Le norme antinfortunistiche sono dettate anche a tutela dei terzi che per qualsiasi ragione accedono ai cantieri

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 novembre 2009, n. 43966



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MO. AR. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 208/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 25/01/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv. Innamorati Giuseppe, del Foro di Perugia, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava quella di primo grado che aveva ritenuto Mo. Ar. responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di Ba. Ro. , la quale, trovandosi al piano seminterrato dell'immobile, sul quale erano in corso lavori di demolizione, veniva colpita alla testa da porzioni di materiale inerte staccatosi a seguito del crollo dell'edificio di proprieta' di terzi (fatto avvenuto in data (OMESSO)).

Il Mo. era stato chiamato a risponderne nella duplice qualita' di legale rappresentante e direttore del cantiere della Ditta Edilmorelli, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa specifica, fondata sulla inosservanza agli obblighi imposti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 72 che gli imponevano di provvedere alla realizzazione di opere provvisionali, quali puntellature ed altro, utili a mantenere l'efficienza statica dell'edificio in fase di parziale demolizione.

I giudici di merito hanno confermato l'ipotesi accusatoria e, accogliendo le conclusioni della consulenza Gi. - M. , hanno affermato che la causa del crollo era da individuarsi nella avvenuta inversione delle opere di demolizione (dal basso verso l'alto anziche' dall'alto verso il basso), nonche' nella concorrente e coadiuvante azione di picconatura compiuta da due operai nella eliminazione dei pannelli stabilizzanti delle pareti.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione Mo. Ar. articolando sette motivi. Con il primo motivo, premesso che nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado erano state espletate cinque consulenze dirette ad accertare le cause del crollo, lamenta la carenza di motivazione in punto di determinazione del nesso di causalita' laddove il giudice di appello avrebbe accolto acriticamente l'ipotesi formulata dalla consulenza Gi. - M. , pur non essendo stato raggiunto quell'alto grado di credibilita' razionale che l'evento non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui l'imputato avesse adempiuto agli obblighi asseritamente posti a suo carico. Analogo vizio motivazionale viene ravvisato anche nel mancato raffronto tra la ipotesi fatta propria dai giudici di merito e quelle esposte dagli altri consulenti, ivi descritte, che avevano riconosciuto l'originaria precarieta' statica dell'immobile non riconducibile ai lavori di ristrutturazione posti in essere dal Mo. , che non era stato informato della situazione di pericolosita' dell'immobile, rilevabile, peraltro, esclusivamente da soggetti qualificati, quali il progettista ed il direttore dei lavori. Cio' soprattutto tenuto conto che le conclusioni peritali alle quali avevano aderito i giudici di merito erano quelle dei consulenti dell'altro imputato, direttore dei lavori, gia' assolto in primo grado, interessati, pertanto, a scagionare quest'ultimo, collocando le operazioni di rimozione delle tavelle in un periodo successivo alla visita effettuata dallo stesso all'immobile.

Con il secondo motivo lamenta la violazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 72 sostenendo l'illogicita' della decisione sotto due profili: quello soggettivo, sul rilievo della impossibilita' di sostenere la responsabilita' dell'imprenditore per la violazione di quella norma laddove era stata esclusa la responsabilita' del progettista e del direttore dei lavori, ai quali e' demandata in via principale la fissazione della tempistica e delle modalita' di esecuzione delle opere; quello oggettivo, sostenendo che l'opera demandata al Mo. non consisteva in una demolizione dell'edificio, ma nella sua ristrutturazione, nell'ambito della quale era prevista la rimozione della copertura e solo alcune circoscritte demolizioni da praticarsi, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, al secondo piano, ove pero' non erano in corso i lavori.

Nello stesso senso si sottolinea che al momento del crollo gli operai non stavano lavorando alla demolizione di alcuna parte del manufatto essendosi soltanto apprestati ad iniziare l'asportazione di una parte del pavimento che avrebbe dovuto essere sostituito. Con lo stesso motivo il ricorrente ritorna sulla illogicita' della decisione che aveva individuato la causa del crollo nello smantellamento dell'intonaco portante e nella rimozione delle tavelle sostenendo che tale operazione era stato solo l'occasione scatenante il collasso del fabbricato e non certo l'effettiva causa del sinistro. Le precarie condizioni dell'immobile, d'altra parte, non erano conoscibili dal Mo. , il quale poteva fare affidamento solo sugli elaborati tecnici esistenti e sulle risultanze del vertice tecnico tenutosi solo due giorni prima del crollo. I giudici di merito non avevano inoltre considerato, nonostante sollecitazioni in tal senso, che le origini della serie di errori che avevano portato al sinistro erano da ricercarsi nel ben diverso e piu' consistente costo che avrebbe avuto l'intervento di consolidamento dell'edificio rispetto a quello programmato.

Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione nella parte in cui fonda uno dei profili di responsabilita' del Mo. nel generico riferimento ad una omessa puntellatura senza tener conto che l'istruttoria aveva evidenziato come il solaio sul quale stavano lavorando i due operai aveva resistito al crollo e che non era imputabile all'imputato la mancata prevedibilita' dell'evento posto che l'attivita' di cantiere era stata dallo stesso posta in essere in ossequio alle disposizioni impartitegli dal progettista e dal direttore dei lavori all'esito dell'analisi statica dell'edificio compiuta due giorni prima del crollo, le cui cause scatenati non sono state chiarite neanche dal dibattimento.

Con il quarto motivo si duole della erronea applicazione dell'articolo 649 c.p.p. giacche' erroneamente il giudice di appello aveva rilevato l'impossibilita' di riesaminare criticamente la posizione dei coimputati assolti, cosi' violando il consolidato principio secondo il quale il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato puo' sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto al solo fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilita' dell'imputato da giudicare, fermo restando il divieto del ne bis in idem.

Con il quinto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 589 c.p., comma 2, difettando la prova tra l'evento e la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e non essendo riconducibile al Mo. la presenza della vittima all'esterno del cantiere. Con il sesto motivo denuncia la violazione dell'articolo 2053 c.c. sostenendo che erroneamente, benche' ne fosse stata segnalata l'opportunita', non era stata promossa l'azione penale nei confronti dei proprietari dell'immobile, che avevano dato corso al pericolosissimo intervento di straordinaria manutenzione del fabbricato piuttosto che affrontare i costi, notevolmente maggiori, di demolizione e ricostruzione dello stesso.

Con il settimo motivo lamenta l'erroneita' della decisione del giudice di appello che aveva negato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale attraverso l'espletamento di una nuova perizia tecnica rivolta a chiarire le cause del crollo e le opere di sostegno necessarie ad evitarlo.

I motivi di impugnazione nn. 1, 2, 3, 4 e 6, consentono una trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneita' dell'affermato giudizio di responsabilita'.

Pur dovendosene apprezzare la ricchezza espositiva non possono, pero', trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare caratterizzata da un convincente apparato argomentativo sulle questioni di interesse ai fini del giudizio di responsabilita'; e non presenta, peraltro, neppure errori di diritto, con precipuo riguardo ai principi applicabili in tema di colpa, di nesso di causalita' e di eventuale interruzione di questo per la sopravvenienza di causa sopravvenuta eccezionale ed imprevedibile.

Le censure afferiscono il ritenuto nesso di causalita' tra la condotta del Mo. , nella qualita' di appaltatore delle opere di ristrutturazione dell'immobile e la morte della passante nonche' l'omessa considerazione da parte dei giudici di merito dei profili di responsabilita', emergenti dagli atti, dei coimputati assolti (progettista e direttore dei lavori) e dei proprietari dell'immobile, nei confronti dei quali non era stata neanche promossa l'azione penale.

Sotto il primo profilo, si osserva, in via preliminare, che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilita', a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio): infatti, l'individualizzazione della responsabilita' penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (cio' che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (cio' che si risolve nell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest'ottica, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare la responsabilita', giacche' occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Occorre cioe' chiedersi se l'evento dannoso fosse o no prevedibile ex ante: cio' in quanto l'inosservanza delle regole cautelari puo' dare luogo ad una responsabilita' colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse miravano ad evitare.

Ed occorre altresi' chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l'evento: cio' in quanto si puo' formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilita' di scongiurare il danno.

La sentenza impugnata fa corretta applicazione di tale principio, giacche', dopo aver chiaramente delineato la posizione di garanzia del Mo. , nella qualita' di appaltatore e direttore dei lavori nonche' di direttore responsabile del relativo cantiere, distinguendola da quella del direttore dei lavori e del progettista della struttura, individua nella inversione delle opere di demolizione - dal basso verso l'alto anziche' dall'alto verso il basso - nonche' nella concorrente azione di picconatura compiuta dagli addetti ai lavori, unitamente alla eliminazione dei pannelli, le cause che contribuirono a compromettere l'equilibrio statico dell'edificio, cosi' fornendo una motivazione coerente e logica all'affermato nesso di causalita', non censurabile in questa sede.

Parimenti, la sentenza impugnata ha correttamente individuato, alla stregua delle risultanze istruttorie, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 72 la norma cautelare violata da parte dell'appaltatore, il quale era venuto meno alle prescrizioni ivi imposte, secondo le quali, per ogni tipo di demolizione, parziale o totale, i lavori devono procedere con cautela dall'alto verso il basso e debbono essere condotti in maniera tale da non pregiudicarne la struttura portante o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti, ricorrendo, ove occorra al loro preventivo puntellamento. E' stato, altresi', dimostrato, attraverso l'espletamento di consulenza tecnica, che il crollo di quasi tutti i muri del primo piano rappresenta proprio quella concretizzazione del rischio che la citata norma cautelare mirava a prevenire stabilendo quelle doverose cautele, sopra elencate, disattese dall'imputato.

