Il proprietario dello stabile che ha commissionato i lavori a un operaio in luogo di una ditta specializzata, ne è responsabile se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche

Il proprietario dello stabile che ha commissionato i lavori a un operaio in luogo di una ditta specializzata, ne è responsabile se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 21 settembre 2009, n. 36581)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;

nei confronti di:

1) CA. LU. FR. c/ N. IL (OMESSO);

2) BA. CA. N. IL (OMESSO);

sui ricorsi delle parti civili:

3) VE. MI. C/ N. IL (OMESSO);

4) VE. RA. C/ N. IL (OMESSO);

5) VE. CA. C/ N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 16/06/2006 CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione del consigliere Dott. Iacopino Silvana Giovanna;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

Udito, per le parti civili l'Avv. Ippolito Lucio che ha chiesto l'annullamento della sentenza;

Udito il difensore dell'imputato l'Avv. Mastrangelo Giuseppe che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

OSSERVA

Con sentenza del 23/5/2005 il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, ha dichiarato Ca. Lu. Fr. colpevole del reato di cui all'articolo 589 c.p., commi 1 e 2, in pregiudizio di Ve. An. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute. A seguito di impugnazione del Ca. , la Corte di Appello di Bari in data 16/6/2006 ha assolto il predetto dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste.

Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e le parti civili Ba. Ca. , Ve. Mi. , Ve. Ra. e Ve. Ca. .

Il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, nonche' mancanza e manifesta illogicita' della motivazione della sentenza impugnata Anche le seconde hanno evidenziato violazione e falsa applicazione dell'articolo 589 c.p., commi 1 e 2. I giudici non avevano tenuto conto che i committenti responsabili di culpa in eligendo sono titolari di una posizione di garanzia La corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori e' responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacita' tecnica e professionale per assumersi la responsabilita' dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I gravami sono fondati e vanno accolti.

La Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perche' ha escluso che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava il Ve. al Ca. ; e che quest'ultimo fosse stato direttore dei lavori ovvero si fosse ingerito nel loro svolgimento. Il convincimento del collegio, pero', appare il risultato di una valutazione che non ha preso in considerazione il fatto che Ca. aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprieta', in particolare di rifacimento del tetto, al Ve. benche' questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilita' di altra impresa ne' disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso. L'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il Ca. , avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinche' lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se il Ve. fosse persona munita di capacita' tecnica e professionale proporzionata al tipo di attivita' commissionata ed alle concrete modalita' di svolgimento della stessa. Al riguardo, non puo' non rilevarsi che i lavori commissionati dal Ca. erano pericolosi perche' venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari perche' chiarisca se il Ca. rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumita' di chi, come il Ve. , prestava nel suo interesse attivita' lavorativa e, quindi se, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste fossero eseguite.

Il Ca. dovra' rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vanno liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Si tratta di liquidazione equitativa, non avendo le parti civili depositato note spese ma solo conclusioni con cui hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Pone a carico del Ca. la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida equitativamente in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

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