La casalinga, in caso di incidente, ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa

La Suprema Corte - nel riconoscere che l'attivita' domestica, benche' non remunerata in quanto svolta nell'ambito della famiglia, e', comunque, suscettibile di valutazione economica, con conseguente risarcibilita' del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacita' lavorativa della casalinga - non ha omesso di rimarcare l'esigenza che venga fornita la dimostrazione di tale danno, ancorche' non rigorosa, atteso che, trattandosi di un danno patrimoniale futuro, e' sufficiente fornire la prova che lo stesso si produrra' secondo una ragionevole e fondata attendibilita' (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16896).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 aprile 2015, n. 8403



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22238-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA , (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

Nonche' da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 35/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/01/2011 R.G.N. 691/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS) si verifico' un grave incidente stradale nel quale - per quanto interessa in questa sede - vennero coinvolte le autovetture Fiat Regata, condotta da (OMISSIS) e assicurata per la R.C.A. dalla (OMISSIS) s.p.a., su cui viaggiava come trasportata l'odierna ricorrente (OMISSIS), e l'autovettura Alfa Romeo 33 condotta da (OMISSIS), coperta da assicurazione per la R.C.A. dalla s.p.a. (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.).

Nel giudizio promosso dalla (OMISSIS) per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite nell'incidente nei confronti di (OMISSIS) e della s.p.a. (OMISSIS), quest'ultima chiamava in causa la s.p.a. (OMISSIS) (oggi, dopo varie vicende, (OMISSIS) s.p.a.), nonche' gli eredi di (OMISSIS), e cioe' il coniuge superstite (OMISSIS), all'epoca anche quale esercente la potesta' sui figli minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

La causa era decisa con sentenza n. 1024/2003, con la quale l'adito Tribunale di Prato, ritenuta la responsabilita' presunta di entrambi i conducenti, condannava i convenuti e i chiamati in causa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice che quantificava in complessive lire 171.644.770 all'attualita' oltre interessi legali dall'evento al saldo.

La decisione, gravata da impugnazione in via principale dalla (OMISSIS) s.p.a. e in via incidentale dalla (OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS), poi (OMISSIS) s.p.a. e infine (OMISSIS) s.p.a.), era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze che - ritenuto indimostrato il danno patrimoniale futuro liquidato dal primo giudice alla (OMISSIS) - con sentenza n. 35 in data 11.01.2011 condannava (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.p.a. e gli eredi di (OMISSIS), questi ultimi pro quota, a pagare a (OMISSIS) la minor somma di euro 47.901,38 oltre gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno; il tutto con parziale compensazione delle spese dei due gradi tra le parti in ragione di un terzo e rivalsa della (OMISSIS) nei confronti delle altre parti per i residui due terzi; condannava la (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) s.p.a. quanto percepito in piu' in forza della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo due motivi.

Ha resistito la (OMISSIS) s.p.a., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La (OMISSIS) ha replicato con controricorso al motivo di ricorso incidentale attinente al quantum, che specificamente la riguarda.

Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta da parte degli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza sono riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ..

2. Ricorso principale della (OMISSIS).

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione dell'articolo2729 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce che la gravita' dell'invalidita' permanente, nella percentuale del 19%, doveva far presumere la riduzione della capacita' lavorativa domestica, con conseguente riconoscimento del danno patrimoniale futuro erroneamente negato dalla Corte di appello; osserva che tale presunzione non puo' ritenersi superata dalla risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in prime cure e menzionata dalla Corte di appello, dal momento che il consulente aveva escluso l'incidenza dei postumi con riguardo alla passata attivita' di orditrice della (OMISSIS), senza fare riferimento all'attivita' attuale e futura di casalinga.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente deduce che la decisione impugnata e' intrinsecamente contraddittoria, per avere, da un lato, confermato la sussistenza del danno patrimoniale da inabilita' temporanea, liquidato dal primo Giudice in lire 14.300.000 e, dall'altro, escluso la sussistenza di elementi presuntivi per il risarcimento del danno patrimoniale da inabilita' permanente.