All'evidenza, pertanto, come affermato dai giudici di merito, quel crollo era prevedibile ex ante ed evitabile qualora il Mo. avesse posto in essere una condotta rispettosa della norma sopra indicata.

Anche il profilo di censura specificamente volto a contestare la posizione di garanzia del prevenuto, in ragione di un preteso coinvolgimento nella vicenda di altri soggetti pur astrattamente onerati dell'obbligo cautelare, e' infondato.

E' nota la giurisprudenza della Cassazione in tema di infortuni di lavoro, con particolare riferimento alla questione della individuazione della titolarita' della posizione di garanzia.

La responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione puo' essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento di altri che presenti i caratteri dell'eccezionalita', dell'abnormita', dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneita' delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilita' del datore di lavoro, puo' essere attribuita al comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione, che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Tale principio, non e' altro che l'esplicazione in tema di infortuni sul lavoro, del principio dell'equivalenza delle cause accolto dal nostro ordinamento penale (articolo 41 c.p.), secondo il quale il nesso causale puo' escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l'occasione per svilupparsi.

Da queste premesse, non e' sindacabile la sentenza impugnata laddove afferma che, pur volendo prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia liberatoria nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, la responsabilita' dell'appaltatore non e' affatto esclusa da quella propria del direttore dei lavori e da quella del progettista della struttura, ma si aggiunge ad esse in modo autonomo e distinto nella concatenazione causale dell'evento.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli eventuali profili di responsabilita' dei proprietari dell'immobile, che non risultano essere mai stati coinvolti nel procedimento penale e che, solo secondo l'assunto difensivo, sarebbero gli unici responsabili dell'evento, in quanto avrebbero dato corso al pericolosissimo intervento di straordinaria manutenzione del fabbricato piuttosto che affrontare i costi, notevolmente maggiori, di demolizione e ricostruzione dello stesso.

Sul punto si osserva che la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto (cfr., ora, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26, ma ribadendo principi gia' affermati nella normativa di settore), e' molto rigorosa, dimostrando con chiarezza l'intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale. Tale normativa costituisce, del resto coerente sviluppo del principio (di cui al generalissimo disposto dell'articolo 2087 c.c., comportante l'obbligo a carico del datore di lavoro di garantire le migliori condizioni di sicurezza Dell'ambente di lavoro), in forza del quale il destinatario degli obblighi di prevenzione e' costituito garante non solo dell'incolumita' fisica e della salvaguardia della personalita' morale del prestatore di lavoro ma anche di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purche' sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.

Alla luce di tale principio si palesa infondato anche il quinto motivo con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 589 c.p., comma 2.

La censura tralascia di considerare, come sopra accennato, che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attivita', ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioe' di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perche' possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, e' necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 589 c.p., comma 2, e articolo 590 c.p., comma 3, nonche' il requisito della perseguibilita' d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attivita' ed all'ambiente di lavoro, purche' la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalita', atipicita' ed eccezionalita' da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purche', ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (v. Sez. 4, 10 novembre 2005, Proc Trento in proc. Sartori e Sez. 3, 29 novembre 2007, Sava).

La decisione gravata e', pertanto, corretta sotto il profilo della individuazione dell'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica ex articolo 589 c.p.p., comma 2, siccome adottata in piena aderenza ai principi sopra ricordati, giacche' e' stato inconfutabilmente accertato che la morte della giovane Ba. , che si trovava al piano seminterrato dell'immobile, fu causata da porzioni di materiale inerte staccatasi a seguito del crollo dell'edificio, che la colpirono alla testa.

Infondato e' anche l'ultimo motivo, con il quale si lamenta l'erroneita' della decisione del giudice di appello che aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'espletamento di una nuova perizia tecnica diretta ad accertare le cause del crollo.

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e' istituto di carattere eccezionale, in relazione al quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L'articolo 603 c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorieta' all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando e' richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti (v. ex pluribus Sezione 4, 24 giugno 2008, P.g. ed altro in proc. Marazzita).

In una tale prospettiva, se e' vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicita' e della non congruita' e' esercitabile il controllo di legittimita') puo' anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti.

Cio' che nella specie deve ritenersi essersi verificato, avendo il giudice di merito esplicitato con adeguata chiarezza il proprio convincimento sulle cause del crollo, tanto da rendere superfluo ed inutile un ulteriore approfondimento.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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