Grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'evento dannoso e la sua colpevolezza si può desumere anche dalla sentenza penale di patteggiamento

La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita' ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr, Cass., SU, n. 17289/2006; nonche', ex plurimis, Cass., nn. 9358/2005; 20765/2005; 10280/2008). Pertanto, poichè grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'evento dannoso, la sua colpevolezza si può desumere anche dalla sentenza penale di patteggiamento.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 26 marzo 2012, n. 4804



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8600/2010 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

Nonche' da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 477/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/09/2009 R.G.N. 449/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) (INAIL);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo e del terzo motivo; accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), dipendente della Tirino Costruzioni srl (oggi (OMISSIS) - qui di seguito per brevita' indicata anche come (OMISSIS)), in data 22.8.2001, mentre era intento alla rottura dei dadi di alcuni bulloni utilizzando martello e scalpello, riporto' un infortunio sul lavoro consistito nella ferita perforante del bulbo oculare destro con ritenzione di un corpo estraneo di natura metallica, evento che determino' la perdita completa del visus dell'occhio lesionato.

Con distinti ricorsi, il (OMISSIS) e l'Inail convennero in giudizio avanti al Tribunale di Pescara la parte datoriale e il suo legale rappresentante, (OMISSIS), per ottenere, rispettivamente, il risarcimento dei danni e il rimborso delle prestazioni previdenziali nel frattempo erogate all'infortunato; i convenuti chiamarono in garanzia la (OMISSIS) spa.

Il Giudice adito, riuniti i procedimenti, condanno' entrambi i convenuti al risarcimento del danno a favore del (OMISSIS) e la (OMISSIS) al pagamento in favore dell'Inail della somma dovuta, dichiarando che la Compagnia assicuratrice doveva tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza patrimoniale pregiudizievole.

Con sentenza del 17 - 24.9.2009, la Corte d'Appello dell'Aquila accolse gli appelli proposti dalla (OMISSIS) spa, da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), respingendo le domande svolte dal (OMISSIS) e dall'Inail.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- l'accertamento di una responsabilita' penate non poteva fondarsi sull'intervenuta sentenza di condanna penale nei confronti dell'appellante (OMISSIS), trattandosi di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 cpp, che, a norma del comma 1 bis dell'articolo 445 c.p.p., "non ha efficacia nei giudizi civili", ne' dall'intervenuto accordo tra le parti del processo penale poteva desumersi qualche argomento sfavorevole al condannato, per avere questi accettato comunque una condanna, "non apparendo questa per nulla affatto pregiudizievole, se soltanto si considera che e' stata pattuita un pena di minimo importo, per 420 euro di multa, a fronte di un valore di centinaia di migliaia di euro per la controversia civile, sicche' la decisione di accedere al patteggiamento appare perfettamente ragionevole, e conveniente, e quindi non puo' essere interpretata come una sostanziale ammissione di colpevolezza".

- era stato accertato che il lavoratore aveva a disposizione occhiali protettivi, consegnatigli, a fini di prevenzione degli infortuni dai datore di lavoro;

- a quanto riferito dall'infortunato, il responsabile della societa' "qualche volta" veniva in cantiere, per raccomandare l'uso dei mezzi di protezione, tra i quali "gli occhiali di cui ho detto sopra", cosicche' si poteva "tranquillamente escludere un disinteresse del datore di lavoro in merito alla osservanza delle misure di prevenzione" e si poteva "ritenere che, un lavoratore specializzato ed esperto, come l'infortunato, non potesse ignorare la necessita' di inforcare gli occhiali nello svolgimento di attivita' che poteva sprigionare schegge di metallo", non era pertanto ravvisabile "un nesso di causalita' tra la assenza di una specifica informazione e formazione e l'infortunio sul lavoro";

- d'altronde lo stesso lavoratore infortunato aveva affermato che, al momento dell'infortunio, inforcava gli occhiali di protezione;

