Non può essere accolta la domanda risarcitoria nei confronti del fondo di garanzia vittime della strada se non viene provata la dinamica del sinistro

In caso di scontro tra autovettura e ciclomotore avvenuto in prossimità di un crocevia, in occasione del quale l'autovettura, dopo aver investito il motociclo si sia data repentinamente alla fuga, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato nei confronti dell'ente assicuratore, in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia, qualora non vi siano elementi sufficienti per poter ricostruire la dinamica del sinistro e per poter affermare che il conducente del ciclomotore abbia riportato delle lesioni in quanto investito da un altro veicolo. E' qaunto pronunciato dal Tribunale di Monza con sentenza del 2 ottobre 2007, n. 2823.

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