In tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto,

In tema di appalto, e' di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed csventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalita' ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 maggio 2011, n. 11757



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25149/2009 proposto da:

DE. MA. AM. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ANGIOLETTO CALANDRINI, (C/O STUDIO LEGALE CENTO) VIA POMPEI 13, rappresentato e difeso dall'avvocato VARRICCHIO GIORGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

D. M. V. , PA. VI. , PA. FI. in proprio e quali eredi di PA. NI. E ZO. LU. , CURATELA FALLIMENTO EU. S.R.L.;

- intimati -

Nonche' da:

D. M. V. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell'avvocato BEATRICE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati AMODIO ANTONELLA MARIA, AMODIO FRANCESCO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

DE. MA. AM. , PA. VI. , PA. FI. in proprio e quali eredi di PA. NI. E ZO. LU. , CURATELA FALLIMENTO EU. S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124 3/2 009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2009 R.G.N. 873/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l'Avvocato VARRICCHIO GIORGIO;

udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilita', in subordine rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Zo.Lu. , P.V. e Pa.Fi. , in proprio e quali eredi di Pa.Ni. , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento D. M.V. , direttore del cantiere della societa' Eu. , chiedendo che fosse accertata la responsabilita' del convenuto nella morte del loro congiunto Pa. Ni. - il quale, mentre lavorava sul cantiere della societa', era deceduto in quanto travolto da uno smottamento di terreno - con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti, sia patrimoniali che morali, nella misura complessiva di lire 303.982.339, detratti lire 20.000.000 gia' versati dal D. M. all'esito del giudizio penale, nel quale i ricorrenti si erano costituiti parti civili.

Nel costituirsi in giudizio il D. M. contestava la domanda rilevando che vi erano altri soggetti responsabili dell'accaduto - identificabili nel direttore dei lavori, ing. De. Ma. Am. e nella societa' Eu. , appaltatrice dell'opera - di cui chiedeva la chiamata in causa al fine di esperire nei loro confronti domanda di regresso ai sensi dell'articolo 2055 c.c..

A seguito della suddetta chiamata in causa si costituiva in giudizio il solo De. Ma. , mentre la societa' Eu. rimaneva contumace.

Si costituiva nello stesso giudizio anche l'INAIL che, avendo gia' provveduto ad erogare agli eredi Pa. la somma di lire 132.050.875 a titolo di prestazioni assicurative dovute per la morte del congiunto, chiedeva di surrogarsi nei diritti dei danneggiati vero i responsabili dell'illecito ai sensi dell'articolo 1916 c.c., e per l'effetto chiedeva la condanna del D. M. al pagamento della somma sopra indicata.

Il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda attorea, condannava in solido D. M. , De. Ma. e la societa' Eu. al pagamento della somma di euro 15.000 in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno morale; in accoglimento della domanda dell'INAIL condannava altresi' in solido i convenuti sopra indicati a restituire all'Istituto la somma di euro 120.906,00.

La Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame principale proposto dal De. Ma. e su quello incidentale proposto dal D. M. decideva nei termini che seguono: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda di regresso esercitata da D. M. V. nei confronti dei responsabili in solido De. Ma. Am. e s.r.l. Eu. e dichiara che gli stessi hanno concorso in pari misura al verificarsi dell'evento; per l'effetto dichiara che, nei rapporti interni tra i tre corresponsabili, l'obbligazione risarcitoria di euro 15.000 con relativi interessi sia ripartita in tre parti uguali, tenendosi conto del fatto che D. M. V. ha gia' corrisposto la somma di lire 20.000.000 ed ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto in piu'; condanna in solido De. Ma. Am. , D. M. V. e la s.r.l. Eu. alla restituzione, in favore dell'INAIL di Benevento, della somma di euro 120.051,97; dichiara altresi' che l'obbligazione di restituire all'INAIL la somma di euro 120.051,97 e' ugualmente da ripartire, nei rapporti interni, in tre quote uguali con diritto per colui che versa l'intero alla restituzione di quanto di sua spettanza; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

La Corte di merito, in base all'esame delle risultanze istruttorie, riteneva in primo luogo responsabile dell'illecito la ditta appaltatrice, in quanto tenuta, ex articolo 1655 c.c., per i danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto. Riteneva poi la responsabilita' del D. M. , direttore del cantiere, al quale doveva ritenersi imputabile, fra l'altro, la mancata predisposizione delle strutture di sostegno come pure la presenza dell'operaio Pa. all'interno della trincea mentre l'escavatore lavorava sul ciglio dello scavo. Concludeva infine anche per la responsabilita' del De. Ma. , direttore dei lavori, sull'assunto che il suo dovere di sorveglianza e controllo, da esercitare anche attraverso i contatti col direttore del cantiere, gli avrebbe imposto, fra l'altro, di rilevare la mancata costruzione delle protezioni alle pareti dello scavo. Quanto alla ripartizione della responsabilita' fra i tre soggetti sopra indicati riteneva che l'efficienza causale dei loro comportamenti dovesse essere ripartita in modo uguale.