3. Ricorso incidentale della (OMISSIS) s.p.a..

3.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente premesso che, nel periodo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e la spedizione a sentenza, aveva depositato in cancelleria in data 8 marzo 2010 senza opposizione alcuna delle controparti la sentenza n. 646/2006 del Tribunale di Fermo di rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla vedova (OMISSIS) per il risarcimento dei danni derivanti dal medesimo incidente nei confronti della (OMISSIS), del (OMISSIS) e altri - assume che tale decisione, che ha accertato la colpa esclusiva del (OMISSIS), ha effetti riflessi nel presente processo, del quale essa coobbligata intende avvalersi e si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di tale circostanza autorevole e qualificante, idonea a fornire un quadro completo per la valutazione dell'evento dannoso (cfr. pagg. 3, 4 e 5 del controricorso).

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.. Al riguardo parte ricorrente - premesso che la domanda della (OMISSIS) era stata testualmente proposta per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente de quo cosi' come risulteranno provati in corso di causa - lamenta il vizio di ultrapetizione relativamente alla conferma della statuizione di condanna al pagamento di lire 14.300.000 a titolo di danno patrimoniale per invalidita' temporanea, per la considerazione che di tale danno non era stata fornita alcuna prova.

4. L'esame deve necessariamente muovere dal primo motivo di ricorso incidentale, perche' l'accertamento dell'an debeatur e' logicamente e giuridicamente prioritario.

4.1. Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato che gli unici elementi utili alla ricostruzione del sinistro erano quelli emergenti dal rapporto della Polstrada e - dopo avere valorizzato piu' di un passaggio del medesimo rapporto, dal quale emerge che siffatta ricostruzione risultava necessariamente affidata a presunzioni di verosimiglianza ovvero a mere ipotesi dei verbalizzanti - ha osservato che, seppure, nella dinamica del sinistro, si presentava come causa prioritaria e principale la condotta di guida del (OMISSIS), non era stata, comunque, fornita, da parte dell'altro conducente (e del suo assicuratore, odierno ricorrente incidentale), la prova positiva richiesta dall'articolo 2054 cod. civ. di avere tenuto, in occasione del sinistro, una condotta di guida del tutto regolare e pienamente conforme alle regole della strada e, in particolare, di essersi trovato nella condizione di avvistare il veicolo antagonista in un momento in cui non sarebbe stata possibile alcuna manovra idonea ad evitare il sinistro o almeno ad attenuarne le conseguenze.

Su tali premesse - e nella considerazione che era irrilevante l'accertamento del grado di rispettiva colpa dei due conducenti, stante l'operativita' dell'articolo 2055 cod. civ. nei confronti della danneggiata e l'assenza di domanda di regresso da parte della (OMISSIS) - la Corte territoriale ha confermato la condanna della compagnia di assicurazione odierna ricorrente incidentale, del suo assicurato, oltre che dell'altra compagnia di assicurazione e degli eredi dell'altro conducente, in favore della (OMISSIS).

4.2. Queste le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, il Collegio, prima di ogni considerazione, rileva l'inammissibilita' della censura volta a far valere in termini, per il vero, di assoluta genericita', l'autorevolezza e/o l'efficacia riflessa della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in altro giudizio relativo al medesimo incidente.

Innanzitutto - per il caso che parte ricorrente, accampando l'autorevolezza della decisione del Tribunale di Fermo, abbia inteso suggerire che la stessa abbia l'autorita' del giudicato (di cui peraltro, neppure, e' data specifica contezza), come tale preclusiva ad un diverso accertamento in questa sede - e' assorbente la considerazione che l'efficacia soggettiva del giudicato risulta circoscritta, ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo; presupposti, questi, che non ricorrono nella situazione qui prospettata, in cui non vi e' completa identita' delle parti in causa tra i due giudizi, risultando la (OMISSIS) sicuramente estranea a quello deciso dal Tribunale di Fermo.

4.3. Va aggiunto - nel caso che la ricorrente incidentale, accampando l'efficacia riflessa della sentenza del Tribunale di Fermo, intendesse profilare la possibilita', per la Corte di appello, di trarre argomenti indiziari dai contenuti dell'altra decisione - che la censura non si sottrae, comunque, al rilievo di inammissibilita' per genericita'.

Invero - in disparte la considerazione che e' quantomeno dubbia l'ammissibilita' del documento, su cui si basa la censura, trattandosi di produzione dichiaratamente avvenuta in un momento processuale (successivo alla precisazione delle conclusioni in appello) in cui, pur nel regime ante novella del 1990/1995 qui applicabile, era definitivamente preclusa qualsiasi integrazione istruttoria e scarsamente significativa la riferita "non opposizione" delle altre parti - si rileva che parte ricorrente non individua neppure quali siano gli argomenti di prova, evidenziati innanzi al giudice del merito ed evincibili dalla citata sentenza del Tribunale di Fermo, che, ove esaminati, avrebbero consentito di superare la presunzione di corresponsabilita' a carico del proprio assicurato.

