La violazione di norme del Codice della strada può escludere l'indennizabilità dell'infortunio in itinere

In tema di infortunio in itinere, non è indennizzabile il sinistro occorso in caso di deviazione dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in caso di comportamenti che di per sé non sono abnormi, secondo il comune sentire, ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di comune prudenza. Pertanto anche la violazione di norme del codice della strada, valutata in concreto nella sua gravità rispetto alla norma violata, può integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilità dell'infortuno in itinere. Nella specie, il lavoratore non aveva rispettato un segnale di stop. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17655)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11908/2006 proposto da:

ST. SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOMENTALE ENZO giusta mandato a margino del ricorso;

- ricorrente-

contro

SC. SA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II, 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTI ANTONIO, giusta mandato in calce al controricorso;

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e FRANCO QUARANTA, che lo rappresentano e difendendone giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 714/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2005 R.G.N. 752/04;

udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2 009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato FOMENTALE ENZO;

uditi gli avvocati BARBATO ADRIANO e CATALANO per delega PIGNATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 ottobre 2005 e notificata il 6 febbraio 2006, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza parziale del 3 marzo 2004 e di quella definitiva del 14 aprile 2004 del Tribunale di Como, ha respinto le domande proposte dalla St. Se. s.r.l. contro INAIL e contro Sc.Sa. con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato il 20 gennaio 2004.

La domanda aveva investito la decisione dell'INAIL di elevare il tasso di premio aziendale relativo all'assicurazione infortuni e malattie professionali dal 38% al 48% a partire dal 1 gennaio 1997, a seguito di un infortunio in itinere occorso al dipendente della societa' Sc.Sa. in data (OMESSO).

L'opposizione a tale elevazione era stata motivata dalla societa' con l'assunto che l'incidente automobilistico che aveva coinvolto lo Sc. si era verificato per esclusiva colpa dello stesso (il quale, viaggiando con la propria autovettura per recarsi al lavoro, non aveva rispettato uno stop), per cui non avrebbe potuto essere riconosciuto come infortunio in itinere e quindi indennizzabile.

La Corte territoriale, aveva viceversa affermato che il comportamento colposo del lavoratore che abbia determinato o concorso a determinare l'infortunio non e' idoneo ad escludere la tutela apprestata con la garanzia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, mentre, considerata anche le circostanze del caso, il comportamento dello Sc. non era valutabile in termini di l'assunzione da parte sua di un rischio elettivo tale da escludere la qualificazione data e con essa l'indennizzabilita' dell'infortunio.

Per la cassazione di tale sentenza, propone ora ricorso la societa', affidandolo a due motivi.

Resistono alle domande con separati controricorsi sia l'INAIL che Sc.Sa. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Col primo motivo, la societa' deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

In proposito, sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di infortunio in itinere, principi alla stregua dei quali in tale tipo di infortunio il rischio elettivo andrebbe valutato con maggiore ampiezza, cosi' da ricomprendervi anche l'ipotesi in cui il lavoratore violi le piu' importanti regole della circolazione stradale, come certamente dovrebbe ritenersi quella relativa al rispetto di uno stop nella circolazione stradale con autovettura privata (regola pacificamente violata dallo Sc. ).

2 - Col secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo.

La Corte territoriale avrebbe infatti confutato il possibile paragone tra un caso descritto in una sentenza di questa Corte suprema e quello sottoposto al suo esame, ignorando peraltro altre sentenze di questa stessa Corte, che avevano escluso la qualificazione come infortunio in itinere di un incidente in cui il lavoratore aveva commesso una infrazione del codice della strada simile a quella dello Sc. .

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e' infondato.

Va premesso che anche prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 12, che prevede espressamente per la prima volta l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere, la riconducibilita' di quest'ultimo nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali comportava per il datore di lavoro, in ragione della natura essenzialmente assicurativa della relativa tutela, l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti per legge dalla verificazione di quell'evento dannoso, in particolare la rilevanza anche di tale tipo di infortunio agli effetti del tasso specifico aziendale del premio di assicurazione applicabile (cfr. Cass. 6 agosto 2002 n. 11792, 16 maggio 2003 n. 7698, 23 aprile 2004 n. 7717).

Per quanto riguarda la tematica della rilevanza dell'elemento soggettivo nella causazione dell'infortunio sul lavoro in genere (per lo sviluppo completo dell'argomento, cfr. Cass. 6 agosto 2003 n. 11885), esclusa l'indennizzabilita' di questo in caso di dolo dell'assicurato nella causazione dell'infortunio, alla stregua del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1165, articolo 11, comma 3, articoli 164 e 165, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto l'irrilevanza della colpa, nelle sue varie gradazioni, anche se esclusiva (Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312), in ragione del carattere autonomo di tale disciplina rispetto a quella civilistica (per la quale diversamente dispone l'articolo 1900 c.c.), desunto in particolare dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., articolo 11, comma 3, - laddove stabilisce che l'INAIL puo' esercitare l'azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale - e dipendente dall'oggetto fondamentale della assicurazione obbligatoria, rappresentato dal rischio professionale.

E' stato peraltro affermato che in caso di infortunio il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21 maggio 2002 n. 7454, 24 marzo 2004 n. 5920, 8 marzo 2006 n. 4980, 23 aprile 2009 n. 9689) nonche' quando costituisca la conseguenza dell'assunzione di un rischio elettivo, qualificato come una deviazione arbitraria dalle normali modalita' operative per finalita' personali, comportante rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalita' di esecuzione della prestazione e quindi escludente l'"occasione di lavoro" (cfr., ex plurimis, Cass. 29 settembre 2005 n. 19047 e 18 marzo 2004 n. 5525).

Tali regole, anticipando il contenuto del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, cit. (a sua volta utilizzabile nella valutazione degli infortuni avvenuti in precedenza: cfr. Cass. 6 luglio 2007 n. 15266), sono state ripetutamente ritenute applicabili anche all'infortunio in itinere, con l'avvertenza che in questo caso viene richiesto un maggior grado di responsabilita' da parte del lavoratore, in ragione della temporanea sua sottrazione all'ambito strettamente aziendale organizzato dal datore di lavoro (cfr. ex plurimis, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282 e 4 luglio 2007 n. 15047).

Ne consegue che non e' stato ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere in caso di deviazione dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in genere in caso di comportamenti che di per se' non sono abnormi, secondo il comune sentire, ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di comune prudenza.

Pertanto anche la violazione di norme fondamentali di codice della strada, valutata nella sua gravita' in concreto rispetto alla norma violata, puo' integrare quel rischio elettivo che esclude l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere (Cass. n. 11885/03 cit.).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, nel caso esaminato, dei principi qui riassunti, analizzando le concrete condizioni psicologiche e ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di uno stop da parte dello Sc. nel percorso da casa al lavoro, per concludere, con un giudizio di merito ad essa riservato e solo apoditticamente contestato dalla ricorrente col contrapporre ad esso una propria diversa valutazione, che il comportamento dell'assicurato non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo escludente la configurabilita' di un infortunio in itinere indennizzabile, con la relativa incidenza dello stesso sul piano della determinazione del tasso del premio di assicurazione aziendale.

Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.

L'andamento oscillante del giudizio nei due gradi di merito costituisce la ragione della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.





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