Nei cantieri temporanei o mobili, il committente è responsabile delle lesioni subite dall'operaio dell'appaltatore

Nei cantieri temporanei o mobili, il committente, che è colui che concepisce, programma, progetta e finanzia l'opera, ha, in forza del proprio ruolo, una diretta responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro: è peraltro previsto che questi, laddove non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo, possa designare il responsabile dei lavori, quale soggetto incaricato ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Tale incarico, lo si voglia o no tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità, e deve altresì sostanziarsi anche nel conferimento effettivo dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti. Inoltre, poiché con la nomina del responsabile dei lavori si attribuisce a tale soggetto un ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza, è da escludere che la relativa nomina possa cadere sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, giacché, diversamente opinando, si perverrebbe all'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 14 gennaio 2010, n. 1490



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco M - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FU. MA. N. IL (OMESSO) imputato;

2) TE. FE. N. IL (OMESSO) imputato;

3) BO. AL. SPA responsabile civile;

avverso la sentenza n. 4920/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Amato M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione ed il rigetto dei ricorsi quanto ai profili civili;

udito, per la parte civile, l'avv. Ongaro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori avv. Riccio e Ciotti che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

udito il difensore avv. Sciretti per il responsabile civile Bo. s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantu', ha affermato la responsabilita' degli imputati Fu. Ma. e Te. Fe. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha condannati, insieme al responsabile civile Bo. spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La pronunzia e' stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che ha diminuito le pene ed ha escluso la provvisionale concessa dal primo giudice.

I fatti sono stati ritenuti dai giudici di merito nei seguenti termini. La societa' Tr. s.p.a. (successivamente divenuta Bo. s.p.a.) aveva appaltato alla Fu. s.r.l. lavori di demolizione e rimozione di coperture in un cantiere edile. La Fu. aveva a sua volta subappaltato ad Ae. le opere di rimozione di lastre in amianto.

Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Ae. , il lavoratore Am. Al. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.

Dal processo e' emerso che l'avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.

Gli amministratori di Ae. hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen..

Al Fu. , nella veste di amministratore della Fu. s.r.l., e' stato mosso l'addebito di aver violato l'obbligo di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all'attivita' oggetto del subappalto, in violazione del Decreto Legislativo n. 626, articolo 7. Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; ne' rileva la specificita' dei rischi assunti da Ae. in relazione alla rimozione dell'amianto, poiche' la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminare rispetto all'avvio dell'attivita' specialistica. Infine la condotta non e' neppure scriminata dalla ripresa dei lavori (interrotti per le avverse condizioni del tempo), da parte della ridetta Ae. senza preavviso, poiche' tale contingenza e' dovuta alla mancanza di appropriate riunioni di coordinamento.

Al Te. , nella veste di coordinatore per l'esecuzione delle opere nominato dal committente Tr. / Bo. , e' stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarita' del cantiere, prima dell'inizio dell'attivita' specialistica di Ae. . Egli avrebbe potuto segnalare l'irregolarita' alla ASL o proporre la sospensione dei lavori. In tal caso l'evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stata comunque scriminata.

Quanto alla Bo. la responsabilita' civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all'articolo 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.

2.1 Fu. deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Si premette che la societa' Ae. aveva avviato lavorazioni preventive finalizzate alla preparazione del cantiere e quindi anche alla predisposizione delle misure di sicurezza. Tali lavorazioni erano state interrotte a causa del maltempo. In particolare, era stata realizzata solo una delle torri cui ancorare la fune di sostegno delle cinture di sicurezza. Quando la stessa Ae. riprese l'attivita' lavorativa era ragionevole attendersi che avesse corso l'ultimazione dell'attivita' preparatoria del cantiere ed in particolare l'elevazione della seconda torre di ancoraggio. Invece, senza alcun avviso, inopinatamente, l'azienda in questione ha dato l'avvio all'attivita' di smontaggio dei pannelli di amianto oggetto del subappalto. In una tale situazione, l'imputato non era in condizione di prevedere alcunche' o di fare qualcosa oltre a cio' che in precedenza aveva correttamente fatto in relazione all'attivita' di cooperazione e coordinamento. La Corte d'appello ha completamente omesso di considerare tale aspetto centrale della vicenda. Essa ha pure trascurato che, essendo i lavori fermi ed essendosi nella fase di allestimento del cantiere, non vi era necessita' di svolgere altre riunioni preventive. Si afferma irrazionalmente che la colpa del ricorrente e' in re ipsa attesa la ripresa non comunicata dell'attivita' da parte di Ae. . Tale valutazione e' totalmente illogica, giacche' rovescia la valenza di un dato di fatto: essendo il cantiere sospeso nella fase di allestimento, solo la ripresa dei lavori preparatori avrebbe potuto rendere necessarie ulteriori riunioni.

