Il datore di lavoro è responsabile del delitto di omicidio colposo anche in caso di caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione

In caso di infortunio mortale verificatosi durante una lavorazione non segnalata al responsabile del servizio di prevenzione dal datore di lavoro, questi è responsabile del delitto di omicidio colposo, essendo impossibilitato a invocare a sua discolpa l'omessa avvertenza dei rischi da parte del responsabile del servizio. Non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FI. GI. FR. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1638/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 18/12/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Adelmo Manna che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO), Pe. Ma. , dipendente della societa' CO.SE.ME. S. r. I., durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento - realizzato mediante la progressiva fuoriuscita del grano stesso per gravita a mezzo di una tramoggia posizionata sul fondo del silo - ad un certo punto era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia causata dall'ostruzione delle vie respiratorie intasate dal grano. Per tale fatto, veniva tratto a giudizio Fi. Gi. Fr. , quale legale rappresentante della predetta societa' CO.SE.ME. S.r.l., con l'accusa di omicidio colposo, ai sensi degli articoli 22, comma 1, e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, ed assolveva il Fi. dalle altre contravvenzioni relative a violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, contestate con il capo di imputazione, per insussistenza di fatto; l'imputato veniva altresi' condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

Secondo la dinamica dell'infortunio quale ricostruita dal Tribunale, l'evento si era verificato non con le modalita' descritte nel capo di imputazione (precipitazione dall'alto), bensi' perche' il Pe. - il quale stava svolgendo lavoro di pulizia all'interno del silo per la rimozione dei residui del grano, durante la contemporanea fase di svuotamento che si realizzava mediante la fuoriuscita del grano stesso per gravita a mezzo di una tramoggia posizionata sul fondo del silo - era venuto a trovarsi ad un certo punto disteso sulla superficie granaria, per essersi assopito o perche' colto da malore, e non aveva percepito il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano dalla quale era rimasto poi completamente coperto: il Pe. era quindi deceduto per asfissia acuta avendo avuto gli orifizi nasale ed orale intasati dal grano. In sostanza, il piano di calpestio, il "pavimento", sul quale si muoveva il Pe. , era rappresentato dalla massa di grano, che degradava lentamente per effetto dello svuotamento, composta da chicchi di grano che potevano essere ingeriti e potevano ostruire le vie aeree fino al soffocamento (pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado).

L'affermazione di colpevolezza per l'omicidio colposo nei confronti del Fi. veniva ancorata dal Tribunale alla posizione dell'imputato quale garante dell'incolumita' fisica dei lavoratori che il datore di lavoro esplica in base all'articolo 2087 c.c. (per il cui disposto, l'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatoti di lavoro), nonche' alla omessa valutazione concreta del rischio specifico in relazione alle modalita' di svolgimento del lavoro espletato dall'operaio rimasto vittima dell'infortunio; in particolare, il Tribunale osservava che: a) l'imputato aveva incaricato l'ing. P. M. per l'individuazione dei fattori di rischio e per l'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza, ed il citato professionista aveva quindi depositato una sua relazione il (OMESSO); b) in detta relazione non era stata esaminata la specifica mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto era stata omessa qualsiasi valutazione dei rischi collegabili alla stessa; c) il P. aveva dichiarato di non essere stato informato di detta attivita' e di non aver quindi potuto dare disposizioni in merito; d) nelle mansioni svolte dal Pe. erano ravvisabili rischi valutabili, evitabili e prevedibili, tenuto conto, in particolare, delle seguenti circostanze: le caratteristiche strutturali del silo, l'altezza delle sue pareti, l'esistenza di un unico varco di accesso sistemato in cima al silo, la presenza nel silo di grano ammassato in grado di formare una superficie compatta che costituiva il piano di calpestio sul quale il lavoratore svolgeva la sua opera; e) doveva inoltre considerarsi che la massa di grano, sulla cui superficie si muoveva il lavoratore, degradava lentamente per effetto dello svuotamento ed era composta da chicchi che, se ingeriti, potevano ostruire le vie respiratorie fino al soffocamento; f) il lavoratore svolgeva le sue mansioni in ore notturne, in assoluto isolamento, all'interno di un contenitore che non avrebbe potuto abbandonare in fretta e scarsamente illuminato; g) le operazioni di pulizia consistevano in brevi attivita' - pulitura con la scopa della sporgenza interna della cella - con lunghi intervalli di tempo di inattivita' (di circa trenta minuti); h) a fronte di siffatti e molteplici elementi di rischio il datore di lavoro aveva l'obbligo di predisporre le dovute misure precauzionali: ad esempio, assicurare l'assistenza di altro lavoratore posizionato all'esterno del silo presso il varco di accesso, oppure munire il lavoratore di un mezzo di collegamento con l'esterno o di un congegno di allarme idoneo a segnalare eventuali situazioni di difficolta' all'interno del silo.