Sotto altro profilo considerava l'INAIL quale interventore volontario nel processo de quo e definiva la domanda proposta dall'Istituto come azione surrogatoria prevista dall'articolo 1916 c.c..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso De. Ma. Am. , affidato a tre motivi. D. M.V. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a sette motivi. L'INAIL resiste con distinti controricorsi al ricorso principale proposto dal De. Ma. e al ricorso incidentale proposto dal D. M. . Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

Col primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 651 e 652 c.p.p., deducendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che, nello stesso processo penale conclusosi con la condanna del D. M. per omicidio colposo, il De. Ma. era stato prosciolto per non aver commesso il fatto. La sentenza di proscioglimento aveva infatti affermato che, nella sua qualita' di direttore dei lavori, il De. Ma. non aveva responsabilita' per l'infortunio derivante dalla mancata osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme anti infortunistiche. La suddetta sentenza era divenuta irrevocabile in quanto non impugnata. Orbene, se e' vero che la suddetta sentenza istruttoria di proscioglimento, emessa sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale, non aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno, e' anche vero che la stessa non poteva essere ignorata nel caso di specie in quanto costituiva l'antecedente logico della sentenza dibattimentale di condanna del D. M. .

Col secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 183 e 184 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta dalla Legge n. 353 del 1990, nonche' degli articoli 99 e 112 c.p.c.. Deduce che la statuizione concernente la condanna, nei suoi confronti, a restituire all'INAIL, in solido con gli altri convenuti, la somma di euro 120.051,97 era stata decisa senza che l'Istituto avesse proposto una rituale domanda nei suoi confronti. Ed infatti, costituendosi in primo grado l'INAIL aveva proposto la domanda di surroga nei soli confronti del D. M. laddove solo in sede di precisazione delle conclusioni, dopo ben nove anni, aveva esteso la domanda a tutti i convenuti.

Col terzo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sulle ragioni che hanno determinato le conclusioni sulla sussistenza della sua responsabilita' civile nella determinazione dell'evento dannoso. Precisa che egli non era il destinatario delle norme di legge che erano state violate.

Col primo motivo del ricorso incidentale proposto dal D. M. viene denunciato il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che aveva gia' provveduto al pagamento, nei confronti degli eredi Pa. , della somma di Lire 20.000.000 liquidata dal giudice penale a titolo di provvisionale, per cui il debito risarcitorio nei confronti degli stessi doveva considerarsi integralmente soddisfatto. Osserva che il Tribunale civile aveva condannato i convenuti D. M. , De. Ma. e la s.p.a. Eu. , in solido al risarcimento del danno morale determinato in euro 15.000, e che tale somma, liquidata in data 30 dicembre 2006, era certamente inferiore a quella sopra indicata, corrisposta dal D. M. nel 1992 tenuto conto della svalutazione intervenuta nel periodo di riferimento.

Col secondo motivo del ricorso incidentale il D. M. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.. Deduce che erroneamente la Corte territoriale, pronunciando sulla riconvenzionale proposta dal D. M. nei confronti del De. Ma. e della s.r.l. Eu. , con la quale si chiedeva la ripartizione delle somme gia' pagate a titolo di riconvenzionale in base al grado di colpa di ciascuno, si era limitata a dichiarare che il D. M. aveva gia' corrisposto la somma di lire 20.000.000 ed aveva diritto alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso senza peraltro condannare il De. Ma. e la s.r.l. Au. al pagamento, nella misura di 1/3 ciascuno, di quanto gia' versato a titolo di provvisionale.

Col terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 101, 105, 106 e 268 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale non aveva valutato le eccezioni di inammissibilita' e improcedibilita' della chiamata in causa dell'INAIL come pure l'inammissibilita' della domanda proposta in via autonoma dall'Istituto.

Col quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11, e dell'articolo 1916 c.c., con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata con la quale e' stata accolta la domanda di rivalsa proposta dall'INAIL. Deduce che nel caso di specie la domanda di rimborso proposta dall'Istituto doveva essere qualificata come azione di regresso, e non gia' di surroga, indipendentemente dalla qualificazione indicata dall'ente nella comparsa di costituzione e che tale domanda doveva considerarsi inammissibile.

Col quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 40, 409 e 442 c.p.c., deducendo, richiamandosi a quanto affermato nel motivo precedente, che l'intervento dell'INAIL doveva considerarsi inammissibile o improponibile in quanto precluso dalla diversita' del rito, atteso che l'azione di regresso era sottoposta necessariamente al rito del lavoro mentre la domanda risarcitoria proposta dagli eredi era soggetta al rito ordinario.

