È indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore 'in itinere' ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato

È indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore 'in itinere' ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 10 luglio 2012, n. 11545

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 10 luglio 2012, n. 11545



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29450/2008 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 541/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/08/2008 r.g.n. 47/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di (OMISSIS), proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennita' temporanea e della relativa rendita conseguente all'infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitivita' necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

Resiste con controricorso l'INAIL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unica censura la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del Testo Unico n. 1124 del 1965 e articolo 41 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex articolo 366 bis c.p.c., il seguente quesito: "vero che ai fini della tutela previdenziale dell'infortunio in itinere rilevano pure i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purche' indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato".

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione e' solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non e' esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilita' della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralita' di quesiti - pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661) - vi e' di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063. Ne' del resto puo' demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'articolo 366 bis c.p.c.. Tanto, d'altro canto, corrisponde alla regola della specificita' dei motivi del ricorso ex articolo 366 c.p.c., n. 4. Ne' e' consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Nel merito la censura e' fondata.

Questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e' indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro e' protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008 n. 3776).

La Corte del merito non si e' attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicche' nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, questa con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita' alla Corte di Appello di Ancona che si atterra' al principio sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita',alla Corte di Appello di Ancona.
 

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