La condotta del lavoratore con esperienza pluridecennale che avrebbe posto in essere una condotta pericolosa (maneggiare un pentolone di acqua bollente su di un pavimento bagnato)" non integra un comportamento abnorme ed assolutamente imprevedibile che valga ad escludere la responsabilità del datore di lavoro

Poiche' le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore puo' acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non e' collegabile al comportamento, ancorche' avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attivita' lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile"

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 giugno 2011, n. 22514



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TO. MA. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1502/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 19/05/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione TO. Ma. , tramite il difensore, avverso la sentenza 19 maggio 2010 con la quale, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 aprile 2009 dal Tribunale di Udine, ha ridotto ad euro 3.000, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, confermando le statuizioni relative all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine al delitto di cui all'articolo Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 4) non sarebbe stata in relazione di causa ad effetto con l'infortunio, a nulla rilevando, in tal caso, che il cuoco indossasse calzature antiscivolo.

Inoltre la stessa Corte, incorrendo in particolare nel vizio di contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, ha apoditticamente affermato, sulla base della deposizione della sola parte offesa (non sottoposta peraltro a penetrante vaglio critico pur avendo tre testimoni dichiarato di aver appreso dal medesimo De. che si era scottato scolando la pasta), da un lato, che il pavimento fosse gia' bagnato prima dell'incidente (circostanza invece smentita dalle deposizioni di due testimoni, pacificamente omesse nella motivazione) e, dall'altro, che la localizzazione delle ustioni avrebbe dimostrato che vi era stata una caduta sul pavimento dell'infortunato, quando invece, logicamente, questi, ove si fosse rovesciato addosso un pentolone contenente 50 litri d'acqua bollente, avrebbe subito ustioni in tutte le parti del corpo.

Ha poi la Corte d'appello di Trieste travisato il contenuto della deposizione della teste Ma. (indotta a discarico dalla difesa a conferma della presenza di pavimento antiscivolo nella cucina della trattoria) sostenendo invece che la circostanza non sarebbe stata minimamente provata. Sicche' l'imputato, in ossequio a quanto stabilito in via generale dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 377, in ordine all'obbligo di dotare di protezioni individuali i lavoratori in difetto di strumenti tecnici di protezione, doveva giudicarsi immune da responsabilita' per colpa specifica di natura omissiva, dovendo invece farsi risalire la verificazione dell'evento ad un comportamento imprevedibile del lavoratore. Ne' poteva attribuirsi all'imputato - peraltro non presente nel ristorante al momento dell'infortunio e quindi non nell'effettivo esercizio delle funzioni di direzione e di controllo, quale datore di lavoro - una condotta omissiva o negligente, eziologicamente legata all'evento, come erroneamente affermato dai Giudici d'appello. Il De. , come dimostrato dall'espletata istruttoria, non era scivolato, ma si era rovesciato addosso, scolando la pasta, l'acqua bollente contenuta nella grande pentola che maneggiava, tant'e' vero che, nell'immediatezza del fatto, era stato visto in piedi, vicino al lavello con il vapore che ancora saliva. Se fosse caduto, avrebbe in primo luogo riportato ustioni ad entrambe le mani che istintivamente vengono protese in avanti, in caso di caduta a terra, a protezione del corpo e del volto. Al contrario la piu' grave ustione subita era stata localizzata al fianco destro: l'unica parte del corpo che ha richiesto l'innesto dermo - epidermico. Anche se avesse indossato le scarpe antiscivolo, il De. avrebbe riportato egualmente le ustioni de quibus, attesoche' siffatta prescrizione antinfortunistica ha per iscopo quello di prevenire il rischio di scivolare e non quello delle ustioni.

La Corte d'appello, in violazione del disposto dell'articolo 40 c.p., ed adottando, in ordine al tema del nesso di causalita',una motivazione contraddittori'a e manifestamente illogica, non ha considerato che, anche qualora l'infortunio si fosse verificato secondo le modalita' dalla stessa ritenute, l'evento risaliva unicamente alla condotta - abnorme ed imprevedibile - della persona offesa che, pur dotata di esperienza ultradecennale nelle mansioni di cuoco, aveva posto in essere una condotta pericolosa ed altamente rischiosa, maneggiando un pentolone ricolmo di acqua bollente su di un pavimento bagnato. Tale comportamento - imprevedibile ed imprudente - ha rivestito valenza eziologica esclusiva nella produzione dell'evento.

