Criteri di valutazione del danno biologico da malattia professionale

"Ai sensi dell'art. 13, commi 2 ed 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel
procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni
dell'indennità psicofìsica di grado intercorrente tra il 6% ed il 16%, si deve fare riferimento
alla situazione esistente, come termine massimo, alla data di compimento dell'anno dal
momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico che attesta l'avvenuta
stabilizzazione dei postumi Nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di dipendente affetto da malattia professionale, avente un andamento altalenante.
acuzie e a periodi di regressione il danno biologico permanente deve essere accertato con
riferimento, come termine massimo, alla data sopra indicata, e tenendo conto della
frequenza e durata delle varie fasi di maggiore e di minor intensità del danno e dell'entità
degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi." Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 16 ottobre 2007, n. 16073, con la quale la S.C. si è pronunciata sul caso di



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Svolgimento del processo
L'assicurato Massidda Mauro ha convenuto in giudizio l’Inail al fine di ottenere il
riconoscimento del proprio diritto, già richiesto con domanda amministrativa in data 11
ottobre 2000, alla rendita per inabilità lavorativa da dermatite allergica da contatto.
Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa anche con l'espletamento di consulenza
tecnica medico legale, il giudice di primo grado dichiarava il diritto dell’rassicurato alla
rendita per inabilità permanente nella misura del 12% con decorrenza dalla data della
domanda amministrativa, e del 7% dalla data della consulenza, condannando l’Inail al
pagamento dei ratei arretrati.
Con sentenza n. 423/04, in data 31 marzo / 26 maggio 2004, la Corte d'Appello di Cagliari
rigettava l'appello principale dell’Inail, che aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria,
ed accoglieva, invece, l'appello incidentale del Massidda dichiarando che quest'ultimo aveva
diritto all'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 12% con decorrenza
dalla data della domanda amministrativa, e condannando l’Inail a corrispondere il predetto
indennizzo con gli interessi.
Avverso la sentenza d'appello, notificata il 22 settembre 2004, l’Inail ha proposto ricorso per
cassazione, con un motivo, notificato a mezzo del servizio postale con plico inviato, in
termine, il 20 novembre 2004.
L'intimato Massidda Mauro resiste con controricorso notificato, in termine, 20 dicembre
2004.
Motivi della decisione
1. Per quel che interessa in questa fase, la sentenza impugnata ha rilevato, nell'esame
dell’appello incidente del Massidda, che la nuova disciplina introdotta con il decreto
legislativo n. 38/2000 prevede un indennizzo in capitale per danno biologico quando risulta
una menomazione conseguente alle lesioni alla integrità psicofisica in misura ricompresa tra
il 6% ed il 16%, ma ha ritenuto che non potesse incidere sulla liquidazione la circostanza
che successivamente il quadro tecnopatico fosse migliorato comportando, sempre in base
all'accertamento peritale, un danno biologico pari al 7%.
2. Con un unico articolato motivo l’Istituto assicuratore deduce i vizi di violazione e falsa
applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e di omessa, o, comunque,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente sostiene che dalla consulenza recepita dal giudice di appello, risultava che la
misura del 12%, per la quale era stato riconosciuto l’indennizzo per il danno biologico, era
commisurata non ai postumi stabilizzati, ma quelli relativi ad una fase acuta della dermatite,
quella riscontrata al momento della presentazione della domanda amministrativa. Invece,
cessata questa fase acuta, che non si era più ripresentata una volta che l'assicurato era
stato adibito ad altre mansioni, i postumi si erano stabilizzati ed erano stati valutati dal
medesimo consulente tecnico nella misura del 7%. Di conseguenza i postumi stabilizzati
derivati dalla patologia dedotta dall'assicurato erano del 7% e non del 12%, e perciò la
sentenza era errata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del lavoratore
all'indennizzo del danno biologico nella misura del 12% e non del 7%.
3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, all'art. 13, ha introdotto nell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali una nuova forma di prestazione, che
non esisteva in precedenza, per il risarcimento del danno biologico.
Il primo comma definisce, in via sperimentale" ed ai fini dell'assicurazione obbligatoria, "il
danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico
legale, della persona", precisando ulteriormente che, al contrario di quanto avviene, anche
nell'assicurazione obbligatoria, per il risarcimento del danno patrimoniale, '7e prestazioni per
