In caso di infortunio sul lavoro il subappaltatore non è "terzo" se il lavoro è da lui autonomamente organizzato

La responsabilità civile prevista dagli articoli 10 e 11 D.p.r. n. 1124/1965 non è fondata sul tipo di relazione che lega, in astratto, il datore di lavoro e l'autore del fatto-reato. Ciò significa che non è necessario che vi sia un rapporto giuridico di dipendenza tra chi organizza l'esecuzione dei lavori ed il lavoratore che ha materialmente commesso il fatto-reato. È piuttosto invece rilevante che, in concreto, sussista la "riferibilità" del fatto materiale e dannoso a colui che era preposto alla gestione del lavoro.
Pertanto, il responsabile civile non è soltanto il datore di lavoro del dipendente che ha provocato l'infortunio sul lavoro, ma anche il subappaltatore che organizza autonomamente l'esecuzione dei lavori a lui subappaltati, senza essere un mero esecutore materiale di scelte organizzative altrui.
Risulta perciò irrilevante il fatto che l'autore del danno sia un dipendente dell'appaltatore.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 15 ottobre 2007, n. 21540.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa l'INAIL chiese la condanna di Ba.Gi. (appaltante) e Ca.Gi. (subappaltante) al rimborso delle somme corrisposte dall'Istituto agli eredi di Gi.Sa., deceduto a causa di infortunio sul lavoro, fatto per cui era intervenuta anche condanna penale dei convenuti per omicidio colposo.

Il primo giudice accolse l'azione di regresso. Con sentenza del 17 luglio 2003 la Corte d'Appello di Catania respinse l'impugnazione.

Afferma il giudicante che, poiche' l'Istituto aveva effettuato validi atti interruttivi a cadenza biennale, l'eccezione di prescrizione era infondata.

Poiche' la responsabilita' dell'appaltatore per danni subiti da terzi non sussiste solo ove la sua liberta' e la sua autonomia siano state escluse da un'assoluta ingerenza del committente che resterebbe l'unico responsabile, e poiche' nel caso in esame questa ingerenza non sussiste, il Ca. non e' estraneo all'azione di regresso.

Nell'azione civile di risarcimento, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, all'illiceita' penale ed alla riferibilita' dello stesso alla condotta dell'imputato. E nel caso in esame il primo giudice ha correttamente utilizzato tali elementi ai fini della decisione.

Per la cassazione di questa sentenza Ca.Gi. propone ricorso, articolato in quattro motivi; l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli articoli 1916 e 2053 cod. civ. e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articoli 10 ed 11 nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. l'azione di recupero del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ex articoli 10 ed 11 e' prevista nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato causato da preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attivita' lavorativa: non ove si agisca contro il terzo che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione;

1.b. il giudice avrebbe dovuto accertare che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del Ca.;

1.c. nel caso in esame, dal giudicato penale risulta che l'infortunio fu causato da un automezzo guidato dal dipendente del Ba..

1.bis. Il motivo e' infondato.

1.bis.a. Su un piano generale e' da affermare quanto segue.

L'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di accertata responsabilita' penale del datore di lavoro e dei suoi preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attivita' lavorativa, configura un'azione spettante non solo nei confronti del datore di lavoro, bensi' nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attivita' lavorativa, giacche' essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288).

Per quanto attiene specificamente alla responsabilita' del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilita' di quanto si svolge nel luogo di lavoro.

Ed e' responsabile anche per il danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi.

L'esclusione di questa responsabilita' esige che il datore dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il fatto del terzo, e che questo fatto sia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalita' del lavoro svolto dell'impresa; ed in tal modo provi l'estraneita' del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalita' ed alle esigenze del lavoro svolto (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016).

Poiche' l'obbligo del datore e la conseguente responsabilita' si estende in tutto lo spazio della sua azienda, l'onere della predetta prova e' a dirsi anche per il danno causato dal dipendente di altra impresa (impresa appaltante) che svolga contingentemente la sua opera nello stesso luogo ove l'impresa subappaltante lavori.

Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore (Cass. 9 aprile 2006 n. 9065), anche l'ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilita' del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all'utilizzazione dei relativi mezzi.