Valga considerare che produrre un documento nel processo civile e' attivita' che fa entrare nel processo il documento, ma compete alla parte - salvo il potere del giudice di desumere dal documento i fatti che rappresenta d'ufficio, se si tratta di fatti il cui potere di rilevazione non e' riservato alla parte, come i fatti costitutivi della domanda o le eccezioni in senso stretto - allegare i fatti emergenti dal documento prodotto a sostegno della sua prospettazione. Da tanto consegue l'inammissibilita' della denuncia in sede di legittimita' dell'omesso esame da parte del giudice di merito di un documento, del quale la sentenza non si occupa, quando la parte non precisa che da esso, pur prodotto nel giudizio, aveva tratto argomenti, cioe' allegato fatti a sostegno della sua prospettazione, e non individua dove li aveva svolti.

Peraltro, nel caso all'esame, la reclamata efficacia "riflessa" appare, sia pure implicitamente, inequivocamente esclusa, attraverso una coerente (come tale non sindacabile in questa sede e, comunque, neppure efficacemente impugnata) disamina delle complessive risultanze procedimentali.

4.4. Si rammenta che la ricostruzione di un incidente stradale, come l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno) del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento, se informato ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimita'; e cio' vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia superato o meno la presunzione di cui all'articolo 2054 cod. civ..

Nella specie si e' di fronte ad una motivazione immune dai vizi lamentati in quanto sufficiente (dato che la valutazione, esplicita o implicita, delle circostanze rilevanti vi e' stata), logica non contraddittoria e rispettosa della normativa in materia, segnatamente emergendo dalla ricostruzione dell'incidente - nei termini sopra riassunti sub 4.1. - come non possa ritenersi assolta la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 cod. civ. a carico dell'assicurato (OMISSIS), ne' in particolare escludersi che il comportamento di guida del medesimo non abbia avuto alcuna rilevanza causale nella produzione dell'incidente.

In definitiva il motivo all'esame, per molti aspetti al limite dell'inammissibilita', va, comunque, rigettato.

5. Passando ad esaminare le questioni hinc et inde proposte con riguardo alla determinazione quantitativa della domanda risarcitoria, pare opportuno innanzitutto sgombrare il campo dalla censura di ultrapetizione, svolta dalla ricorrente incidentale con riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale da inabilita' temporanea.

Al riguardo si rileva che il tenore della domanda della (OMISSIS), intesa al risarcimento dei danni ... cosi come risulteranno provati in corso di causa evidenzia l'ampiezza delle richieste dell'odierna ricorrente riferita a tutte le componenti patrimoniali e non patrimoniali del danno conseguente al sinistro e non vale certo a circoscrivere l'oggetto del giudizio a quanto a posteriori sarebbe risultato effettivamente provato.

Cio' posto, la circostanza, sui cui si incentra il motivo di ricorso incidentale - secondo cui il danno patrimoniale per invalidita' temporanea non sarebbe stato dimostrato - attiene al merito della decisione e non gia' all'individuazione del "bene della vita" dedotto in giudizio; con la conseguenza che la statuizione di accoglimento della relativa pretesa risarcitoria andava censurata (se del caso) in relazione alla valutazione delle emergenze probatorie sotto il profilo di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 e non gia' in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ..

Anche il secondo motivo di ricorso incidentale non merita, dunque, accoglimento.

6. Non meritano accoglimento neppure le censure, di segno opposto, svolte con i due motivi di ricorso principale in punto di mancata liquidazione del danno patrimoniale futuro, da inabilita' permanente.

In via di principio si rammenta che l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entita' sulla capacita' lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacita' di guadagno (derivante dalla ridotta capacita' lavorativa specifica) e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidita' deve, infatti, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o (trattandosi di persona non ancora dedita ad attivita' lavorativa) presumibilmente avrebbe svolto, un'attivita' produttiva di reddito. Cass. 05 febbraio 2013, n. 2644: Cass. 12 febbraio 2013, n. 3290). Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacita' lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. E a tal fine, il danneggiato e' tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attivita' produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacita' generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.

