Per l'infortunio sul lavoro risponde il consulente per la sicurezza degli impianti se il macchinario era pericoloso e non ha avvisato il datore

In tema di infortunio sul lavoro derivante dai macchinari utilizzati dal lavoratore, ove il datore di lavoro abbia affidato ad un terzo uno studio della situazione aziendale in riferimento all'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, la responsabilità del terzo, che non ha segnalato al datore committente la presenza in azienda dei macchinari non conformi alla normativa di sicurezza e che sono stati causa di infortunio, non è esclusa dall'omissione del datore in ordine alla redazione della relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, essendo questo un adempimento successivo allo studio commissionato al terzo e presupponente la correttezza di questo.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15050



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8099/2006 proposto da:

AC. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato BOGINO CARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato POLLINI ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

- FR. CO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato LONGO RUGGERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENIER GIAN FRANCO giusta delega in calce al controricorso;

- GA. IT. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato PLANTADE FRANCOISE MARIE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MITRI RAFFAELE giusta mandato in calce al controricorso;

- BE. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 24, presso lo studio dell'avvocato DI PASQUALE RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPAGNOL RENATA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

ON. DA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 150/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/11/2005 R.G.N. 104/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito l'Avvocato DI PASQUALE RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24 luglio 2000 Be.Lu. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la societa' datrice di lavoro Fr. Co. e il capo reparto On. Da. , chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro subito il 3 giugno 1997, in relazione al quale l'Inail gli aveva liquidato una rendita.

La convenuta confutava la pretesa e, autorizzata, chiamava in giudizio per essere garantita in ordine alle somme che essa fosse stata condannata a versare per l'infortunio, l' im. as. Ga. e la societa' Ac. , agenzia di consulenza tecnica ed ecologica, alla quale alcuni mesi prima dell'evento aveva commissionato uno studio ed un'analisi preliminare della situazione aziendale, in riferimento all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, senza che questa avesse poi segnalato alcuna necessita' di intervento sul macchinario causa dell'infortunio.

Il Tribunale con pronuncia depositata il 17 ottobre 2003 accoglieva la domanda dell'attore e quella di garanzia nei confronti della societa' assicuratrice.

Proponeva appello la soc. Fr. Co. , dolendosi, con l'unico motivo, del rigetto della domanda di garanzia presentata contro la soc. Ac. , la quale resisteva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, perche' fosse affermata la responsabilita' concorrente della vittima nella determinazione del sinistro. Anche la societa' Ga. impugnava in via incidentale, perche' fosse dichiarato l'obbligo della societa' Ac. a tenerla indenne da ogni pagamento da essa dovuto per l'infortunio.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 10 dicembre 2005, accoglieva l'appello principale e dichiarava inammissibili quelli incidentali.

Per quanto ancora qui interessa, il giudice del gravame osservava, riguardo alle censure mosse dalla societa' Ac. , come questa, nella precedente fase del giudizio, non aveva mosso alcun rilievo circa la responsabilita' concorrente dell'infortunato, ma soprattutto che l'impugnazione era stata notificata non alla parte personalmente, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c..

Relativamente alle doglianze della societa' Fr. Co. , la Corte di merito riteneva che fra la stessa e la Ac. vi era stato un valido rapporto contrattuale, e che nella consulenza espletata la societa' incaricata si era occupata anche della cesoia utilizzata dal Be. al momento dell'incidente, senza rilevare nulla in merito all'esigenza di una protezione laterale, rilievi invece mossi, nella relazione presentata alla committente, per altri macchinari, per i quali aveva fatto cenno all'importanza di approntare opere di adeguamento.

La cassazione della sentenza e' stata richiesta dalla societa' Ac. con ricorso basato su due motivi.

La Fr. Co. s.r.l., la Ga. It. As. e Be. Lu. hanno resistito con distinti controricorsi, poi illustrati con memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa' ricorrente Ac. , denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 334 e 436 c.p.c.. Deduce l'errore in cui e' incorsa la Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilita' dell'appello incidentale proposto perche', contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, gia' con la memoria di costituzione in primo grado, essa aveva addebitato l'infortunio sul lavoro in questione anche al comportamento della vittima; riguardo alla notificazione, avvenuta entro l'anno computando anche il periodo di sospensione feriale, correttamente era stata eseguita presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, e l'impugnazione poteva essere proposta anche oltre il termine, dato che, come rilevato in proposito dalla giurisprudenza, l'interesse ad appellare era sorto per essa societa' in conseguenza dell'impugnazione principale.

Con il secondo motivo la societa' ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 e 2236 c.c., nonche' del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4. Critica la sentenza impugnata per avere affermato la sua responsabilita' per inadempimento contrattuale, senza avere indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui era fondata: alla ricorrente, infatti, era stato affidato dalla Fr. Co. solo l'incarico di redigere una relazione preliminare, e il semplice perfezionamento del contratto non era sufficiente per affermare la sua responsabilita'.

