I postumi permanenti di piccola entita', non essendo idonei ad incidere sulla capacita' di guadagno, non pregiudicano la capacita' lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona

I postumi permanenti di piccola entita', non essendo idonei ad incidere sulla capacita' di guadagno, non pregiudicano la capacita' lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona (cfr., tra le altre, Cass. nn. 22639/98, 8066 e 13913 del 1993). Il che non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro (Cass., n. 605 del 1998), giacche' al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attivita' lavorativa; ma solo che, allorquando il grado di invalidita' non consenta, per la sua entita' o per il non attuale esercizio di attivita' lavorativa da riparte del soggetto leso, una valutazione prognostica e dunque l'apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) capace di cogliere nella sua totalita' il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrita' psico-fisica.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4493



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 33053/2006 proposto da:

FL. RO. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 30 SC A, presso lo studio LEGALE TROTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato PANNOZZO ENRICO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FO. SA. S.P.A. (gia' S.A.I. So. As. In. S.P.A.) (OMESSO), in persona del procuratore, Dott. CA. IV. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BORRELLO ANGELO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

AT. AM. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2347/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 03/05/2005, depositata il 10/10/2005 R.G.N. 3541/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Tamponato, mentre era alla guida della propria bicicletta, dal motociclo condotto da At.Am. ed assicurato presso la Sa. s.p.a. (in seguito Fo. Sa. s.p.a.), il ventenne Fl. Ro. agi' giudizialmente per il risarcimento.

Con sentenza n. 11464 del 2000 il tribunale di Milano condanno' solidalmente i convenuti al pagamento di lire 44.914.000, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento del danno alla salute subito dall'attore, che aveva riportato lesioni alla gamba destra dalle quali erano residuati postumi permanenti determinati nel 10% sotto il profilo del danno biologico.

2.- La corte d'appello di Milano ha respinto il gravame del Fl. volto al riconoscimento al risarcimento del danno da lucro cessante da diminuzione della capacita' lavorativa generica e specifica.

Ha ritenuto che "il danno da riduzione dell'incapacita' lavorativa generica, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrita' psico - fisica risarcibile quale danno biologico (cfr., da ultimo, Cass., n. 15187/04)".

Ed ha rigettato la censura con la quale l'appellante aveva sostenuto che la menomazione ad una gamba conseguente ad una frattura non poteva non incidere sulla sua futura occupazione, sui rilievi che l'esistenza di postumi permanenti (ipotrofia dell'arto inferiore destro e positivita' alla manovra del cassetto" in sede posteriore al ginocchio destro, comportante secondo il c.t.u. un'eventuale inabilita' lavorativa generica del 12%) non comporta in se stessa il diritto al risarcimento da riduzione della capacita' di guadagno e che l'attore non aveva neppure indicato quale tipo di occupazione stesse cercando.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Fl. in persona del procuratore speciale Stefano Trotta, affidandosi a sei motivi cui resiste con controricorso la Fo. Sa. s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La decisione e' censurata:

a) col primo motivo, per violazione o falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c., Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139, (codice delle assicurazioni) per avere la corte d'appello inquadrato il danno da incapacita' lavorativa generica nell'ambito del danno biologico, che dichiaratamente non concerne la capacita' di produrre reddito, attenendo ad una lesione dell'integrita' psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;

b) col secondo, per violazione o falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., poiche', correlativamente, la riduzione della capacita' lavorativa comporta solitamente anche una riduzione della retribuzione ed integra, dunque, un danno patrimoniale da determinarsi, anche equitativamente, secondo un giudizio prognostico sulle potenzialita' ed attitudini del soggetto (nella specie, straniero soggiornante in Italia, privo di adeguata formazione scolastica e professionale, in cerca di occupazione che poteva prevedersi di carattere manuale, comportante sforzi fisici);

c) col terzo, per violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, per non avere la corte territoriale applicato il criterio del triplo della pensione sociale - mutuato dalla Legge n. 39 del 1977, articolo 4, comma 3, - ad un soggetto privo di reddito al momento della lesione, ma potenzialmente idoneo a produrlo;

d) col quarto, per vizi della motivazione, per non avere la corte territoriale, una volta inquadrato il danno in questione nel danno biologico, apoditticamente affermato che la riduzione della capacita' lavorativa generica integri un danno biologico e per non avere, allora, comunque liquidato in misura maggiore il danno biologico, considerando il maggiore sforzo e la maggiore usura connessi alla futura attivita' lavorativa;

e) col quinto, per violazione o falsa applicazione degli articoli 2059, 2056 e 1226 c.c., Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 138, comma 3, e articolo 139, comma 3, per non essere stato elevato - onde non rendere concretamente irrisarcibile l'inabilita' lavorativa generica stimata nel 12% dal c.t.u. - il grado percentuale di invalidita' permanente posto a base del calcolo del danno biologico, ovvero incrementato il valore monetario del punto di invalidita';

f) col sesto ed ultimo motivo di ricorso (erroneamente indicato anch'esso come quinto a pag. 19 del ricorso), per violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., per essere stato rigettato anche il secondo motivo di appello (col quale la sentenza di primo grado era stata censurata per non avere il tribunale liquidato il danno da incapacita' lavorativa specifica) sulla base del rilievo che l'appellante non aveva neppure indicato quale tipo di occupazione stesse cercando; tanto in dissonanza rispetto all'indirizzo di legittimita' secondo il quale, accertata la riduzione di non modesta entita' della capacita' lavorativa del soggetto, la diminuzione della capacita' di guadagno in proiezione futura puo' essere presunta. E tanto poteva, sulla base dei dati di comune esperienza, essere senz'altro fatto nel caso di specie.