A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Bari confermava l'affermazione di colpevolezza, riducendo peraltro la pena inflitta dal primo giudice pur ribadendo il giudizio di sola equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, la Corte distrettuale dava atto del convincimento cosi' espresso, richiamando le considerazioni gia' svolte dal Tribunale, ritenendole del tutto condivisibili, ed aggiungendo ulteriori argomentazioni che possono cosi' riassumersi: a) non sussisteva la denunciata nullita' per l'asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza - nonostante la diversa ricostruzione della dinamica dell'infortunio operata dal Tribunale, rispetto a quella prospettata con il capo di imputazione, e nonostante, altresi', la ritenuta insussistenza delle contravvenzioni addebitate con riferimento alle ipotizzate violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, motivata con l'accertata mancanza del nesso di causalita' tra le violazioni stesse e l'evento - posto che non si era verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa: tra l'altro, con il capo di imputazione erano stati addebitati anche profili di colpa generica, e il Tribunale era pervenuto ad una diversa ricostruzione del fatto storico (escludendo l'ipotesi della caduta del Pe. ) proprio a seguito di precise sollecitazioni difensive; b) contrariamente all'assunto dell'appellante non risultava da alcun atto del processo che l'ing. P. fosse stato informato delle concrete operazioni di pulizia delle celle granarie, di tal che, in proposito, il Fi. , quale datore di lavoro - perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e di ogni altra circostanza rilevante, relativamente allo svolgimento di quel particolare lavoro - era venuto meno al suo obbligo di informazione: la delega rilasciata all'ing. P. non poteva esonerare il Fi. dal fornire tutte le informazioni in suo possesso circa gli aspetti rilevanti per la protezione dei lavoratori; c) in sostanza il Fi. non aveva comunicato all'ing. P. il contenuto delle mansioni di pulitura delle pareti del silo, pur conoscendone tutte le modalita' di svolgimento, cosi' impedendo la redazione di un documento di valutazione dei rischi effettivamente idoneo a prevenire eventi lesivi i danno dei lavoratori: qualsiasi persona di media intelligenza si sarebbe reso conto della oggettiva situazione di pericolo derivante dalle mansioni di pulitura delle celle granarie svolte dal Pe. ; d) l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'ing. P. aveva esaminato l'attivita' di pulitura delle celle granarie ed aveva considerato il rischio non sussistente, costituiva mera deduzione difensiva sfornita di qualsiasi concreto riscontro: in particolare, l'ing. P. non aveva fatto mai riferimento, nella sua relazione, alle operazioni di pulizia delle celle granarie; e) a parte le misure di protezione gia' ipotizzate dal Tribunale, sarebbe stato possibile evitare l'evento semplicemente impiegando due operai contestualmente nella cella granaria: cio' avrebbe consentito, in caso di malore o di un colpo di sonno di uno dei due, che l'altro operaio potesse tempestivamente intervenire; f) l'incidente non si era verificato dunque per una imprevedibile fatalita': "esso poteva e doveva essere prevenuto e lo sarebbe stato nel caso di un puntuale rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 richiamate nell'editto di accusa" (cosi' testualmente a pag. 8 della sentenza di appello); g) alcuna risultanza poteva infine suffragare l'affermazione difensiva circa l'asserita abnormita' del comportamento del lavoratore, in mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad accreditare l'ipotesi che il Pe. si fosse addormentato, dovendo attribuirsi pari dignita' alla tesi che il Pe. avesse avuto un malore.

