Non è indennizzabile l'infortunio in itinere, in caso di omicidio del lavoratore ad opera di ignoti nel tragitto percorso per recarsi al lavoro

Non è indennizzabile l'infortunio in itinere, in caso di omicidio del lavoratore ad opera di ignoti nel tragitto percorso per recarsi al lavoro. Ciò in quanto tra prestazione lavorativa ed evento sussiste una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi (quali alcuni prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima). Deve quindi ritenersi escluso qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 11 giugno 2009, n. 13599



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 2466/2006 proposto da:

PU. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARRELLA Maurizio giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e PUGLISI LUCIA che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di ROMA del 31/01/06 rep. n. 69995;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 755/2005 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/10/2005 R.G.N. 552/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail - e, in riforma della decisione del Tribunale di Cagliari in data 4 ottobre 2004, rigetta la domanda proposta da Pu.Ni. per la corresponsione della rendita ai superstiti e l'assegno funerario in relazione al decesso del coniuge, Pi.Pi. , assassinato da ignoti mentre si recava al lavoro il giorno (OMESSO).

L'esito del giudizio di appello e' giustificato dalla Corte di Cagliari rilevando che, rispetto al fatto doloso di terzi che avrebbe potuto accadere in qualunque contesto, non sussisteva il necessario nesso di occasionalita' necessaria tra lavoro ed evento, dovendosi altresi' escludere la configurabilita', anche in base al disposto del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, dell'infortunio in itinere, non essendo sufficiente che l'omicidio fosse avvenuto mentre la vittima si recava al lavoro con la propria autovettura.

Il ricorso di Pu.Ni. si articola in unico motivo; resiste con controricorso l'Inail. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'unico motivo di ricorso, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, e vizio della motivazione, sostiene che la legge sancisce l'indennizzabilita' dell'infortunio che colpisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno verso il luogo di esecuzione della prestazione, senza richiedere la sussistenza di un rischio specifico e fatto salvo il solo limite del rischio elettivo. La tesi esposta nel motivo di ricorso non puo' essere condivisa.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". Sulla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza di legittimita' precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attivita' lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioe' quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto.

Nondimeno, sul tema del nesso eziologico, l'evoluzione giurisprudenziale, anche sull'impulso degli interventi della Corte costituzionale (vedi, in particolare, C. Cost. n. 55 del 1981) e' pervenuta a ribaltare il convincimento che il fatto delittuoso dei compagni di lavoro o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, ormai pacificamente, che le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nello stesso luogo di lavoro, sia in altri luoghi, ma tuttavia in qualche modo collegate all'esecuzione della prestazione, siano coperte dalla garanzia assicurativa (Cass. 21 luglio 1988, n. 4716; 23 febbraio 1989, n. 1014; 18 gennaio 1991, n. 430; 11 aprile 1998, n, 3747; 13 dicembre 2000, n. 1569); alla medesima conclusione si e' giunti anche in caso di omicidio volontario, originato tuttavia da comportamenti tenuti dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni (Cass. 28 gennaio 1999, n. 774); una ulteriore estensione si e' registrata con riferimento all'ipotesi di particolare rischio ambientale, in fattispecie di paese estero con diffusa ostilita' verso l'attivita' svolta dall'impresa e i soggetti di diversa nazionalita' (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9801).

E tuttavia e' rimasto fermo il principio secondo il quale non e' possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicche', per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, non e' sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma e' necessario che tale causa sia connessa all'attivita' lavorativa, nel senso cioe' che inerisca a tale attivita' e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio e' valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non puo' escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario -che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro (Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).

Il descritto complesso di regole e principi non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere.

Il comma aggiunto dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 12, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessita' degli spostamenti e dei percorsi. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimita' (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) si e' spinta fino al punto di ravvisare l'occasione di lavoro nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo). Ma il collegamento con il lavoro e' stato individuato nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto. Del resto, piu' in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalita' necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali.

Nulla di simile si riscontra nel caso di specie.

Il giudice del merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, e' giunto alla conclusione che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, soltanto un indizio, dunque, nel nesso di occasionalita', peraltro contraddetto da altri indizi (altri congiunti - padre e due zii - rimasti vittime di omicidi due anni prima), cosicche' nessun collegamento oggettivo poteva affermarsi sussistente tra evento ed esecuzione del lavoro (itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo di autovettura).

Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero della parte soccombente dal rimborso a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, u.c., conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto in data 24.11.2001, (prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
 

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