3.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la connessione che li' connota, sono infondati.

3.1.- E' certamente corretto che, com'e' stato reiteratamente chiarito da epoca ormai risalente (cfr., ex multis, Cass. 19.1.99, n. 475; Cass. 11.5.99, n. 4653, Cass. 12.7.2000, n. 9228, Cass. 10.8.2000, n. 10579, cui e' allineata la giurisprudenza successiva), il danno biologico e quello che si riflette sul piano economico reddituale attengono a due distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per il secondo alla riduzione della capacita' di guadagno e per il primo, prevalentemente, alla gravita' della inabilita'.

A tanto anzitutto consegue che la maggiore usura, fatica o difficolta' incontrate nello svolgimento dell'attivita' lavorativa (definite come danno da lesione della "cenestesi lavorativa") che non incidano sul reddito della persona offesa neppure nel senso di perdita di una favorevole possibilita' di incremento patrimoniale (cosiddetta perdita di chance), ma comportino soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attivita' svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute (ex multis. Cass., nn. 2311/07).

E' del pari noto che la categoria concettuale della incapacita' lavorativa generica, elaborata prima dell'individuazione di quella del danno alla salute al fine di evitare che il danneggiato privo di redditi di lavoro non conseguisse alcun risarcimento (diverso da quello connesso al danno morale), non puo' essere utilizzata - ammesso che ancora conservi un'utilita' individuante - per riconoscere in modo sostanzialmente automatico un danno patrimoniale da lucro cessante come conseguenza delle lesioni (ex coeteris, Cass., n. 10074/10), che possono non essere suscettibili di incidere sulla concreta attitudine del soggetto leso a produrre un reddito sia nel caso che egli gia' svolga un determinato lavoro, sia nel caso che ancora non eserciti un'attivita' lavorativa; in tale secondo caso, la valutazione prognostica del giudice e' tanto piu' agevole quanto maggiore e' la gravita' dei postumi, posto che un elevato grado di invalidita' permanente e' tendenzialmente idoneo ad incidere negativamente sulla capacita' di guadagno del soggetto in relazione a pressoche' ogni genere di lavoro.

Fermo dunque che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso danno luogo ad un danno patrimoniale di lucro cessante in quanto ne eliminino o riducano la capacita' di produrre reddito, s'e' da tempo affermato che i postumi permanenti di piccola entita', non essendo idonei ad incidere sulla capacita' di guadagno, non pregiudicano la capacita' lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona (cfr., tra le altre, Cass. nn. 22639/98, 8066 e 13913 del 1993). Il che non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro (Cass., n. 605 del 1998), giacche' al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attivita' lavorativa; ma solo che, allorquando il grado di invalidita' non consenta, per la sua entita' o per il non attuale esercizio di attivita' lavorativa da riparte del soggetto leso, una valutazione prognostica e dunque l'apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) capace di cogliere nella sua totalita' il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrita' psico-fisica.

L'affermazione della corte d'appello che "il danno da riduzione dell'incapacita' lavorativa generica, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrita' psico-fisica risarcibile quale danno biologico" e', dunque, cosi' come esposta, erronea in diritto ma, in quanto suscettibile di essere letta come impropriamente sintetica espressione degli approdi sopra indicati, comporta solo l'esigenza di una correzione della motivazione nei sensi appena chiariti e non rivela, in se stessa, un errore di diritto con effetti rescindenti.

3.2.- Quanto al mancato aumento - nell'ottica sopraindicata - dell'entita' del risarcimento del danno biologico, non sono indicati gli elementi dai quali dovrebbe potersi evincere che, nel determinarlo, il giudice di tali principi non abbia tenuto conto.

Mentre, per quanto concerne il mancato ricorso alle presunzioni in ordine all'incidenza dei postumi della frattura alla gamba su un lavoro di carattere manuale (con conseguente riconoscimento della risarcibilita' del danno da diminuita capacita' lavorativa specifica), va detto che la sentenza impugnata non s'e' discostata dal principio secondo il quale il tipo di lavoro che avrebbe svolto il danneggiato (nella specie di circa 20 anni) deve essere quantomeno dal medesimo indicato, con contestuale allegazione delle circostanze che autorizzino l'inferenza induttiva (cfr., tra le altre, Cass., n. 20321/05).

La quale si assume in questa sede come impropriamente omessa senza la contestuale affermazione che le circostanze che avrebbero in ipotesi potuto autorizzarla fossero state puntualmente prospettate.

4.- Il ricorso e' respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

 

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