La vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia ha diritto al riconoscimento del danno morale

La vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia ha diritto al riconoscimento del danno morale. La brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni infatti non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte. E' il caso del ricorso presentato dagli eredi di un muratore rimasto schiacciato dal crollo di un muro durante il periodo di lavoro.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 giugno 2010, n. 13672



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22502/2006 proposto da:

TO. LU. , TO. DO. , TO. MA. GR. , DO. RO. , quali eredi di To. Pa. , gia' elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALLESI ROBERTO, MALLOZZI ANNA, giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliati d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato IANNELLO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

RE. MU. AS. S.P.A., BI. FE. FR. , BI. (anzi BI. ) di BI. FE. FR. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 920/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2005 R.G.N. 1749/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI per delega ROBERTO VALLESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come si legge nell'impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la Bi. di Bi. Fe. Fr. e Bi. Fe. Fr. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro de Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in solido con il Comune di Serra San Bruno, a pagare a To. Lu. , To. Do. , To. Ma. Gr. e Do. Ro. , quali eredi di To. Pa. , la somma di euro 1,767,02, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione per l'attivita' lavorativa prestata da quest'ultimo, nonche' i soli Bi. di Bi. Fe. Fr. e Bi. Fe. Fr. al risarcimento del danno biologico iure hereditatis nella misura di euro 40.000,00, con obbligo della Re. Mu. As. s.p.a. di manlevare la Bi. da quest'ultimo danno.

Con l'atto di gravame gli appellanti deducevano la insussistenza del danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice, poiche' il decesso di To. Pa. , avvenuto in data (OMESSO) mentre svolgeva la sua attivita' lavorativa alle dipendenze della ditta Bi. , appaltatrice dei lavori di costruzione della rete fognante del Comune di (OMESSO), era stato quasi istantaneo, per come poteva desumersi dalle dichiarazioni dei testi assunti. Contestavano altresi' la eccessiva quantificazione dei danni nonche' la spettanza di emolumenti retributivi, mancando la prova dell'inizio della attivita' lavorativa del To. Pa. , delle mansioni espletate e dell'orario di lavoro osservato, e concludevano per il rigetto della domanda di primo grado e, in subordino, per la riduzione della somma riconosciuta dal primo giudice.

Gli eredi di To. Pa. si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello.

Si costituiva altresi' il Comune di Serra San Bruno chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva riguardo al danno biologico e la riforma della stessa relativamente alla condanna al pagamento di emolumenti per le prestazioni lavorative.

La Re. Mu. As. s.p.a. restava contumace.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-7-2005, in riforma della pronuncia appellata, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi di To. Lu. nella qualita' e rideterminava le spese del giudizio di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che dalle risultanze della prova testimoniale era risultato che il tempo decorso tra il momento dell'infortunio e la constatazione del decesso era stato estremamente breve e tale da non potersi configurare l'insorgenza del diritto al danno biologico vantato dagli appellati iure hereditatis. La Corte inoltre respingeva l'appello relativamente agli emolumenti retributivi, rilevando che le circostanze dell'inizio dell'attivita' lavorativa, delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro dovevano ritenersi come ammesse, non essendo stata avanzata alcuna contestazione (anteriormente alle note de 16-5-2003).

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di To. Pa. hanno proposto ricorso con un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di Serra San Bruno si e costituito con controricorso.

La Bi. di Bi. Fe. Fr. e Bi. Fe. Fr. nonche' la Societa' Re. Mu. As. s.p.a. non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva il Collegio che, nonostante l'errore materiale contenuto nel ricorso (con riguardo alla indicazione della ditta " Bi. " anziche' " Bi. ") dal contesto del ricorso e dalla lettura della sentenza impugnata (oltre che dell'appello e della memoria di costituzione degli appellati) non sorge alcuna incertezza circa la identificazione del soggetto intimato (cfr. fra le altre Cass. 11-11-202 n. 15793, Cass. 3-1-2005 n. 57). Peraltro la notifica a mezzo posta (seppure alla " Bi. di Bi. Fe. Fr. ") e' stata regolarmente effettuata presso lo studio degli avv.ti Alfredo e Achille Consarino in Catanzaro alla via del Duomo n. 24.

Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'articolo 2043 c.c., e vizi di motivazione, in sintesi lamentano che la Corte territoriale ha considerato il danno solo sotto il profilo delle lesioni all'integrita' fisica e non anche psichica, evidenziando che "qualora e' dimostrato che la vittima era cosciente, lo choc catastrofico della imminenza della sua morte integra sicuramente quel danno psichico che, entrato nella sua sfera giuridica, e' successibile agli credi". In sostanza in tal caso "il diritto costituzionalmente garantito e' leso e spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale sia esso concettualmente nominato quale psichico, catastrofico o biologico".

In particolare i ricorrenti deducono che dalle risultanze di causa era emerso che il To. Pa. , rimasto sotto il muro crollato aveva chiesto aiuto (v. testimonianza del Gi. ) ed aggiungono che, comunque, tra l'infortunio e il decesso non potevano essere trascorsi soltanto alcuni minuti, in considerazione della dinamica dei soccorsi e delle testimonianze dei soccorritori.

Il motivo e' fondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dagli odierni ricorrenti iure hereditatis in base alla giurisprudenza di legittimita' che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (v. Cass. 30-6-1998 n. 6404 e, fra le altre, Cass. 20-1-1999 n. 491, Cass. 14-2-2000 n. 1633, Cass. 3-1-2002 n. 24, Cass. 2-4-2001 n. 4783, Cass. 14-3-2002 n. 3728, Cass. 24-2-2003 n. 2575, Cass. 10-8-2004 n. 15408, Cass. 13-1-2006 n. 517, Cass. 22-3-2007 n. 6946). Sennonche', nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 - 11 - 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".

Pertanto, come e' stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua piu' ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure e' stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevita' del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilita' ai fini risarcitori del deterioramento della qualita' della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilita' di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto gia' entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e puo' essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2-2007 n. 3260 sull'entita' di tale danno).

Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi, ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato che "il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto", "rende privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza in vita di To. Pa. al momento della estrazione dalle macerie nonche' sulla esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste Gi. ) del To. ".

La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla riconoscibilita' del citato danno "tanatologico" e del diritto al relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.

Il ricorso va in tal senso accolto, restando assorbita la censura rivolta contro l'apprezzamento concreto della durata dei soccorsi e del tempo effettivamente trascorso tra la caduta del muro e il decesso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale provvedera' attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
 

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