Non immuni dai medesimi vizi risultano,secondo il ricorrente, anche le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Del tutto erroneamente, atteso il contrario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', e' stata ammessa la costituzione di parte civile del coniuge della parte offesa alla quale peraltro veniva riconosciuto il diritto al risarcimento anche dei danni morali, risarcibili solamente in favore delle persone offese dal reato.

Ne' comunque la parte civile ha fornito prova del pregiudizio, al suddetto titolo, subito a cagione dell'infortunio patito dal coniuge, restando totalmente sconfessata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione l'esistenza di un danno "in re ipsa" da liquidarsi automaticamente.

Con memoria depositata in cancelleria il 9 febbraio 2011 la parte civile, confutate le argomentazioni esposte in ricorso dalla difesa dell'imputato, ha richiesto, in via principale, farsi luogo alla declaratoria di inammissibilita' dello stesso od, in subordine, al rigetto di esso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorre, in primo luogo, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e fatto per i quale e' stata pronunziata condanna nei gradi di merito. La Corte d'appello - condivisa la ricostruzione dell'episodio alla quale era pervenuto il Tribunale in base al narrato della stessa parte offesa confutando l'attendibilita' dei testi a discarico indotti dalla difesa - ha ritenuto piu' plausibile il fatto che il cuoco si fosse ustionato scivolando mentre trasportava un pentolone ricolmo di acqua bollente destinato ad esser versato nella lavastoviglie piuttosto che mentre era intento a scolare la pasta, come sostenuto dalla difesa. Ha quindi la Corte distrettuale confermato il " fatto " oggetto della contestazione, pur ammettendo, in via subordinata, l'irrilevanza dell'una rispetto all'altra versione del fatto materiale. In ogni caso va sottolineato che pacificamente, nella sostanza, non ha sofferto alcun vulnus l'esercizio del diritto di difesa, avendo semmai lo stesso imputato potuto avanzare,a fronte dei chiari termini in cui l'accusa era stata prospettata, una diversa ricostruzione dell'accaduto, inducendo propri testi a discarico nel corso del giudizio di primo grado che, nell'ottica difensiva, avrebbero dovuto indurre i Giudici d'appello a riformare la pronunzia di condanna del Tribunale che, a torto, aveva dubitato della loro attendibilita'.

L'impugnata sentenza deve esser altresi' giudicata immune dai dedotti vizi di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, delle norme antinfortunistiche applicate nella fattispecie e delle norme processuali stabilite a pena di nullita' ed inutilizzabilita', nonche' di difetto, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione e di inosservanza, come in narrativa sintetizzati. Con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie (evidenziate analiticamente nella motivazione della sentenza di primo grado, integrativa di quella della sentenza,emessa,a conferma, in grado d'appello) la Corte d'appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell'addome nonche' alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso ad ore 14,34 del (OMESSO), che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell'infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; cio' anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualita' si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss'altro che per la produzione rilevante di vapor d'acqua connesso al notorio e frequente mantenimento in ebollizione dell'acqua necessaria alla cottura della pasta. Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico che, entrati in cucina nell'immediatezza dell'infortunio,avevano peraltro riferito che il pavimento non era bagnato quando invece lo spandimento dell'acqua anche sul pavimento della cucina, costituiva fatto logicamente incontestabile, anche a voler dar credito alla tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale il cuoco, scolando la pasta, si sarebbe ustionato con l'acqua bollente in varie parti del corpo.

