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Il danno esistenziale e’ un’autonoma categoria giuridica
Pubblicata il 03/06/2007
La S.C., confermando le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello, ha ricordato come il processo di graduale elaborazione del diritto giurisprudenziale sul tema del danno esistenziale da inadempimento contrattuale si sia attualmente assestato, con la sentenza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006 n. 6572, sul principio per cui il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell’articolo 2059 codice civile, che si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso, e che, per tale ragione, richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni.
Ne consegue, secondo la Suprema Corte di legittimità che avendo il ricorrente il preteso danno esistenziale da una parte ad una prostrazione fisica (quindi di carattere emotivo), e dall’altra all’accertamento peritale sulla limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o deambulazione protratta, tale voce di danno è stata correttamente inclusa dai giudici del merito nel danno biologico accertato in sede medico-legale e in quello morale, e non nel preteso danno esistenziale.