., sez. 3, 28 novembre 2008, n, 28423, ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e' autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione pero' che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass., sez. 3, 16 maggio 2003, n. 7632, secondo cui non e' risarcibile la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integrita' fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non e' configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non puo' tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilita' che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona piu' non esiste.

Pertanto il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico quale accolta dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; nozione che fa riferimento alla "lesione dell'integrita' psicofisica" suscettibile di valutazione medicolegale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000; entro questo limiti opera l'assicurazione sociale del danno biologico.

In ogni caso - tenuto conto del fatto che la morte e' sopraggiunta a breve distanza dall'incidente (13 ore) - puo' richiamarsi in proposito anche Cass., sez. lav., 13 gennaio 2006, n. 517, secondo cui la lesione dell'integrita' fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non e' configurabile come danno biologico, giacche' la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita.

5. In conclusione il ricorso va respinto nel suo primo motivo ed accolto quanto al secondo e terzo motivo.

L'impugnata sentenza va quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, puo' respingersi la domanda dei figli superstiti del prof. Ta. alla rendita INAIL e la domanda del coniuge superstite e degli stessi figli superstiti al risarcimento del danno biologico.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso) per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei figli superstiti del prof. Ta.Lu. e rigetta la domanda avente ad oggetto il danno biologico.

Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

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