1.bis.b. Nel caso in esame, la sentenza afferma incontestatamente che il Ca. era il subappaltante; in tal modo egli era preposto alla materiale gestione del lavoro (anche se per eseguire lavori appaltati al Ba.). Al Ca. e' riferibile il fatto verificatosi in tale esecuzione.

E questa riferibilita' diventa il materiale fondamento della responsabilita', ove intervenga sentenza penale di condanna come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 10 comma 3 ed articolo 11.

Era onere del Ca. la prova della non riferibilita' del fatto alla sua gestione.

Nell'ambito di questo onere, il fatto che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del Ba. (fatto peraltro non autosufficientemente esposto dal ricorrente) resta pertanto irrilevante.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articoli 10 ed 11 nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che (come eccepito anche in sede d'appello) il termine triennale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articoli 10 ed 11 non e' di prescrizione, bensi' di decadenza, e pertanto insuscettibile di interruzione: l'affermazione del giudicante in ordine alla ritenuta interruzione del termine era pertanto erronea.

1.bis. Anche il secondo motivo e' infondato.

3.c. il giudicante aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che il Ca. aveva proposto.

3.bis. Anche questo motivo e' infondato.

3.bis.a. Su un piano generale, e' da affermare che, "nelle controversie di lavoro (ed in genere in quelle introdotte con il deposito del ricorso) il deposito del ricorso e' l'atto con cui si instaura il giudizio.

Con l'atto (e senza che si costituisca un effettivo processuale rapporto con il convenuto) si adempie l'onere che l'attore ha di proporre l'azione. In tal modo si evita la decadenza (non essendo a tal fine necessaria la notifica: Cass. 21 maggio 2002 n. 7433; Cass. 6 aprile 2001 n, 5189) e si perfeziona l'impugnazione (non essendo necessaria la relativa notifica: Cass. 26 marzo 2001 n. 4352).

Con il deposito del ricorso, atto che resta estraneo alla formale conoscenza del destinatario, questi non diventa parte d'un rapporto processuale: il rapporto si costituisce solo penetrando effettivamente nella sua sfera personale, con la notifica del ricorso (Cass. 7 dicembre 1962 n. 3292).

Da questi principi discende, quale specificazione, altro principio: la processuale legittimazione del chiamato (quale situazione che consenta al chiamato di far valere i propri diritti) assume rilievo nel momento in cui questi e' effettivamente investito della controversia (ed ha l'onere di far valere i propri diritti) : non con il deposito bensi' con la notifica del ricorso.

Cio' e' a dirsi nell'ipotesi in cui il convenuto sia stato dichiarato fallito, e, tuttavia, prima della notifica del ricorso riacquisti la propria legittimazione processuale: poiche' il rapporto processuale si costituisce solo con la notifica ed in tale momento il chiamato e' processualmente legittimato, il rapporto e' validamente costituito".

3.bis.b. Nel caso in esame, poiche' il ricorso e' stato depositato il 13 febbraio 1987, e tuttavia il 16 febbraio 1987 il chiamato ha riacquistato la propria legittimazione processuale (il 30 marzo 1987 ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta), il rapporto processuale e' stato validamente costituito.

4. Con il quarto motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'articolo 651 cod. proc. civ. e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articoli 10 ed 11 e degli articoli 1916 e 2697 cod. civ. nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il giudicante ha giustificato la decisione con la sola sentenza penale di condanna, senza il riesame della prova quivi raccolta e "senza avere preventivamente proceduto alla dovuta valutazione dei fatti"; ne' ha motivato la misura della somma.

4.bis. Anche questo motivo e' infondato. Come affermato da questa Corte, anche alla luce del vigente articolo 651 cod. proc. pen., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale (Cass. 1 giugno 2004 n. 10480).

Cio' e' a dirsi anche per la misura del risarcimento. "Nel processo avente per oggetto l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. per le some pagate all'infortunato a titolo di indennita' e spese accessorie, poiche' l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati del direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimita' propria di tutti gli atti amministrativi, e puo' venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni pagate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377).

5. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita'.

Nulla e' dovuto al Ba., per l'assenza d'ogni resistente attivita' processuale.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in euro 24,00 oltre ad euro 3.000,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; nulla per l'intimato.

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