Si prospetta, infine, che l'attivita' di smontaggio dei pannelli era in toto affidata ad Ae. , sicche' ai sensi del Decreto Legislativo n. 626, articolo 7, non vi era necessita' di coordinamento dell'azione di diversi organismi e di diversi lavoratori appartenenti a distinte organizzazioni. Nel caso di specie il cantiere, per il suo carattere altamente specialistico, era segregato; sicche' e' esclusa la responsabilita' dell'appaltante per l'attivita' dell'appaltatore.

2.2. Te. deduce quattro motivi.

2.2.1 Con il primo si prospetta che nel corso del giudizio ha avuto luogo la contestazione di nuovi, distinti profili di colpa afferenti alle condotte di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, lettera c). Tale contestazione riguarda un fatto nuovo, distinto ed incompatibile rispetto a quello in precedenza contestato. Infatti, mentre in origine si contestava la mancata realizzazione di piano di sicurezza, successivamente e' stata contestata la mancata verifica dell'applicazione di tale piano. Tale ontologica incompatibilita' delle condotte rende evidente che si tratta di fatto nuovo e che, conseguentemente, la pronunzia e' affetta da violazione dell'articolo 522 cod. proc. pen. La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per confutare la tesi difensiva e' inconferente, giacche' nel caso di specie si verifica la dedotta situazione di fattuale incompatibilita' delle condotte.

2.2.2 Con il secondo motivo si espone che le pronunzie di merito hanno riconosciuto l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza realizzato dall'imputato ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5. E' stato pure dimostrato che tale piano e' stato recepito dall'impresa presso la quale il lavoratore prestava attivita'; e che hanno avuto luogo riunioni per discutere della sicurezza.

All'imputato viene mosso l'addebito di non aver tenuto le riunioni con maggiore frequenza. L'altro addebito riguarda la mancata presenza all'avvio delle attivita' di rimozione delle piastre di amianto. Tuttavia e' emerso pacificamente che furono tenute diverse riunioni per il coordinamento nelle quali si parlo' "anche" della sicurezza. D'altra parte, si lamenta ancora, i giudici di merito hanno dato alla norma di cui al richiamato articolo 5 un'estensione eccessiva, atteso che il ruolo del ricorrente non implica la continua presenza nel cantiere, condotta imposta ad altre figure del sistema prevenzionistico; trascurando comunque di esaminare il profilo causale della vicenda. A tale ultimo riguardo si rammenta che nell'ambito della causalita' omissiva e' valido il criterio condizionalistico. Dunque, tale relazione non e' dimostrata quando si afferma che una condotta diligente avrebbe verosimilmente evitato l'evento. Si trascura tra l'altro che, atteso il carattere improvviso della ripresa dei lavori, la presenza nel cantiere non sarebbe stata risolutiva.

2.2.3 Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell'articolo 519 cod. proc. pen., la parte civile ha omesso di estendere la domanda alle nuove contestazioni introdotte nel processo.

2.2.4 Con l'ultimo motivo si prospetta l'intervenuta prescrizione del reato.

2.3 La Bo. Al. ha presentato due motivi.

2.3.1 Con il primo si deduce violazione di legge. Si afferma che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 sia sovrapponibile al principio generale di responsabilita' di cui all'articolo 2049 cod. civ., cosi' trascurando tutte le peculiarita' della disciplina specifica in materia di sicurezza dei cantieri, che presenta marcate peculiarita'.