- quanto alla eventuale inidoneita' degli occhiali in questione, era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, il consulente aveva affermato che gli occhiali erano idonei e tale giudizio tecnico non era stato "smentito";

- ne' portava a superarlo la circostanza che il sinistro si fosse comunque verificato, poiche' tale circostanza non valeva, da sola, a fondare una penale responsabilita' del datore di lavoro, sul quale Incombe soltanto l'obbligo di fornire un mezzo di protezione idoneo", secondo "un giudizio preventivo, ipotetico ed astratto";

- la sentenza impugnata aveva escluso "la spiegazione piu' semplice dell'accaduto, e cioe' l'ipotesi che il lavoratore non inforcasse gli occhiali" e che avesse "dichiarato di averli inforcati per non perdere l'auspicato risarcimento", ipotizzando pero' che gli occhiali, non aderendo perfettamente al viso, avessero potuto consentire il passaggio della scheggia lesiva e che cio' fosse stato propiziato da una posizione incongrua degli occhiali, cagionata dalla posizione del lavoratore, costretto ad assumere una postura obbligata, scomoda, e pericolosa;

- si trattava pero' di una mera ipotesi, priva di riscontro e, comunque, non idonea a costituire addebito a carico del datore, il quale "poteva ragionevolmente presumere la sufficienza di una protezione frontale, dovendosi ritenere che l'operatore assuma una posizione frontale nello svolgimento della sua attivita', se non altro per l'esigenza di controllare il lavoro durante la sua esecuzione, con visione frontale, e non sbieca"; gli occhiali in questione erano anche dotati di protezione laterale e non si vedeva "perche' mai il datore di lavoro avrebbe dovuto ritenere la insufficienza di tale protezione laterale" e come gli si potesse imputare "di non aver previsto, e prevenuto, un uso incongruo di un mezzo di protezione, conseguente a circostanze non prevedibili, quali la torsione del lavoratore nella esecuzione del lavoro, e la possibilita' del superamento del mezzo di protezione a cagione della posizione incongrua del lavoratore";

- ne' valeva argomentare che esistono occhiali i quali assicurano una protezione laterale totale ed assoluta, "poiche' di tali occhiali non e' previsto, e meno che mai imposto l'uso se non per condizioni speciali, che non ricorrevano, per quanto poteva ragionevolmente ritenere il datore di lavoro, alla stregua di una valutazione della natura dell'opera, dei rischi che essa presentava, e delle normali, ragionevoli misure di prevenzione".

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L'Inail ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi, e ha depositato memoria. (OMISSIS) e la (OMISSIS) & C. hanno resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni.

L'intimata (OMISSIS) spa non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonche' vizio di motivazione, censurando l'impugnata sentenza per avere escluso la responsabilita' datoriale in relazione all'osservanza degli obblighi di istruzione e preparazione per la prevenzione, di controllo e intervento, e di fornitura di idonei mezzi di prevenzione, rilevando la contrarieta' delle argomentazioni svolte al riguardo con i principi dettati in tema di responsabilita' datoriale ai sensi degli articoli 2087 e 1218 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonche' vizio di motivazione, censurando l'impugnata sentenza per avere ritenuto l'idoneita' del mezzo di protezione fornito e l'assenza di addebito a carico del datore di lavoro, non tenendo in alcun conto le emergenze processuali acquisite e senza indicare gli elementi posti a fondamento della decisione.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonche' vizio di motivazione, censurando l'impugnata sentenza per avere negato valore, anche soltanto indiziario, alla sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento a carico di (OMISSIS), tralasciando di spiegare perche' il Giudice penale avrebbe prestato fede all'ammissione di colpevolezza.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonche' vizio di motivazione, censurando l'impugnata sentenza per non avere tenuto conto, quali fatti decisivi, della mancata valutazione del rischio da proiezioni di schegge derivante dall'uso di martello e scalpello; della consegna di un dispositivo di protezione individuale (occhiali a stanghetta) non idoneo per la lavorazione ordinata al lavoratore in quanto effettuata in luogo angusto, con necessita' di reclinare il capo; della mancata informazione e formazione sui rischi relativi alla proiezioni di schegge; della presenza di una sentenza di patteggiamento che avrebbe dovuto essere letta unitamente agli altri elementi di prova raccolti; della lacunosita' della conclusioni della CTU, che non aveva tenuto conto della posizione in cui il lavoratore era stato chiamato ad operare.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di plurime norme di diritto, deducendo che le parti convenute non avevano offerto la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, al contrario, era emersa la prova della mancata consegna di occhiali a maschera, gli unici idonei a tutelare il lavoratore in modo assoluto per quel tipo di lavoro.

