In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza

In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 21 febbraio 2007, n. 7209)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Ernesto Lupo

Consigliere " Pierluigi Onorato

" Ciro Petti

" Alfredo Maria Lombardi

" Aldo Fiale

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'avv. Pa.Ca. avverso la sentenza in data 19.1.2006 del G.I.P. del Tribunale di Ravenna, con la quale Be.Va., n. a Fa. il (...), venne condannata alla pena di E. 700,00 di ammenda, poiché ritenuta colpevole dei reati di cui:

- all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 14.8.1996 n. 494,

- all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 14.8.1996 n. 494,

unificati sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Aldo Fiale;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

Udito il difensore, avv. Et.Tr., in sostituzione dell'avv. Pa.Ca., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata, ha affermato la colpevolezza di Be.Va. in ordine ai reati di cui: a) all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 14.8.1996 n. 494; b) all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 14.8.1996 n. 494, ascrittile perché, nella qualità di committente, non aveva designato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione relativamente al cantiere sito in Fa., ove erano in corso di realizzazione 26 villette a schiera, e, pur essendo iniziati i lavori nel predetto cantiere, non aveva nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (acc. in Fa., il 18-19 febbraio 2004).

La sentenza, premesso che nel caso in esame risultava incontroversa la sussistenza dell'obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ha affermato che tale obbligo, con la conseguente responsabilità penale, incombeva sul committente, malgrado la nomina da parte di questi di un responsabile dei lavori.

In punto di diritto la sentenza ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 3 e 6 del DLgs. n. 494/1996, la principale figura di riferimento, quale responsabile dell'opera e quale soggetto obbligato all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è il committente, che viene affiancato e non già sostituito dal responsabile dei lavori a seguito della nomina di questi, sicché, nel caso di nomina del responsabile dei lavori, l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori incombe su entrambi i soggetti e la responsabilità del secondo si aggiunge a quella del committente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D lgs. n. 528/1999, in relazione agli art. 5 e 42 cod. pen.

Si osserva sul piano generale che il legislatore, nei dare attuazione, mediante il D.Lgs. n. 494/96 alla direttiva 92/57/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, aveva creato un intreccio particolarmente complesso di prescrizioni e di adempimenti, cui figuravano obbligati anche soggetti privi delle necessarie cognizioni tecniche, quale in particolare il committente dei lavori, chiamato a rispondere da tale sistema normativo per il fatto altrui.

La disciplina della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è stata, però, mutata dal successivo D.Lgs. 19.11.1999 n. 528, che ha modificato i criteri in base ai quali viene individuata la responsabilità del committente dell'opera.

In particolare, con la nuova formulazione dell'art. 6 comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996 si è stabilito che non vi è responsabilità concorrente del committente e del responsabile dei lavori, ma solo alternativa, con la conseguenza che il primo risponde solo per ipotesi di "culpa in vigilando", quale quella prevista dalla fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo 6.

Si deduce, quindi, che il giudice di merito, nell'affermare la colpevolezza dell'imputata, in relazione alla sua qualità di committente dell'opera, ha fatto erroneo riferimento al citato art. 6, nella formulazione della norma antecedente alla novella legislativa, che non escludeva la responsabilità del committente a seguito della nomina di un responsabile dei lavori.

Si aggiunge, infine, che nel caso in esame doveva altresì ritenersi la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la Be. aveva provveduto a nominare un responsabile dei lavori nella persona dell'imprenditore appaltatore dell'opera; essa imputata, inoltre, non aveva là consapevolezza delle incombenze connesse all'esecuzione dei lavori, né le cognizioni tecniche per adeguarvisi.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia la sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

SÌ deduce che il giudice di merito non ha effettuato una corretta lettura delle risultanze processuali con riferimento agli elementi di valutazione che dovevano indurre a ritenere il carattere alternativo della responsabilità facente capo al committente o al responsabile dei lavori.

Il ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata, nell'affermare la colpevolezza dell'imputata, ha fatto espresso riferimento all'art. 6 del D.Lgs. n. 494/1996 ed ha osservato che la disposizione citata, "evitando uno scarico delle responsabilità "a cascata", individua alcuni obblighi fondamentali (non tutti), al cui adempimento i titolari della posizione di garanzia devono provvedere personalmente o controllare che si provveda (gli obblighi di cui agli art. 3, 4 e 5), con ciò chiarendo con precisione il punto delle responsabilità interne alla "parte committente", per cui, per quanto rileva nel caso di specie, "la designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse ali 'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3".