Nella disciplina legale si colgono al contrario segni specifici. In particolare emerge l'indipendenza e l'autonomia della prestazione del coordinatore rispetto al committente. L'articolo 10 in particolare prevede specifici profili di professionalita' che ne sottolineano l'autonomia rispetto al committente, che di tali requisiti difetta. Tale diversita' di ruoli emerge sul piano sanzionatorio, ove si delineano distinti obblighi e separate sfere di responsabilita' (articoli 20 e 21). E' in particolare da escludere che il committente mantenga un obbligo di vigilanza nei confronti del controllore che sia cioe' controllore del controllore. Al contrario, la disciplina legale impone al coordinatore di segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a dimostrazione del rapporto dialettico tra le diverse figure.

2.3.2 Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione di prova decisiva consistente nell'acquisizione del decreto di archiviazione degli atti del procedimento a carico di Tr. Er. , legale rappresentante di Bo. , fondata sulla constatata assenza di violazione degli obblighi imposti al committente dal Decreto Legislativo n. 494, articolo 6. La Corte d'appello ha del tutto taciuto al riguardo.

2.4. La parte civile ha presentato una memoria.

3. Il fatto risale al (OMESSO) sicche', considerata pure la sospensione del processo per quattro mesi ed alcuni giorni, e' ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio per cio' che attiene alle statuizioni penali, non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per l'adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., alla luce delle pronunzie di merito e di quanto sara' piu' ampiamente esposto nel prosieguo. Pertanto la pronunzia deve essere per tale parte annullata senza rinvio.

Quanto alle statuizioni civili, sono fondate le censure di Te. e del responsabile civile. E' invece infondato il gravame di Fu. .

3.1. Le censure esposte pongono in discussione la definizione del ruolo e della sfera di responsabilita' delle diverse figure di garanti all'interno delle attivita' esercitate nei cantieri edili. Si richiede, dunque, un preliminare chiarimento di carattere generale, alla luce del Decreto Legislativo n. 494 del 1996; con la precisazione che la normativa di settore e' stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina e' stata parzialmente innovata dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilita' dei diversi soggetti. Le considerazioni che seguono si riferiscono, dunque, alla situazione normativa esistente al momento del fatto.

Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro. Tuttavia ad esso si affiancano discipline di settore, che in parte derogano o integrano quel nucleo del sistema. Una delle discipline di settore e' costituita dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o mobili. Tale corpo normativo reca disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera (articoli 8, 9 e 20), il dirigente ed il preposto (articoli 8 e 20). Il dato di maggior rilievo e' tuttavia costituito dalla individuazione di ulteriori figure di garanti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione.

Il committente e' definito (articolo 2) come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. L'individuazione di tale peculiare figura e' coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilita' con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell'ambito delle attivita' lavorative. Normalmente la figura di vertice della sicurezza e' costituita dal datore di lavoro che, come e' noto, e' individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilita' dell'impresa, ed e' quindi chiamato a compiere le piu' importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilita'.

E' quindi razionale che nel diverso contesto dell'attivita' cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che e' il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera. Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilita' per cio' che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante. La Legge, infatti, gli attribuisce importanti obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.

La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilita' che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo. E' quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (articolo 2) come il soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

L'intreccio tra il richiamato articolo 2 e l'articolo 6 relativo alla sfera di responsabilita' del committente rende chiaro che l'incarico al responsabile dei lavori puo' assumere diverse configurazioni: puo' riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza. L'esonero da responsabilita' del committente e' commisurato alla sfera dell'incarico conferito.

Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilita'. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresi' il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.

Il Decreto Legislativo n. 494 coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate. E' quindi naturale che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, che sono espressamente individuati dall'articolo 2: si tratta delle figure del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (denominato coordinatore per la progettazione) e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (articolo 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (articolo 4); coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza redatto dal datore rilievo di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' all'interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (articolo 5). La presenza dei due coordinatori di cui si parla e' obbligatoria nei cantieri con piu' imprese di maggiori dimensioni o con rischi piu' elevati (articolo 3).

Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di se' le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, purche' in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (articolo 3).

La designazione delle indicate figure di coordinatore puo' esonerare da responsabilita' il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per cio' che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si e' gia' fatto cenno; nonche' per cio' che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attivita' di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (articolo 6).

Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che puo' essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.

Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per cio' che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, naturalmente, e' a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.

Cio' giustifica il tenore dell'articolo 2, lettera f) che, nel definire la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice. E' infatti naturale che venga esclusa la possibilita' che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino. A maggior ragione e' da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si e' prima esposto, puo' essere

assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Con maggiore precisione, e' da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Una tale eventualita', infatti, riprodurrebbe ad un piu' alto livello di responsabilita', l'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per cio' che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell'intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si e' accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato. Ne discende che pure il coordinatore, designato dal committente, assume l'indicato ruolo critico dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Alle figure cui si e' sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualita' di datore di lavoro nell'ambito dell'impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto. Di particolare rilievo il Decreto Legislativo n. 494, articoli 8 e 9 che recano disciplina assai dettagliata che, coerentemente con la complessiva configurazione del sistema, attribuisce al datore di lavoro una responsabilita' primaria per cio' che attiene agli aspetti operativi dell'attivita' che si svolge nel cantiere. A tale fine egli redige il piano operativo di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4; documento distinto rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui si e' sopra parlato.

In tale complesso contesto, che vede l'interazione tra diversi soggetti, il Decreto Legislativo n. 494 presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di piu' imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza gia' nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di piu' imprese, nella fase esecutiva e' prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Come si e' accennato, lo stesso Decreto dettagliatamente definisce agli articoli 4 e 5 i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva che qui interessa, obblighi di coordinamento della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere.

La particolare attenzione al tema della coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, e' altresi' rimarcata nel Decreto Legislativo n. 494, articolo 12. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 che pone l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.

In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinche' risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante e' esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicche' non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro rispetto all'altra (da ultimo Cass. 4, 5 giugno 2008, Rv. 240314). Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attivita' e le connesse sfere di responsabilita' dei soggetti che ad esse presiedono.

Tali premesse di carattere generale consento di esaminare le specifiche deduzioni difensive.

3.2 Le considerazioni sopra esposte a proposito del ruolo primario del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice consentono di rispondere in modo piano alle censure prospettate dal Fu. . Correttamente la Corte d'Appello richiama il dovere di coordinamento con la ditta subappaltatrice; e rileva altresi' che la fase in cui avvenne l'incidente non era di tipo specialistico ma afferiva alla predisposizione del cantiere e segnatamente delle impalcature, sicche' non e' ipotizzabile alcun esonero da responsabilita' per il mancato controllo del rischio. Tali valutazioni sono aderenti ai principi sopra esposti. Ne' rileva la sospensione e la successiva ripresa dell'attivita' della subappaltatrice Ae. evocata dal ricorrente, giacche' con tutta evidenza si tratta di contingenza per nulla anormale o atipica. In breve, le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, sicche' era obbligo del garante primario Fu. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attivita' lavorativa.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato agli effetti civili. Segue la condanna alla rifusione delle spese di parte civile che appare equo liquidare come in dispositivo.

3.3 Piu' complessa la disamina della posizione del ricorrente Te. , responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente.

3.3.3 E' con evidenza priva di pregio la censura inerente alla supposta diversita' del fatto, che di certo non si configura quando, come nel caso in esame, venga semplicemente ridefinita la portata dell'addebito colposo, pur sempre afferente alla violazione dei doveri cautelari nascenti dal ruolo di coordinatore per la sicurezza.

