Il danno esistenziale e’ un’autonoma categoria giuridica

Con sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi in tema di danno esistenziale, respingendo il ricorso di un lavoratore che, investito mentre percorreva a piedi l’interno dello stabilimento, da un “muletto” guidato da un collega mentre percorreva a piedi l’interno dello stabilimento, vedeva rigettarsi sia in primo che in secondo grado la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
La S.C., confermando le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello, ha ricordato come il processo di graduale elaborazione del diritto giurisprudenziale sul tema del danno esistenziale da inadempimento contrattuale si sia attualmente assestato, con la sentenza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006 n. 6572, sul principio per cui il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell’articolo 2059 codice civile, che si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso, e che, per tale ragione, richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni.
Ne consegue, secondo la Suprema Corte di legittimità che avendo il ricorrente il preteso danno esistenziale da una parte ad una prostrazione fisica (quindi di carattere emotivo), e dall’altra all’accertamento peritale sulla limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o deambulazione protratta, tale voce di danno è stata correttamente inclusa dai giudici del merito nel danno biologico accertato in sede medico-legale e in quello morale, e non nel preteso danno esistenziale.

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