La Corte distrettuale ha poi dato atto che dalla deposizione dell'Ufficiale di P.G. dell'A.S.L. (teste assolutamente indifferente) non era minimamente emerso che la cucina del ristorante fosse dotata di pavimento antisdrucciolevole; che vi era un pavimento di marmo pericolosamente scivoloso in caso di caduta di acqua; che quindi rilevanza assolutamente decisiva, ai fini della sussistenza del profilo di colpa specifica per l'omessa osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, cosiccome contestata, aveva rivestito la mancata fornitura al dipendente, con mansioni di cuoco, delle apposite scarpe con suole antisdrucciolevoli, come peraltro dallo stesso dichiarato.

Ne' pare al Collegio possa revocarsi in dubbio che, ove a tale precetto - dettato in generale, a tutela dell'incolumita' del lavoratore dipendente - l'imputato avesse prestato osservanza, l'evento - pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni - sarebbe stato scongiurato. Si sarebbe in tal modo impedito al cuoco di scivolare e quindi di cadere a terra riportando le gravi ustioni sul 20% dell'intero corpo, una volta venuto a contatto con l'acqua bollente. Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito. Cio' posto, deve conclusivamente osservarsi con specifico riferimento ai dedotti vizi motivazionali che,come e' noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocche' costantemente, che "l'illogicita' della motivazione, censurabile a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e' quella evidente, cioe' di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volonta' del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita' di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;n.6402/1997). Piu' specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita', la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazone delle risultanze processuali" (Cass. S. U. 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), alla "mancanza o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa, in modo assolutamente inequivocabile, che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito e che il sindacato di legittimita' e' limitato alla valutazione del testo impugnato.

Ne' possono condividersi le ulteriori censure dedotte dalla difesa con riferimento sia all'erronea attribuzione al To. della qualita' di datore di lavoro sia all'asserita interruzione del nesso eziologico tra le omissioni allo stesso ascritte e l'evento, a causa della sopravvenuta condotta assolutamente imprevedibile ed abnorme della parte offesa. Come gia' rilevato dalla Corte distrettuale, proprio in applicazione del c.d. principio di effettivita' (nel quale risiede la rado del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2) non e' fondatamente sostenibile che, l'imputato avrebbe " perduto " la veste di datore di lavoro, sol perche', nella mattinata in cui e' avvenuto l'infortunio, non era presente al ristorante,pur essendone pacificamente il gestore e pur avendo egli concluso il contratto di lavoro subordinato con il De. , ai fini della prestazione dell'attivita' di cuoco. Il richiamato principio concerne, com'e' ovvio e come ammette lo stesso ricorrente, organizzazioni aziendali complesse, tali da rendere indispensabili la ripartizione tra piu' soggetti (quali dirigenti e preposti) dei diversi compiti in materia antinfortunistica, facenti capo al datore di lavoro di guisa da dover esser privilegiato l'aspetto sostanziale del concreto esercizio dei poteri decisionali rispetto al dato della mera investitura formale. Tutt'affatto differente e' la situazione verificatasi nel caso concreto. Ne' pare necessario ulteriormente dilungarsi se non per sottolineare che, comunque, il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal To. , il giorno del fatto.

In base poi a consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimita' (cfr. ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005 - Imputato: Riccio. P.M. Iannelli M.) secondo la quale, "Poiche' le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore puo' acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non e' collegabile al comportamento, ancorche' avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attivita' lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile", deve escludersi che, nel caso concreto "la condotta del lavoratore con esperienza pluridecennale che avrebbe posto in essere una condotta pericolosa (maneggiare un pentolone di acqua bollente su di un pavimento bagnato)" (come testualmente e' detto in ricorso) potesse integrare l'asserito comportamento abnorme ed assolutamente imprevedibile, attesoche', in ogni caso, lo stesso rientrava nelle mansioni di cuoco esercitate nel ristorante dal De. .

Sicche' nessuna Interruzione del nesso causale avrebbe potuto legittimamente ravvisarsi, come correttamente ritenuto da entrambi i Giudici di merito. Incontestabili appaiono infine le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al disposto risarcimento dei danni morali in favore del coniuge della parte offesa (come congruamente ridotto dalla Corte distrettuale) costituitosi parte civile sul presupposto delle sofferenze e dei patimenti comunque subiti, attesa la gravita' dell'infortunio subito dal marito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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