3.3.2 Sono invece fondate le censure esposte con il secondo motivo. Effettivamente, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 494, piu' volte evocato articolo 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza e' "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto e' vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarita' riscontrate per cio' che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarita' riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato e' consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversita' di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al coordinatore Te. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro Fu. . Ed erra pure quando sostanzialmente rifiuta di prendere in esame la deduzione inerente al ruolo eziologico della prospettata omissione di controllo. La Corte territoriale confonde la colpa con la cosiddetta causalita' della colpa, cioe' con la idoneita' della stessa colpa ad evitare l'evento illecito. Nel caso in esame si e' in presenza di colpa per omissione sicche' la relazione causale si articola, sul piano controfattuale, nella dimostrata evitabilita' dell'evento per effetto della condotta diligente. In concreto e' emerso che la lavorazione irregolare aveva avuto inizio poco prima dell'incidente, sicche' era del tutto doveroso ed appropriato chiedere se l'osservanza della formalizzata procedura di contestazione prima indicata avrebbe consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate nell'evento.

Ma e' di certo ancor prima, sul piano dell'individuazione di una specifica, tipica condotta colposa che le pronunzie di merito, pur lette in modo integrato, risultano inappaganti: esse non riescono a cogliere una condotta rimproverabile alla stregua dei principi sopra esposti. La prima sentenza si caratterizza per una puntuale, diffusa analisi di tutti i dettagli del caso di cui ci si occupa. Orbene, alla stregua dei fatti accertati nella sede di merito non vengono con certezza dimostrate condotte costituenti violazione del peculiare dovere di coordinamento e vigilanza imposto al coordinatore per la sicurezza. E' emerso, infatti, che sebbene non formalizzate, ebbero luogo diverse riunioni (pare con cadenza settimanale) per il coordinamento delle lavorazioni e della loro concatenazione, e che esse riguardavano "anche" gli aspetti della sicurezza. Appare, dunque, difficile argomentare e ritenere che una maggiore frequenza delle riunioni di coordinamento costituisse nelle condizioni date un adempimento doveroso, la cui violazione possa radicare la colpa nel quadro della peculiare funzione, gia' piu' volte indicata, che il sistema prevenzionistico in esame impone al coordinatore.

Ancora piu' censurabile e' la prospettazione in ordine alla violazione del dovere di vigilanza. Si da per scontato che il Te. si recasse con una certa frequenza nel cantiere e che egli vi si stesse recando proprio nella mattina in cui avvenne la caduta del lavoratore. Tale condotta appare conforme al modello di vigilanza "alta" piu' volte evocata e distinta dalla vigilanza operativa demandata all'appaltatore.

La statuizione civile deve essere conseguentemente annullata senza rinvio essendo stata esaurita ogni possibile indagine fattuale; e non essendovi spazio per diverse valutazioni alla luce dei principi di diritto enunciati.

3.4. Le valutazioni in ordine al coordinatore si riverberano su quelle che riguardano il committente, citato in giudizio quale responsabile civile. Anche qui la Corte di merito erra quando chiama in causa l'articolo 2049 cod. civ.. Il ruolo del committente nell'ambito cantieristico qui esaminato e' oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (articolo 6) alla definizione della sua sfera di responsabilita'. Attesa la specialita' di tale normativa e considerato che essa governa compiutamente la materia, non vi e' spazio per l'innesto di altri frammenti di disciplina legale che risulterebbero, oltretutto, incoerenti ed addirittura contraddittori rispetto al sistema. Il Decreto Legislativo n. 464, articolo 6, come si e' visto, esonera il committente da responsabilita' limitatamente all'ambito delegato al responsabile dei lavori. E' parimenti esonerato da responsabilita' nel caso di nomina del coordinatore per l'esecuzione, tranne che per cio' che riguarda la "verifica dell'adempimento degli obblighi" gravanti sul coordinatore in materia di coordinamento e controllo sul piano di sicurezza ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera a); materia nella quale, come si e' visto nell'esaminare la posizione del Te. , non si evidenzia la violazione di norme cautelari. La pronunzia, dunque, deve essere annullata senza rinvio pure per tale parte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dell'imputato Te. e del responsabile civile Bo. al. s.p.a..

Rigetta nel resto il ricorso di Fu. che condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in euro 2.500 oltre accessori come per legge.
 

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