Il sindaco è resposabile degli infortuni subiti dai propri dipendenti

"A mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994". Ne consgue che, all'interno del Comune, il Sindaco è direttamente responsabile per la inosservanza della normativa antinfortunistica a meno che non abbia delegato uno dei funzionari dell'Ente Locale, nominandolo ufficialmente datore di lavoro.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35137 del 20 settembre 2007.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24.4.2006 il tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina ha condannato Lo. Tu. Do. nella veste di sindaco del comune di Gallodoro alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per una serie di contravvenzioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro - avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute durante il lavoro; avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; avere omesso di nominare il medico competente.

Era emerso in dibattimento che la ASL di Messina, Servizio medicina, aveva proceduto ai controlli di legge ed avendo constatato la inosservanza di tali norme aveva prescritto al Sindaco di adeguarsi alla disciplina vigente nel termine di giorni 180 constatando, alla scadenza, che le prescrizioni non erano state osservate.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo a) violazione di legge per avere il giudicante ritenuto che la responsabilita' in materia spetti all'autorita' politica invece che ai funzionari comunali aventi funzioni direttive: cio' in contrasto con la previsione della Legge n. 626 del 1994, articolo 2, comma 1, lettera b) o alternativamente b) difetto di motivazione non essendo stato spiegato in base a quale ragionamento il giudice abbia individuato la responsabilita' del sindaco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato e deve essere respinto.

Con l'unico motivo vi si lamenta l'errata attribuzione al sindaco della responsabilita' per l'inosservanza della normativa antinfortunistica all'interno del comune sostenendosi che la responsabilita' stessa dovesse configurarsi a carico dei dirigenti o funzionari dell'ente.

Cosi' come nota il ricorrente, a mente del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 2 lettera b) contenente l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro "... nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

E tuttavia perche' tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica - nel nostro caso il sindaco -procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformita' peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 articolo 30 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 242 del 1994.

Nella specie non risulta che cio' sia avvenuto tanto e' vero che il ricorrente neppure in questa sede si e' premurato di indicare il soggetto da considerare all'interno del suo comune come datore di lavoro limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio.

La mancata indicazione non puo' che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilita' politica - nella specie il sindaco - della qualita' di datore di lavoro e cio' ovviamente anche ai fini della responsabilita' per la violazione della normativa antinfortunistica.

In questi precisi termini e' l'indirizzo gia' affermatosi di questa Corte Suprema quale risulta da Sez. 4, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con la quale e' stata confermata la responsabilita' di un sindaco per l'infortunio occorso ad un operaio del comune.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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