2. Tutti i motivi di ricorso, sia principale che incidentale, vanno esaminati congiuntamente siccome fra loro connessi.

2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, non potendo invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998).

Deve inoltre ritenersi che l'omesso esame di un fatto decisivo, previsto dal suddetto articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e' costituito da quel difetto di attivita' del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per se', qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996; 2601/1998; 1203/2000; 13981/2004).

Il vizio di omessa motivazione ricorre invece, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice del merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2114/1995; 16762/2006).

2.2 In ordine alla responsabilita' datoriale in tema di infortuni sul lavoro, e' stato osservato che le norme dettate in tema di prevenzione di tali infortuni, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta puo' comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilita' solo quando presenti i caratteri dell'abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalita' del lavoro, e, con essa, dell'estraneita' del rischio affrontato a quello connesso alle modalita' ed esigenze del lavoro da svolgere (cfr., Cass., nn. 19559/2006; 24435/2009; 4656/2011).

Inoltre, poiche' la responsabilita' ex articolo 2087 c.c. e' di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'articolo 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'articolo 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni; conseguentemente il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonche' il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, come tale a lui non imputabile, restando a suo carico il fatto ignoto, e di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno, in relazione alle specificita' del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 9817/2008; 16003/2007; 12445/2006; 4184/2006).

2.3 In ordine alla prova, incombente sulla parte datoriale, di avere adempiuto ai propri obblighi di istruzione e formazione in materia di sicurezza, la sentenza impugnata si limita a rilevare che il lavoratore danneggiato era specializzato ed esperto (traendone la conclusione che non potesse ignorare la necessita' di inforcare gli occhiali), ma omette del tutto di prendere in esame le risultanze, di per se' idonee a condurre a diverse conclusioni sul punto, contenute nel rapporto, confermato in corso di causa, redatto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo cui:

- nel documento di valutazione mancava qualsiasi accenno al rischio da proiezione di frammenti metallici in generale e, tantomeno, a quello generato dalle operazioni di scalpellatura;

- nella scheda individuale di rischio del (OMISSIS) non era previsto il rischio da proiezione di frammenti, benche' martello e scalpello fossero elencati tra gli strumenti di lavoro; e cio' nonostante che, solo nel 2001, si fossero verificati quattro infortuni da proiezione di schegge su un totale di undici;

- mancava qualsiasi documentazione di avvenuta formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2.4 In ordine alla prova relativa all'esercizio del controllo sulle misure di sicurezza impartite, la sentenza impugnata esclude un disinteresse della parte datoriale al riguardo sul rilievo che il responsabile societario "qualche volta" si recava nel cantiere per raccomandare l'uso degli occhiali, ma omette qualsivoglia motivazione in ordine alla prova dei mezzi e dei modi con cui la parte datoriale avrebbe adempiuto al proprio obbligo di vigilanza ai di fuori degli sporadici ("qualche volta") accessi del responsabile.

