Risponde di omicidio colposo il privato cittadinbi che si avvalga di manodopera senza le dovute misure di sicurezza

Va ribadita la posizione di garanzia ricoperta anche dal privato cittadino che si avvale di mano d'opera, per cui in caso di decesso dell'operaio, scatta la condanna per omicidio colposo a carico del privato che lo ha fatto lavorare nella sua abitazione senza le dovute misure di sicurezza. La normativa contenuta nel D.Lgs. 626, del 1994, seppure tarata su diversi modelli di lavoro subordinato, esplica infatti la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, come chiaramente indicato dall'art. 7, mettendo in atto, per quanto riguarda i suoi effetti anti-infortunio, una sorta di equiparazione tra lavoratori autonomi e subordinati. Alla legislazione, peraltro, si affianca in ogni caso la giurisprudenza, che supera il limite del lavoro dipendente prevedendo, ad esempio, un obbligo non solo nei confronti di chi lavora nei cantieri, ma anche di chiunque a vario titolo acceda agli impianti. Il diritto alla salute, affermato anche dall'art. 32 Cost., è dunque indivisibile. Già con Dpr 547, del 27 aprile 1955, era stato, infatti, sottolineato l'errore della tesi di diritto in base al quale l'ordinamento positivo italiano garantirebbe solo i lavoratori subordinati.

Corte di Cassazione Penale, Sentenza del 1 dicembre 2010, n. 42465



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Va ribadita la posizione di garanzia ricoperta anche dal privato cittadino che si avvale di mano d'opera, per cui in caso di decesso dell'operaio, scatta la condanna per omicidio colposo a  carico del privato che lo ha fatto lavorare nella sua abitazione senza le dovute misure di sicurezza. La normativa contenuta nel D.Lgs. 626, del 1994, seppure tarata su diversi modelli di lavoro subordinato, esplica infatti la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, come chiaramente indicato dall'art. 7, mettendo in atto, per quanto riguarda i suoi effetti anti-infortunio, una sorta di equiparazione tra lavoratori autonomi e subordinati. Alla legislazione, peraltro, si affianca in ogni caso la giurisprudenza, che supera il limite del lavoro dipendente prevedendo, ad esempio, un obbligo non solo nei confronti di chi lavora nei cantieri, ma anche di chiunque a vario titolo acceda agli impianti. Il diritto alla salute, affermato anche dall'art. 32 Cost., è dunque indivisibile. Già con  Dpr 547, del 27 aprile 1955, era stato, infatti, sottolineato l'errore della tesi di diritto in base al quale l'ordinamento positivo italiano garantirebbe solo i lavoratori subordinati.

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