Orbene, non appare dubbio che, come rilevato dalla ricorrente, il giudice di merito si sia riferito, ai fini della affermazione della colpevolezza, al citato articolo 6 primo comma, del D.Lgs. n. 494/96 nella formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19.11.1999 n. 528.

L'articolo 6 prima della riforma, infatti, così disponeva:

"1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3."

"2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5."

Lo stesso articolo, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19.11.1999 n. 528, attualmente dispone:

"1 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori."

"2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a) ."

In base alla nuova formulazione della norma, pertanto, il committente è esonerato da responsabilità a seguito della nomina di un responsabile dei lavori nell'ambito, però, della delega conferita a qest'ultimo (comma 1).

Nel formulare la novella il legislatore ha, quindi, modificato la precedente normativa che poneva, in ogni caso, a carico del committente ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, consentendogli di liberarsi da tali obblighi mediante la nomina di un responsabile dei lavori, che vi provveda in sua vece.

Il nuovo impianto normativo ha introdotto elementi di razionalizzazione del sistema, riconducendo nell'ambito della normale esigibilità gli obblighi imposti al committente, che, nel caso di nomina del responsabile dei lavori e nei limiti che di seguito vengono precisati, sarà chiamato a rispondere solo in ipotesi di culpa in eligendo - salvo quanto previsto dall'art. 6, 2° comma, con riferimento a specifici obblighi di vigilanza - e nel contempo ha assicurato in modo più efficace l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo che detta le disposizioni da osservarsi nei cantieri temporanei o mobili, facendone carico ad un soggetto (responsabile dei lavori nominato dal committente) che normalmente sarà dotato delle cognizioni professionali all'uopo necessarie o, comunque, come nell'ipotesi dell'appaltatore, si avvalga di personale dipendente dotato delle medesime.

Non appare dubbio, però, che anche alla luce della nuova normativa il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza del lavoro.

L'effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.

Il legislatore, infatti, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli: "limitatamente ali 'incarico conferito".

Dall'analisi della norma, pertanto, deriva che alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

Le condizioni perché operi l'esonero di responsabilità per effetto defila nomina del responsabile dei lavori sotto quindi:

1) la tempestività della nomina in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro da osservarsi;

2) l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.

Tanto precisato in punto di diritto, si rileva che, nella fattispecie in esame, la procura con la quale l'imputata ha provveduto alla nomina del responsabile dei lavori - procura che questa Corte può esaminare ai sensi degli artt. 606, 1° comma - lett. e), c.p.p., come modificato dall'art. 8, comma 1- lett. b), della legge 20.2.2006 n. 46, e 129 c.p.p. - non soddisfa nessuno dei requisiti citati.

Infatti, la nomina del responsabile dei lavori, contenuta nella citata procura, risulta essere stata effettuata successivamente alla data di inizio dei lavori (4.10.2002).

La nomina del coordinatore per la progettazione doveva essere, invece, effettuata contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione (art. 3 comma 3, del D.Lgs. n. 494/1996) e la nomina del coordinatore dell'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. n. 494/1996), sicché la predetta nomina del responsabile dei lavori da parte dell'imputata è stata effettuata in un momento certamente successivo a quello stabilito dalle disposizioni citate.

Inoltre, la nomina del responsabile dei lavori non contiene alcuna delega a quest'ultimo e, tanto metto, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Anche alla luce dell'esatta applicazione della normativa vigente, pertanto, la nomina del responsabile dei lavori non ha fatto venir meno la responsabilità del committente, come affermato dal giudice di merito, sia pure dovendosi integrare la motivazione della pronuncia sul punto con i rilievi che precedono.

Deve essere, infine, rilevato che in ordine all'elemento psicologico del reato la sentenza impugnata si palesa adeguatamente motivata con riferimento all'esistenza di sufficienti elementi per ravvisare nella condotta dell'imputata una responsabilità quanto meno a titolo di colpa.

Peraltro, è stato già osservato sul punto da una precedente pronuncia di questa Corte riguardante altri soggetti imputati degli stessi fatti che, "nemmeno in virtù del criterio dell'ignoranza inevitabile enunciato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza di cui è presunta la conoscenza ex art. 5 c.p.

Nella specie, infatti, non può ritenersi che l'ignoranza della legge penale sia stata incolpevole a cagione della sua inevitabilità, poiché l'interessato non ha assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, né è emerso un comportamento positivo degli organi amministrativi o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto." (Cass., Sez. IlI, 22.6.2006 n. 29139, Liverani).

Il rigetto del primo motivo di gravame è assorbente, tenuto conto della disposta integrazione della motivazione della sentenza impugnata, delle censure di cui al secondo motivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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