Sei in Lavoro e PA

Ricevi una consulenza legale in 24 /48 ore
comodamente tramite email
Servizi forniti in Lavoro e PA: Contratti di lavoro
Accesso documenti amministrativi Revoca incarichi dirigenziali
Impugnazione concorsi pubblici Recupero differenze retributive
Ricorsi mobbing Trasferimenti di personale
Redazione lettera legale Redazione atti
Assistenza giudiziaria + Tutti i servizi

Approfondimenti

  • Il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni - Per effetto dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ad opera del decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, e dei successivi decreti legislativi 31 marzo 1998 , n.80, e 30 marzo 2001 n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’impiego pubblico è stato equiparato a quello privato.
  • Demansionamento - Ai sensi dell’art.56 del d.Lgs 165/2001, il dipendente pubblico deve essere adibito alla mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi...
  • Mansioni superiori - Sino alle modifiche introdotte all’art. 56 del d.lgs.29/93 dal d.lgs 80/98, costituiva principio consolidato in materia di pubblico impiego l’irrilevanza, per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori, e ciò sia sotto il profilo economico che al fine dell’inquadramento nella superiore qualifica rivestita.
  • Dirigenza pubblica - L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a mezzo di concorso pubblico ai sensi dell’art. 28 d.lgs 165/2001.
  • Dirigenza locale - La disciplina di cui al d.lgs. 165/01 costituisce per la dirigenza locale mera legislazione di principio.
  • Dirigenza sanitaria - La dirigenza sanitaria è disciplinata, oltre che dalle disposizioni generali di cui al d.lgs. 165/2001, dal d.lgs. n.502/92, come modificato dal d.lgs. n.229/99 e dalla contrattazione collettiva in materia.
  • Concessione beneficio L.104/92 - L'art. 33 comma 5 della L. n. 104 del 1992 prevede che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso ad altra sede.
  • Maternità - art.42bis L.151/01 - L’art. 42 bis della legge 26 marzo 2001 n.151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, dispone che...