Il datore di lavotro risponde dei danni subiti dal propripo dipendente anche se questi è stato imprudente

le norme sulla prevenzione degli infortuni sono sempre dirette a tutelare il dipendente: non solo dagli incidenti che derivano dalla sua disattenzione, ma anche quando questi sono imputabili a imperizia o negligenza. Di conseguenza, l'imprenditore è "colpevole", sia quando non adotta le misure protettive idonee, sia quando non accerta e vigila che queste vengano effettivamente utilizzate. Non risponde per i danni causati sul posto di lavoro solo se la condotta "presenta i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento". Pertanto, se un raccoglitore di mele cade dalla scala sulla quale sta lavorando perché ha fatto un movimento sbagliato ma non indossa la cintura di sicurezza per il danno subito risponde il suo titolare. (Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 23 aprile 2009 n. 9689)


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DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

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