Ha proposto ricorso per cassazione il Fi. , a mezzo del difensore, riproponendo le tesi gia' sottoposte ai giudici di merito, e denunciando violazione di legge e vizio motivazionale con diffuse argomentazioni che possono cosi' sintetizzarsi: 1) violazione del principio di correlazione, per aver il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, fondato il giudizio di colpevolezza unicamente su un fatto diverso e mai contestato, essendo stato escluso che la morte del lavoratore potesse essere stata conseguenza di una caduta dall'alto, ed essendo stato escluso il nesso di causalita' tra le contravvenzioni contestate ai capi b), c), d) ed e) dell'imputazione e l'evento; inoltre sarebbe risultato compromesso anche il concreto esercizio del diritto di difesa, avendo il consulente di parte della difesa rivolto la sua attenzione alla dinamica dell'infortunio quale descritta nel capo di imputazione; 2) erronea valutazione delle risultanze processuali, avendo omesso la Corte di merito di considerare che il Fi. aveva predisposto tutte le misure di sicurezza attraverso l'incarico conferito all'ing. P. con esplicita e dettagliata delega per l'individuazione dei fattori di rischio e l'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione in ordine ai rischi, nonche' per l'informazione e la formazione dei lavoratori; di tal che il Fi. aveva sempre considerato che i rischi inerenti alle varie attivita' svolte fossero soltanto quelli indicati nella relazione redatta dall'ing. P. ; inoltre durante il turno di lavoro, nel corso del quale si era verificato l'incidente "de quo", vi era un capoturno il quale era addetto al controllo dei singoli operai ed alla verifica dell'andamento delle operazioni di svuotamento delle celle granarie: queste, peraltro, non presentavano alcuna caratteristica di pericolosita', e lo stesso "pavimento" di grano non comportava alcun rischio data la lentezza del deflusso del grano; 3) errata valutazione delle risultanze processuali, alla luce dei principi enunciati nella giurisprudenza di legittimita' anche a Sezioni Unite, in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalita', non essendovi alcuna certezza che l'evento non si sarebbe verificato ove fossero state poste in essere dall'imputato le condotte indicate dalla Corte d'Appello; 4) l'infortunio in argomento sarebbe inquadrabile nell'ipotesi del caso fortuito, essendosi verificato in conseguenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile ed eccezionale; 5) la Corte territoriale avrebbe reso motivazione contraddittoria laddove ha confermato l'affermazione di colpevolezza nei confronti del Fi. , pur escludendo, nel contempo, la sussistenza del nesso causale tra le violazioni addebitate ai capi b), c), d) ed e) dell'imputazione e la morte del lavoratore; 6) l'ing. P. aveva ricoperto la carica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per piu' anni, aveva effettuato numerose riunioni in tema di sicurezza anche con i lavoratori, i quali avevano col la borato alla predisposizione della relazione sulla valutazione dei rischi: non sarebbe quindi credibile che il Fi. avesse taciuto su alcuni aspetti del ciclo produttivo e che l'ing. P. non avesse mai sentito parlare delle mansioni relative alla pulitura dei silos; 7) non sarebbe stata raggiunta la soglia di certezza della colpevolezza dell'imputato, al di la' di ogni ragionevole dubbio; 8) omessa motivazione in ordine alla richiesta dell'appellante di assoluzione con formula ampia in ordine alla contravvenzione di cui al capo F) della rubrica; 9) omessa motivazione, infine, in ordine alla richiesta difensiva di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Il ricorrente ha poi depositato motivi nuovi ex articolo 585 c.p.p., comma 4, ribadendo le argomentazioni svolte con il ricorso a sostegno delle dedotte censure.

Il ricorrente ha poi depositato motivi nuovi svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno del proposto ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni si seguito indicate.

La denunciata violazione del principio di correlazione e' priva di fondamento. Innanzi tutto mette conto sottolineare che i giudici di merito, quanto alla dinamica dell'incidente, laddove hanno escluso che l'assorbimento del corpo del Pe. all'interno della massa di grano potesse essere stato causato da un caduta - ricollegando invece detta situazione ad un assopimento o ad un malore dell'operaio - hanno aderito alla tesi prospettata proprio dalla difesa dell'imputato; di tal che, e' del tutto fuori luogo sostenere ora che sarebbe stata preclusa all'imputato una concreta ed adeguata linea difensiva in relazione ad una dinamica del fatto in parte diversa rispetto a quella ipotizzata con il capo di imputazione; si e' trattato di circostanze fattuali in ordine alle quali l'imputato ha avuto ampia possibilita' di difesa, per cui deve escludersi la configurabilita' della eccepita nullita': nella giurisprudenza di legittimita' e' stato invero condivisibilmente affermato che "il precetto dell'articolo 521 c.p.p., comma 1, che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalita' cui e' ispirato, quella cioe' della tutela del diritto di difesa; ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non puo' esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilita' per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6 , n. 618/96 - ud 8/11/95-RV. 20337).

Quanto alla posizione di garanzia del Fi. va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. P. era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza. Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale pero' non era stata esaminata la specificita' della mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa. Orbene, nell'impugnata sentenza e' stato precisato che l'ing. P. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di lavoro, l'ing. P. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all'operazione di pulizia delle celle granarie. Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. P. , dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, e' pienamente riconducibile al Fi. il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle piu' rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza. Nel ricorso (in particolare cfr. pagg. 21-23) vengono indicati elementi di mera presunzione circa la conoscenza da parte del Responsabile per la sicurezza, ing. P. , delle modalita' di pulizia delle celle granarie;