2.5 In ordine all'idoneita' degli occhiali ("a stanghetta") forniti al lavoratore, la sentenza impugnata assume che il giudizio positivo formulato al riguardo dal CTU non era stato "smentito", senza considerare che proprio la sentenza di primo grado era addivenuta a conclusioni inconciliabili con tale giudizio, implicitamente (ma inequivocabilmente) disattendendolo. Afferma inoltre la sentenza che l'obbligo di fornire un mezzo di protezione idoneo incombe sulla parte datoriale secondo "un giudizio preventivo, ipotetico e astratto", con cio' violando il ricordato principio di diritto secondo cui le misure per evitare il danno devono essere approntate in relazione alle specificita' del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa. La Corte territoriale, omettendo peraltro di prendere in esame quanto indicato nel surricordato rapporto (secondo cui, nel caso in esame, la protezione idonea sarebbe conseguita con l'uso di maschera/occhiale a visiera "a scatola", che assicura l'aderenza del perimetro della montatura alla cute del viso, incapsulando totalmente la cavita' orbitaria), esclude che il passaggio della scheggia lesiva sia stato consentito dagli occhiali utilizzati in conseguenza della posizione del lavoratore, costretto ad assumere una postura obbligata, scomoda e pericolosa, con l'affermazione che si tratterebbe di "mera ipotesi, priva di riscontro", non considerando pero' affatto le risultanze delle prove testimoniali assunte, in base alle quali il (OMISSIS) doveva necessariamente lavorare in posizione non agevole, in uno spazio ristretto e con la testa reclinata e, al contempo, per la ristrettezza dello spazio disponibile per la manovra, non poteva utilizzare lo strumento "spaccadadi", ma doveva fare uso del martello e dello scalpello.
2.6 L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere e prevenire un uso incongruo del mezzo di protezione, conseguente a circostanze non prevedibili, quali la torsione del lavoratore nella esecuzione del lavoro, e' apodittica, non spiegando affatto in base a quali risultanze la parte datoriale, che aveva ordinato la lavorazione, non avrebbe potuto accertarsi, anche agli effetti della prevenzione del rischio, delle concrete modalita' con cui il lavoratore sarebbe stato costretto ad operare.

2.7 L'ulteriore affermazione, secondo cui la posizione del lavoratore sarebbe stata "incongrua", non tiene ancora una volta in alcun conto le gia' ricordate risultanze testimoniali, in base alle quali tale posizione doveva ritenersi, al contrario, necessitata dalla situazione dei luoghi.

Al contempo la Corte territoriale, valorizzando la ritenuta incongruita' delle modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa come elemento conducente alla esclusione della responsabilita' datoriale, viola il principio di diritto secondo cui la condotta del prestatore puo' comportare l'esonero dell'imprenditore da ogni responsabilita' solo quando presenti i caratteri dell'abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza, necessariamente riferiti ai procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute.

2.8 Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita' ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr, Cass., SU, n. 17289/2006; nonche', ex plurimis, Cass., nn. 9358/2005; 20765/2005; 10280/2008).

La Corte territoriale ha escluso la rilevanza ai fini del decidere della sentenza di condanna ex articolo 444 c.p.p. inflitta a (OMISSIS), ma ha omesso totalmente di spiegare te ragioni per cui il Giudice penale avrebbe prestato fede alla sua ammissione di responsabilita'.

Inoltre le considerazioni svolte per spiegare le ragioni per la quali l'imputato aveva accettato il patteggiamento dimostrano soltanto la ragionevolezza della decisione adottata nella prospettiva di scongiurare una futura piu' gravosa condanna (penale e, indirettamente, civile), ma di per se' non spiegano affatto perche' l'imputato avrebbe riconosciuto una propria responsabilita' in tesi insussistente.

3. In definitiva le censure svolte devono ritenersi fondate nei termini anzidetti.

I ricorsi principale e incidentale vanno pertanto accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio at Giudice designato in dispositivo, che procedera' a nuovo esame conformandosi ai principi sopra indicati e provvedera' altresi' sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi principale e incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3168 UTENTI