liquidazione del danno per la perdita di capacita' lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) puo' avvenire solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico - legale la gravita' e permanenza della invalidita' al lavoro specifico

liquidazione del danno per la perdita di capacita' lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) puo' avvenire con criteri equitativi, solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico - legale la gravita' e permanenza della invalidita' al lavoro specifico. In caso di illecito lesivo della integrita' psicofisica della persona, la riduzione della capacita' lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attivita' lavorativa da parte di un oggetto che non svolge attualmente attivita' produttive di reddito, ne' sia in procinto presumibilmente di svolgerla, e' legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in se' considerato (cfr. Cass. S.U. n. 26978 del 2008) - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non puo' formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andra', invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacita' lavorativa generica si associ riduzione della capacita' lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacita' di guadagno.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25289



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TA. MI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 60, presso lo studio dell'avvocato COLANTONI LUCIANA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUALDI RENATO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. TI. AS. SPA IN LQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore avv. Ia. Gr. , elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende con procura speciale del dott. Notaio dott. Carlo Annibale GILARDONI del 21.05.2008 rep. 41365;

- controricorrente -

e contro

MA. SI. , LO. AN. , RA. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 132/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa il 18/12/2003, depositata il 01/03/2004; R.G.N. 194/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l'Avvocato Luciana COLANTONI;

udito l'Avvocato Alessandro PAZZAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 18 dicembre 2003 - 1 marzo 2004 la Corte di appello di Ancona respingeva l'appello principale, proposto da Ta. Mi. avverso la decisione del Tribunale di Pesaro del 12 gennaio 2001 (relativo al mancato riconoscimento di interessi e del danno da mancato utile reimpiego del denaro dovuto a ritardo nell'adempimento, sotto forma di interessi da computarsi sulle somme riconosciute dalla decisione di primo grado, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'incidente stradale del (OMESSO)).

I giudici di appello riconoscevano, invece, la fondatezza del terzo motivo dell'appello principale, relativo al diritto del Ta. alla maggiorazione del 10% per rimborso forfettario delle spese generali relative allo stesso giudizio.

Gli stessi giudici confermavano la decisione del primo giudice in ordine al danno biologico ed al danno morale, escludendo invece il diritto del Ta. al danno patrimoniale.

La Corte territoriale osservava sul punto che l'originario attore non aveva dato la prova del relativo diritto, ed, in particolare, che "il Ta. non (aveva) affatto dimostrato che dal sinistro da lui subito in data (OMESSO) sia derivata la riduzione della sua capacita' di lavoro specifica, che abbia dato luogo ad una riduzione della capacita' di guadagno futura".

Condannava, conseguentemente, il Ta. a restituire alla societa' Ti. as. , compagnia presso la quale era assicurato l'autovettura di proprieta' di Lo.An. , la somma di lire 77.000.000, indebitamente percepita a titolo di danno patrimoniale.

Avverso tale decisione il Ta. ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da due distinti motivi.

Resiste la compagnia di assicurazione Ti. con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno esaminare con carattere di priorita', per evidenti ragioni di ordine logico, il secondo motivo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043, 2056 e 2057 c.c. degli articoli 113 e 115 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il consulente tecnico nominato dal Tribunale aveva rilevato una incapacita' lavorativa specifica del ricorrente, derivata dalle gravi lesioni subite nell'incidente, riconoscendo una inabilita' permanente allo svolgimento di qualsiasi attivita' futura nella misura del 25%, con assoluta preclusione di alcune attivita' lavorative e ludico - sportive.

L'attore aveva provato la volonta' di dedicarsi, in un prossimo futuro, ad attivita' sportivo - agonistica (per la quale egli era particolarmente dotato ed aveva gia' conseguito notevoli successi), e di intraprendere, successivamente, la carriera militare nella quale egli avrebbe certamente potuto coltivare la pratica sportiva. Inoltre, egli aveva documentalmente dimostrato che alla visita militare di leva era stato "riformato" proprio in conseguenza dei postumi permanenti di natura invalidante residuati dall'incidente in questione.

Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio - che la compagnia di assicurazione non aveva neppure contestato - il primo giudice aveva riconosciuto la somma di lire 77.000.000 a titolo di risarcimento per incapacita' lavorativa specifica.

Erroneamente i giudici di appello avevano riformato la decisione del giudice di primo grado sul punto, escludendo che l'attore avesse fornito la prova che dall'incidente stradale fosse residuata una riduzione permanente sua capacita' di lavoro specifica.

Le censure non sono fondate.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la liquidazione del danno per la perdita di capacita' lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) puo' avvenire con criteri equitativi, solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico - legale la gravita' e permanenza della invalidita' al lavoro specifico.

In caso di illecito lesivo della integrita' psicofisica della persona, la riduzione della capacita' lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attivita' lavorativa da parte di un oggetto che non svolge attualmente attivita' produttive di reddito, ne' sia in procinto presumibilmente di svolgerla, e' legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in se' considerato (cfr. Cass. S.U. n. 26978 del 2008) - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non puo' formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andra', invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacita' lavorativa generica si associ riduzione della capacita' lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacita' di guadagno (Cass. 22 giugno 2001 n. 8599).

Nel caso di specie, ha accertato la Corte territoriale, era mancata proprio tale prova. Infatti, i giudici di appello hanno osservato che la prospettazione di una attivita' sportiva svolta all'interno di una carriera militare costituiva semplicemente una aspettativa del Ta. , sfornita di qualsiasi giuridica consistenza.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., degli articoli 1223 e 2056 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, anche in relazione agli articoli 1223, 2056 e 2058 c.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con motivazione contraddittoria, i giudici di appello avevano escluso il diritto dell'attuale ricorrente agli interessi sulle somme liquidate ed al danno da mancato, utile reimpiego della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la motivazione - - del tutto illogica - che il primo giudice aveva gia' proceduto ad attualizzare le somme liquidate, riconoscendo in esse anche gli interessi ed il danno da mancato reimpiego.

Anche queste censure non colgono nel segno.

Il Tribunale aveva spiegato che la quantificazione dei danni era stata operata a valori attuali e che non va era ragione per procedere ad un ulteriore aggiornamento per il preteso pregiudizio insito nella mancata disponibilita' del danaro.

Il procedimento seguito dal primo giudice e' stato confermato dalla Corte territoriale. Considerato che la liquidazione del danno era stata operata per equivalente e che in ogni caso si era tenuto conto della svalutazione maturata successivamente ed era stato attualizzato anche l'importo di lire 300.000.000 ricevuto a titolo di acconto dalla compagnia di assicurazione nel luglio 1998, non vi era alcuna differenza - hanno accertato i giudici di appello - sulla quale operare il calcolo degli interessi e rivalutazione successivi.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell'esito complessivo della lite e delle questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

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