Il ricorso introduttivo del processo di lavoro non può essere inviato a mezzo del servizio postale

"Nelle controversie di lavoro, la spedizione dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se pervenuto nella cancelleria del giudice del lavoro nei termini di legge, integra una modalità non prevista in via generale (salva l’espressa eccezione rappresentata dall’art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ed è carente del requisito formale indispensabile (il deposito in cancelleria ex art. 415 cod. proc. civ.) per il raggiungimento dello scopo, cui è destinato dalla legge, conseguendone la nullità della prescelta modalità di proposizione del ricorso, nella specie in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. e la rilevabilità d’ufficio e l’insanabilità del relativo vizio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto all’iscrizione a ruolo della causa relativa".
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21447 del 12 ottobre 2007)


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