il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di
produzione del reddito del danneggiato."
4. Ai fini del risarcimento rileva il danno biologico permanente, quello che è stabilizzato ed è
tendenzialmente definitivo in base ad una ragionevole previsione, senza che questo escluda
necessariamente la possibilità di una successiva evoluzione delle condizioni dell'assicurato
(tanto è vero che lo stesso art. 13 prevede ipotesi di revisione o, comunque, di
modificazione delle prestazioni, in particolare al comma 7, ed ai commi 4, 5 e 6).
Il decreto, all'art. 13, comma 2, sub a), fa espresso riferimento, sia pure ai fini
dell'individuazione dell'età dell'assicurato da prendere a base per il calcolo attuariale, "al
momento della guarigione clinica".
Sempre alla stessa lettera aj, la norma prevede anche che il danno biologico di entità tra il
6% ed il 16% sia erogato in capitale, e che questa forma di liquidazione assorba il danno
funzionale in un'unica voce complessiva come si ricava a contrario dalla previsione
contenuta nella successiva lettera b), secondo cui solamente "le menomazioni di grado pari
o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse".
5. L'ottavo comma dello stesso art. 13 prevede che l’Istituto assicuratore abbia la facoltà, di
liquidare una rendita provvisoria, "quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, prevedibile
che questa rientri nell'ambito dell'indennizzo in capitale".
La liquidazione definitiva deve essere effettuata "non prima di sei mesi e non oltre un anno"
dalla notizia della avvenuta stabilizzazione clinica, e precisamente "dalla data di ricevimento
del certificato medico constatante la cessazione della inabilità temporanea assoluta".
Questo dell'anno a disposizione dell'Istituto assicuratore per provvedere costituisce così il
termine massimo ammesso cui occorre fare riferimento per la liquidazione definitiva.
Il legislatore ha ritenuto che un danno biologico che non sia di particolare gravità (in
concreto con postumi di misura intercorrente tra il 6% ed il 16%) abbia raggiunto un grado
sufficiente di tendenziale definitività, per consentire la sua liquidazione in capitale, entro il
termine di un anno dalla avvenuta stabilizzazione dei postumi.
Questa indicazione esprime un criterio generale valido non soltanto per caso in cui l’Istituto
assicuratore abbia inteso procedere, di sua iniziativa, alla liquidazione della rendita in
capitale, ma in tutti i casi in cui si debba procedere alla liquidazione in capitale di una
rendita per danno biologico, da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per
menomazioni con postumi intercorrenti tra il 6% (nuovo limite al di sotto del quale permane
la non indennizzabilità) ed il 16% (nuovo limite per l’attribuzione della rendita permanente,
non suscettibile di liquidazione in capitale).
6. Di conseguenza nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di acuzie e
a periodi di regressione - come avviene ad esempio appunto nel caso di specie (di dermatite
da contatto di calce e cemento) - l'individuazione del danno biologico permanente deve
essere effettuata con riferimento, appunto, alla situazione esistente, come termine massimo,
alla scadenza dell'anno dalla notizia dell'avvenuta stabilizzazione dei postumi, ma tenendo
conto, in un'operazione di bilanciamento, di tutto il complesso dei fattori rilevanti, e perciò
anche della frequenza e durata delle diverse fasi di acuzie e di regressione, di maggiore e di
minor intensità degli effetti della malattia e dell'entità di essi nel corso delle varie fasi, come
pure di possibili limitazioni nelle mansioni lavorative da svolgere o nella vita sociale.
7. Debbono essere affermati i seguenti principi di diritto:
Ai sensi dell'art. 13, commi 2 ed 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel
procedere alla liquidazione all'assicurato del danno biologico in capitale nel caso di lesioni
dell'indennità psicofìsica di grado intercorrente tra il 6% ed il 16%, si deve fare riferimento
alla situazione esistente, come termine massimo, alla data di compimento dell'anno dal
momento in cui è pervenuto all'Inail il certificato medico che attesta l'avvenuta
stabilizzazione dei postumi Nel caso di malattie professionali che siano soggette a periodi di
acuzie e a periodi di regressione il danno biologico permanente deve essere accertato con
riferimento, come termine massimo, alla data sopra indicata, e tenendo conto della
frequenza e durata delle varie fasi di maggiore e di minor intensità del danno e dell'entità
degli effetti dannosi riscontrabili nel corso di dette fasi.
8. Il ricorso perciò è fondato, e deve essere accolto, per quanto di ragione, con cassazione
della sentenza impugnata e rinvio per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi di
diritto sopra enunciati, alla sede di Corte d'Appello di Sassari che provvedere anche alla
liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Sassari.

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