In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, l'agente rispondere per l'intero danno causato dalla sua condotta anche se con il concorso di circostanze naturali

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli articoli 40 e 41 del cp, qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendono dalla sua condotta, che non ne dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebberio verificati ugualmente senza di essa. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13400 dell'8 gugno 2007.

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