Il datore di lavoro e', in base alla normativa sulla sicurezza, tenuto a compiere la valutazione dei rischi, e quindi a compilare una relazione, individuando le misure di sicurezza e programmando quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e il consulente esterno offre la propria attivita' di consulenza e di assistenza necessaria alla redazione del documento sulla sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 e segg.. Mentre qui la committente Fr. Co. aveva ritenuto di interrompere il rapporto professionale con la ricorrente e di proseguire per proprio conto alla formazione del documento sulla sicurezza. Inoltre, l'attivita' della ricorrente rientra nell'ambito di prestazione di opera intellettuale ed in quanto tale deve essere qualificata, come obbligazione di mezzi e non di risultato, e non e' certo diretta al raggiungimento della eliminazione del rischio di infortunio nell'ambito dell'azienda. La ricorrente lamenta infine che la Corte territoriale abbia omesso di valutare il grado della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico affidato, potendo essa rispondere, data la complessita' dell'indagine da effettuare, solo per dolo o colpa grave.

Il primo motivo e' fondato nei seguenti limiti. Circa il luogo della notificazione dell'impugnazione, quella eseguita decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, presso il procuratore anziche' alla parte personalmente, a norma dell'articolo 157 e 164 c.p.c.), ed erroneamente percio' la sentenza impugnata ne ha ritenuto l'inesistenza, non avendo considerato l'intervenuta sanatoria per la costituzione dell'appellato Be. .

Fondata e' pure la doglianza rivolta contro la ritenuta inammissibilita' dell'appello per decorrenza del termine.

Secondo quanto risulta dalla pronuncia impugnata e dagli atti di causa, avverso la sentenza di primo grado del 2/17 ottobre 2003, la Fr. Co. presento' tempestiva impugnazione nei confronti della Ac. e questa propose appello incidentale notificato il 29 settembre 2005, nei termini dell'articolo 327 c.p.c..

Orbene, senza dubbio deve ritenersi l'interesse della Ac. all'impugnazione tardiva nei confronti dell'infortunato per l'accertamento della concorrente colpa di costui nella causazione del sinistro, in conseguenza dell'appello con il quale la societa' datrice di lavoro, condannata in primo grado al risarcimento del danno differenziale reclamato dalla vittima, aveva richiesto la rivalsa nei confronti della chiamata in causa Ac. delle somme dovute a tale titolo, domanda rigettata in primo grado, e la questione dell'ammissibilita' dell'impugnazione tardiva, negativamente risolta dal giudice del gravame, deve invece essere decisa alla stregua del principio di diritto espresso da questa Corte regolatrice con la sentenza 27 novembre 2007 n. 24627, in sede di risoluzione del contrasto di giurisprudenza manifestatosi sulla questione stessa. La quale ha cosi' affermato: "Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile, a tutela della reale utilita' della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e' ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate".

Infondato e' invece il secondo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato l'esistenza di un valido rapporto contrattuale concluso fra le parti il 21 febbraio 1996, avente ad oggetto l'incarico di consulenza per l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ed il medesimo giudice ha richiamato a dimostrazione della sussistenza del contratto, l'analisi preliminare redatta dalla societa' Ac. , la quale ha confermato il perfezionamento dell'accordo in proposito, ancorche' limitato a suo avviso all'obbligo di redigere una relazione preliminare.

La critica che svolge la ricorrente in ordine alla definizione dell'oggetto dell'accordo, se cioe' l'incarico fosse limitato ad una "analisi preliminare" sullo stato dei macchinati esistenti in azienda sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse comprendere anche la consulenza per la redazione del "documento sulla sicurezza" che fa carico all'azienda a termini della denunciata normativa del 1994, non ha rilevanza, posto che l'indagine svolta dalla societa' Ac. era estesa, come evidenzia la sentenza impugnata con statuizione non sottoposta a censura, a tutti macchinar, compresa la cesoia cui era addetto l'infortunato, senza che per tale attrezzatura la Ac. avesse mosso alcun appunto circa l'esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti, come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso (v. ultimo periodo di pag. 12).

D'altra parte, la critica sulla interpretazione delle clausole concernenti l'oggetto del contratto e' inammissibile, non avendo la ricorrente specificato il contenuto del documento stilato dalle parti, richiamato dalla sentenza impugnata, cosi' come esige la costante giurisprudenza in applicazione del criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. fra le tante Cass. 25 maggio 2007 n. 12239).

Nessuna incidenza puo' avere ai fini della responsabilita' della societa' ricorrente per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinati esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinati e dell'ambiente di lavoro.

Inammissibile e', infine, il rilievo in ordine all'omessa indagine sulla esistenza del dolo o della colpa grave, trattandosi di questione nuova proposta per la prima volta in sede di legittimita'.

In conclusione, il secondo motivo deve essere rigettato e vanno accolti i suesposti profili di censura del primo motivo, restando assorbito l'altro del medesimo motivo.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, la causa va rinviata ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, per l'esame dell'impugnazione tardiva dell' Ac. nei confronti del Be. .

Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Venezia.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortuni sul lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3513 UTENTI