l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'ing. P. avrebbe considerato priva di rischi l'attivita' di pulizia delle pareti interne dei silos, costituisce dunque mera asserzione difensiva, non essendo stato allegato alcun concreto elemento di riscontro, individuabile in specifici atti processuali, da cui poter desumere che al P. fossero state riferite tutte le informazioni utili per la valutazione dei rischi connessi alla pulizia delle pareti dei silos. Il ricorrente non e' riuscito quindi a scalfire l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il P. ignorava tali aspetti del ciclo produttivo, affermazione ancorata alla deposizione dello stesso P. ; d'altra parte se nella relazione concernente il piano di sicurezza vi fosse stata una parte dedicata specificamente all'attivita' di pulizia delle celle granarie, una tale circostanza sarebbe stata certamente evidenziata dal ricorrente il quale invece ha concluso sul punto con un'affermazione caratterizzata da mere congetture, cosi' testualmente esprimendosi: "...se nella Relazione sulla valutazione dei rischi nulla si osserva al riguardo, significa, evidentemente, che nessun rischio era stato ritenuto per quella particolare mansione, qualora, ovviamente, svolta secondo i canoni della normale diligenza." (pag. 23 del ricorso). Il Fi. avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall'ing. P. onde poter segnalare al detto professionista quelle attivita' del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si e' verificato) nella valutazione dell'attivita' aziendale ai fini della pianificazione dei rischi. L'omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.

Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l'adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell'operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del Pe. oppure affacciato all'imbocco del silo, ovvero l'utilizzazione da parte dell'operaio Pe. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all'esterno una situazione di pericolo o di difficolta' all'interno del silo) avrebbe scongiurato l'evento con elevato grado di credibilita' razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso. E l'aver omesso di fare assistere il Pe. da altro lavoratore, posto all'ingresso del vano di accesso al silo, e' un profilo di colpa espressamente contestato al Fi. al punto 2) del capo di imputazione quale trascritto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso.

Ne' vale ad escludere la responsabilita' del Fi. la presenza in azienda di un capoturno addetto alla vigilanza ed al controllo durante il turno di pulizia delle celle granarie, cui ha fatto accenno il ricorrente nel ricorso e nei motivi nuovi: innanzi tutto, non sono state indicate, ne' dimostrate, le modalita' di detto controllo; in secondo luogo, lo stesso ricorrente ha dato atto di una vigilanza comunque certamente non costante avendo nel ricorso (pag. 12) fatto riferimento ad un "capoturno che vigilava ad intervalli piu' o meno regolari".

Alcuna contraddittorieta' motivazionale e' riscontrabile poi laddove il Fi. e' stato assolto per insussistenza del fatto dalle contravvenzioni di cui ai capi B), C), D) ed E) di imputazione, e condannato invece per il reato di omicidio colposo: e' sufficiente ricordare in proposito che le violazioni coperte da assoluzione erano state contestate con riferimento all'ipotesi iniziale di caduta dall'alto dell'operaio, poi tralasciata (come si e' innanzi ampiamente detto), mentre per la violazione di cui al capo F) e' stata invece pronunciata declaratoria di prescrizione; per tale contravvenzione la Corte di merito ha ritenuto insussistente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, evocando profili di colpevolezza laddove ha affermato testualmente che "l'incidente poteva e doveva essere prevenuto e lo sarebbe stato nel caso di un puntuale rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 richiamate nell'editto di accusa": orbene, la violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e' proprio quella contestata al capo F) dell'imputazione. Di tal che non puo' nemmeno in alcun parlarsi di omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di una formula di proscioglimento nel merito anche per la contravvenzione di cui al capo F).

Giova poi porre in rilievo che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato - al quale con il capo di imputazione erano stati contestati profili di colpa generica oltre che specifica - e' stata ancorata anche alla disposizione di cui all'articolo 2087 c.c. ai fini della piu' efficace tutela dell'integrita' fisica del lavoratore).

Ne' puo' accendersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile a caso fortuito a ad una condotta anomala dello stesso lavoratore rimasto vittima dell'incidente, essendo stato enunciato da questa Corte il seguente, condivisibile, principio di diritto: "le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumita' dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo" (in termini, Sez. 4 , n. 114/86, ud. 6/5/1985, RV. 171538); in materia, si veda anche Sez. 4, n. 4784 del 13/02/1991 Ud. (dep. 27/04/1991) Rv. 187538, secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme assolvono all'esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell'incolumita' fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell'infortunato e' configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli e' addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi.

Per quel che riguarda, infine, la denuncia di vizio motivazionale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, trattasi di censura manifestamente infondata. Ed invero, la Corte territoriale ha diminuito la pena inflitta dal primo giudice ed ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti (all'imputato era stata contestata anche la recidiva specifica ed infraquinquennale), previo espresso richiamo ai criteri direttivi indicati nell'articolo 133 c.p.: orbene, la Corte stessa ha cosi' dimostrato di aver valutato globalmente tutti gli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio, esprimendo al riguardo una valutazione insindacabile in questa sede perche', alla luce di quanto appena detto, priva di qualsiasi connotazione di illogicita'.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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