Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento

Nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 novembre 2011, n. 39535. La Corte ha confermato la pronuncie dei giudici di merito i quali "hanno giustamente rilevato la tardività del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilità per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 2 novembre 2011, n. 39535



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. FOTI Giaco - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MO. GU. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 12612/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 01/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Brocca, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

-1- Con sentenza del Tribunale di Verbania del 12 maggio 2006, Mo. Gu. e' stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di Za. Or. , dipendente della " Ma. e. We. s.p.a.", al cui interno egli ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

All'affermazione della responsabilita' e' seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena di due mesi di reclusione, con i benefici di legge.

In fatto, era accaduto che la Za. , operaia addetta ad una pressa meccanica, mentre era intenta alla lavorazione di un pezzo di ricambio, a causa dell'improvvisa discesa del blocco dello stampo, aveva subito lo schiacciamento delle mani, da cui era derivata l'amputazione della falange distale del secondo dito della mano destra e del quinto dito della mano sinistra, con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, l'infortunio era stato determinato dal cattivo funzionamento del sistema frenante della pressa, che presentava uno stato di avanzata usura e la parziale rottura del ferodo, con conseguente impossibilita' che la macchina potesse effettuare frenature regolari e continue, tanto che il blocco dello stampo si fermava, non nello spazio predefinito al punto morto superiore, ma in punti sempre diversi, con grave rischio per l'operatore addetto alla pressa di essere attinto alle mani.

La rottura del ferodo era stata, peraltro, causata dall'assoluta mancanza di interventi manutentivi che, se eseguiti, come consigliato dal fabbricante della pressa, ne avrebbero evidenziato la rottura e la necessita' della sostituzione dello stesso, grazie alla quale il sistema frenante avrebbe riacquistato la sua efficienza.

-2- Su appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 1 ottobre 2010 ha confermato la decisione impugnata.

-3- Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione, personalmente e per il tramite del difensore, il Mo. , che deduce:

A) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale non ha considerato che il cattivo funzionamento della pressa non poteva essere addebitato all'imputato; cio' alla luce della documentazione acquisita e delle testimonianze assunte nel corso del dibattimento. La stessa corte, sostiene il ricorrente, non avrebbe indicato gli elementi dai quali ha desunto la responsabilita' dell'imputato;

B) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: a) al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, ingiustamente negata solo perche' il risarcimento, eseguito da una societa' assicuratrice, e' intervenuto con pochi giorni di ritardo (il 20.1.06) rispetto alla data di apertura del dibattimento (11.1.06); b) al mancato giudizio di prevalenza delle gia' concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, nonche' alla mancata condanna alla pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva; c) alla mancata declaratoria di estinzione della pena a seguito di indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

-1- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericita' dei motivi proposti.

A) Manifestamente infondato e generico e' il primo motivo, avendo il giudice del gravame, in punto di responsabilita', ampiamente motivato le ragioni del proprio convincimento, tratto da elementi di indiscutibile rilievo probatorio, costituiti: a) dagli esiti dell'inchiesta svolta dal Servizio prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl (OMESSO) di Domodossola; b) dalla testimonianza resa dalla persona offesa, c) dalla consulenza tecnica disposta dal PM, i cui contenuti in tesi d'accusa, peraltro, precisamente indicati nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai contestato, essendosi genericamente limitato a sostenere di non essere responsabile dell'omessa manutenzione dell'impianto frenante della pressa.

Ancora in questa sede, egli ribadisce di non essere responsabile dell'infortunio in termini del tutto generici, richiamando la "documentazione prodotta" e le "altre testimonianze assunte nel corso del procedimento"; documentazione e testimonianze la cui natura, i cui contenuti ed il cui rilievo ai fini della decisione non sono stati, tuttavia, in nessun modo specificati.

B) Manifestamente infondato e' il secondo motivo di ricorso, posto che: a) Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6 i giudici del merito hanno giustamente rilevato la tardivita' del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilita' per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio del 2006; b) Quanto al giudizio di comparazione tra circostanze, richiesto dal ricorrente in termini di prevalenza, ed alla mancata condanna alla pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva, i giudici del gravame hanno ritenuto che il grado della colpa e lo specifico precedente erano tali da non consentire un giudizio piu' favorevole all'imputato ne' la condanna alla pena pecuniaria.

Decisione coerente rispetto alle emergenze probatorie in atti, congruamente motivale dunque incensurabile nella sede di legittimita'.

Spettera', eventualmente, al giudice dell'esecuzione accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006.

-2- Alla declaratoria di inammissibilita' consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in 1.000,00 euro.

La medesima declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita' di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato, pur maturata dopo la sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3151 UTENTI