Col sesto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'articolo 1916 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10, 11 e 112, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di prescrizione per avvenuto decorso del termine triennale formulata con riferimento alla domanda proposta dall'INAIL nei suoi confronti.

Col settimo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 1218, 1223, 1226 e 2967 c.c., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11, con riferimento alla statuizione con la quale la sentenza impugnata ha attribuito esclusivo rilievo, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale subito dagli eredi Pa. , all'importo erogato dal'INAIL a titolo di prestazioni assicurative a favore degli aventi diritto. Deduce che il danno patrimoniale liquidato alla stregua dell'articolo 1223 c.c. e segg., era notevolmente inferiore alle prestazioni assicurative erogate.

Il primo e il terzo motivo del ricorso principale, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto il De. Ma. corresponsabile dell'evento dannoso al pari del D. M. , direttore di cantiere, in quanto, nella sua qualita' di direttore dei lavori per conto del committente, non aveva adeguatamente esercitato i suoi compiti di sorveglianza e controllo mediante contatti col suddetto direttore di cantiere e, piu' in particolare, aveva omesso di verificare la mancata costruzione delle protezioni lungo le pareti dello scavo.

La suddetta statuizione e' basata su un errore di diritto in quanto disapplica i principi, enunciati da questa Corte di legittimita' (cfr., in particolare Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, il De. Ma. e' stato prosciolto dall'imputazione per lo stesso reato con la formula "per non aver commesso il fatto" sul rilievo che, quale direttore dei lavori per conto del committente, non aveva alcuna ingerenza nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e non gli poteva essere pertanto addossata alcuna responsabilita' per gli infortuni conseguenti al mancato rispetto della normativa anti infortunistica da parte dell'appaltatore.

In relazione all'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale devono considerarsi assorbiti il primo e secondo motivo del ricorso incidentale in quanto concernenti la condanna al risarcimento del danno che coinvolge anche la posizione del De. Ma. .

Con riferimento alla seconda censura del ricorso principale e alle rimanenti censure contenute nel ricorso incidentale, premesso che esse si riferiscono tutte alle statuizioni della sentenza di merito concernente le domande proposte dall'INAIL, si ritiene opportuno esaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso incidentale che, come si e' rilevato, pone il problema dell'ammissibilita' della domanda proposta dall'Istituto.

Anche tale censura e' fondata.

Premesso che la sentenza impugnata ha considerato l'INAIL come interventore volontario e ha qualificato la domanda proposta dall'Istituto come azione di surroga ex articolo Cass. 6 marzo 2006 n. 4805).

Nel caso di specie l'oggetto della causa principale, promossa dagli eredi di Pa.Ni. , deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, e' costituito dal risarcimento del c.d. danno differenziale, in relazione al quale i suddetti eredi hanno chiesto la condanna dei soggetti che hanno causato tale danno. La domanda dell'INAIL, ritenuta, dalla Corte territoriale come azione di surroga ai sensi dell'articolo 1916 c.c. - in conformita', del resto, con quanto affermato dall'Istituto -, ha per oggetto la restituzione di quanto versato dall'Istituto agli eredi del Pa. a titolo di prestazioni assicurative. Si tratta, come e' evidente, di domanda che, sia in relazione al petitum, sia con riferimento alla causa petendi, non e' riconducile all'oggetto della domanda principale secondo i parametri sopra individuati.

In applicazione dei suddetti principi deve ritenersi, in accoglimento della censura in esame, erronea la statuizione della Corte di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilita' della domanda proposta dall'INAIL.

In relazione alla suddetta conclusione devono ritenersi assorbiti sia il secondo motivo del ricorso principale, sia tutti i rimanenti motivi del ricorso incidentale.

All'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essi ed il rinvio della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvedera' in applicazione dei principi sopra enunciati.

In relazione all'accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale e alla conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo stesso, rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e che sussistono pertanto i presupposti per decidere la causa nel merito, la Corte, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, dichiara inammissibile la domanda dell'INAIL.

Quanto al regime delle spese, tenuto conto delle vicende processuali e dell'esito della lite fra l'INAIL e le altre parti si ritiene conforme a giustizia compensare fra le stesse le spese dell'intero processo. Per quanto riguarda la disciplina delle spese fra ricorrente principale e ricorrente incidentale, la stessa viene demandata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito quanto alla censura di cui al terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile la domanda dell'INAIL; rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per il nuovo esame della causa in relazione al primo e terzo motivo del ricorso principale; compensa le spese dell'intero processo fra INAIL e le altre parti e manda al giudice del rinvio per gli altri provvedimenti sulle spese.
 

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