In particolare questa Corte - nel riconoscere che l'attivita' domestica, benche' non remunerata in quanto svolta nell'ambito della famiglia, e', comunque, suscettibile di valutazione economica, con conseguente risarcibilita' del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacita' lavorativa della casalinga - non ha omesso di rimarcare l'esigenza che venga fornita la dimostrazione di tale danno, ancorche' non rigorosa, atteso che, trattandosi di un danno patrimoniale futuro, e' sufficiente fornire la prova che lo stesso si produrra' secondo una ragionevole e fondata attendibilita' (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16896).

Giova, altresi', ribadire - dal momento che la dimostrazione del danno futuro e', per la stessa natura del pregiudizio, inevitabilmente affidata alla prova per presunzioni - che le soglie minime per l'applicazione delle inferenze presuntive di cui all'articolo 2729 cod. civ., per ritenere cioe' che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti tali da autorizzare la conclusione che il fatto ignoto sia provato sulla base di quello noto, sono legittimamente fissate dal giudice del merito, anche se implicitamente, sulla base del complessivo contesto sostanziale e processuale nel quale si imbatte, (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6181).

6.1. Cio' posto e precisato, altresi', che esorbita dall'ambito del giudizio di legittimita' il sindacato sulle valutazioni svolte dal giudice del merito in punto di non inferenza indiziaria dell'entita' e natura dei postumi invalidanti ai fini della prognosi sul danno patrimoniale futuro, si osserva che la decisione impugnata si colloca correttamente nell'ambito dei principi sopra esposti, posto che da un lato, evidenzia la specificita' dei postumi permanenti (esiti di fratture mandibolare e costale) e la loro rilevanza, alla luce delle risultanze della c.t.u., ai soli effetti della complessiva integrita' psico-fisica (e, quindi, ai soli fini della liquidazione del c.d. danno biologico) e, dall'altro, rimarca l'assenza di elementi di riscontro (necessariamente da addursi, per quanto sopra evidenziato dalla parte istante odierna ricorrente principale) per poter affermare che l'attivita' di lavoro domestico svolta dalla (OMISSIS) risultasse, in tutto o in parte, pregiudicata da detti postumi.

E' ben vero che - per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata - la prognosi negativa in ordine all'eventualita' di un danno patrimoniale futuro era stata formulata dal c.t.u. con riferimento all'attivita' di orditrice (gia' abbandonata dalla ricorrente, per ragioni indipendenti da quelle per cui si controverte); ma e' pur vero che l'unico argomento su cui fa leva parte ricorrente - e, cioe' la misura percentuale dei postumi invalidanti - appare scarsamente significativo a fronte della natura degli stessi postumi su cui si sofferma, invece, la decisione impugnata, escludendone in termini succinti, ma comunque adeguati, l'inferenza indiziaria sul piano della valutazione del danno patrimoniale futuro, anche con riferimento all'attivita' di casalinga della (OMISSIS).

6.2. Ne' contrasta con quanto sopra la circostanza dell'avvenuto riconoscimento alla (OMISSIS) del pregiudizio patrimoniale per il periodo di inabilita' temporanea, trattandosi di danni ontologicamente diversi. Invero le deduzioni della ricorrente, che vorrebbe profilare una sorta di parallelismo tra il riconoscimento dell'uno e dell'altro tipo di danno patrimoniale, confliggono con la considerazione che, mentre gli esiti permanenti hanno comportato una riduzione della validita' psico-fisica del soggetto in ragione del 19%, il periodo di malattia conseguente al sinistro e' consistito, per quanto risulta dalla decisione impugnata (pag. 12), in 4 mesi in inabilita' assoluta, seguito da un mese di inabilita' parziale a 50% e da un ulteriore mese di inabilita' parziale al 25%; di tal che e' piu' che plausibile l'impedimento (prima totale e poi parziale) allo svolgimento dell'attivita' di casalinga del soggetto nello stesso periodo.

In definitiva, ad onta della duplice denuncia di violazione di legge e del vizio di motivazione, i motivi di ricorso all'esame non si risolvono altro che in una richiesta di riesame delle risultanze fattuali, al fine - incompatibile con i limiti morfologici e funzionali del giudizio di Cassazione -di ridiscutere le opzioni espresse dal giudice del merito, non condivise e per cio' solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre aderenti alle proprie richieste.

Concludendo, vanno rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale.

La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi; compensa interamente le spese del giudizio di legittimita'.
 

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