Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico

Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono piu' oneroso (ovvero impediranno o renderanno piu' oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla puo' essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2011, n. 23573



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21643/2009 proposto da:

BR. CA. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato FARINA Vincenzo con studio in CATANIA, VIA MONS. VENTIMIGLIA giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FO. S.A.I. S.P.A. (OMESSO), RO. MA. (OMESSO), LI. AS. S.P.A., CA. GI. (OMESSO);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1052/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/08/2008, R.G.N. 2060/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza in data 2-6 settembre 2009 il Tribunale di Catania, attribuita la responsabilita' del sinistro nella misura dell'80% all'automobilista Ca.Gi. e del 20% al motociclista Ro.Ma. , condanno' i medesimi e i rispettivi assicuratori a pagare in solido euro 125.188,14 a favore di Br. Ca. , trasportata a bordo del motociclo.

2.- Con sentenza in data 18 giugno - 12 agosto 2008 la Corte d'Appello di Catania ridusse la somma dovuta alla Br. ad euro 93.891,10.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la responsabilita' era stata ripartita correttamente tra i due conducenti; risultava che la Br. non indossava il casco protettivo; il C.T.U. aveva spiegato che il suo uso avrebbe potuto ridurre presumibilmente del 25% l'entita' delle lesioni da costei subite; in analoga proporzione andavano ridotti i danni patiti; la danneggiata non aveva dimostrato il danno patrimoniale.

3. - Avverso la suddetta sentenza la Br. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno espletato attivita' difensiva.

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Il primo motivo, lamenta, denunciando insufficienza di motivazione, l'affermata omessa allegazione di fatti idonei a dimostrare un danno patrimoniale futuro sotto il profilo del danno emergente e/o del lucro cessante.

1.2.- Effettivamente e' orientamento generale consolidato della Corte (confronta, ex multis, Cass. Sez. 3, 24 febbraio 2011, n. 4493) che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacita' di lavoro e di guadagno non puo' costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacita' di lavoro, anche generica, della vittima.

Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, e' ormai certo (vedi Cass. Sez. 3, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono piu' oneroso (ovvero impediranno o renderanno piu' oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla puo' essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.

Ma l'applicazione di tali principi non puo' avvenire automaticamente e senza analizzare le peculiarita' del caso concreto. Il C.T.U. nominato in primo grado attribui' alla Br. una invalidita' permanente pari al 42%, ma escluse che le lesioni potessero incidere sulla svolgimento della sua attivita'. Proprio in considerazione delle ragioni addotte con l'atto di appello, la stessa Corte territoriale ritenne opportuno disporre il rinnovo della C.T.U. e il nuovo consulente attribui' alle lesioni patite dalla Br. una incidenza sulla capacita' lavorativa di casalinga del 25%. A questo punto si impongono due considerazioni: a) non e' razionale ritenere che una invalidita' permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attivita' di casalinga; b) e' contraddittorio disporre il rinnovo della C.T.U. in accoglimento di tesi prospettate con l'atto di appello e poi, dopo l'esito favorevole dell'accertamento medico - legale, rimproverare alla parte istante di non avere offerto elementi idonei.

Il motivo in esame merita, dunque, accoglimento.

2.1 - Il secondo motivo censura, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione, il concorso di colpa attribuito alla ricorrente per non avere indossato il casco.

2.2. - La censura e' infondata. La Corte territoriale, rilevato che il Ro. aveva dichiarato che la Br. , al momento del sinistro, aveva il casco in mano, ha recepito i rilievi del C.T.U. da essa incaricato, secondo il quale doveva ritenersi che il casco protettivo avrebbe potuto presumibilmente ridurre del 25% l'entita' delle lesioni, le quali pacificamente hanno interessato soprattutto il cranio e il volto.

3.- Pertanto il primo motivo merita accoglimento, mentre il secondo va rigettato. Spese rimesse.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3780 UTENTI