Aspetti di carattere generale dell'operazione di scissione

La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quater c.c., è un'operazione di carattere straordinario, concettualmente opposta alla fusione ma sostanzialmente analoga per quanto riguarda il procedimenti e i profili fiscali

La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quater c.c., è un’operazione di carattere straordinario, concettualmente opposta alla fusione ma sostanzialmente analoga per quanto riguarda il procedimenti e i profili fiscali, mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria  l’intero suo patrimonio o una parte di esso attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa.

Come detto la procedura di scissione è analoga all’operazione di fusione, nondimeno vi sono alcune differenze di carattere rilevante che verranno evidenziate nel proseguo dell’approfondimento.

L’operazione di scissione si può suddividere in scissione in:

- scissione in senso stretto qualora la società beneficiaria sia di nuova costituzione

- scissione per incorporazione qualora le società beneficiarie siano già esistenti

- scissione totale qualora la società scissa si estingua per effetto dell’operazione

- scissione parziale qualora la società scissa si estingua per effetto dell’operazione

- scissione proporzionale qualora vengano assegnate ai soci della beneficiaria, già soci della scissa, azioni o quote nella medesima proporzione in cui le detenevano (o detengono in caso di scissione parziale) nella società scissa

- scissione non proporzionale qualora vengano assegnate ai soci della beneficiaria, già soci della scissa, azioni o quote in misura non proporzionale rispetto alla misura  in cui le detenevano (o detengono in caso di scissione parziale) nella società scissa

Il codice civile (art. 2506 comma 3) precisa che la società che si scinde può, per effetto della scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione (scissione totale), oppure continuare la propria attività (scissione parziale).

Nella scissione totale le società beneficiarie succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita. È necessario che vi siano due o più società beneficiarie: se, infatti, l'intero patrimonio fosse trasferito ad un'unica società si avrebbe una fusione per incorporazione.

Ai soci della società scissa sono assegnate azioni o quote delle società beneficiarie.

Nella scissione parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto.

I suoi soci  ricevono azioni o quote della o delle società beneficiarie, proporzionalmente al valore del patrimonio ceduto.

I motivi economico - aziendali che possono spingere i soggetti economici ad effettuare un’operazione di scissione possono essere i seguenti:

- riallocazione dell’attività economica e focalizzazione del core business in una società

- concentrazione, ad es. integrazione orizzontale/verticale, dell’attività industriale nel caso di beneficiarie già esistenti

- divisioni di compagini sociali in dissidio insanabile che si possono verificare, ad es., nel caso di successione degli eredi nei confronti del fondatore o dei fondatori dell’impresa (soci disomogenei e in dissidio fra loro), ovvero in caso di disomogeneità della compagine sociale dovuta a precedenti processi aggregativi che possono non aver dato i risultati sperati

- strategie di carattere finanziario ed organizzativo: si possono citare la creazione di holding/casseforti di famiglia, spin off immobiliare, assets protection.

La scissione si applica a soli soggetti societari (non imprese individuali, associazioni, fondazioni, enti vari)

Nel caso delle società cooperative non sussiste alcun problema se alla operazione partecipano solo cooperative, mentre sono necessarie particolari attenzioni nel caso in cui alla operazione partecipino società lucrative. In particolare è illegittima la scissione di coop. in una o più società lucrative (anche se preesistenti).

Per quanto riguarda la scissione di società in liquidazione si rileva che il divieto di scissione opera solo nel caso in cui sia iniziata la distribuzione dell’attivo. Quindi non si può procedere a scissione dal momento del deposito presso Registro imprese del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto da parte dei liquidatori.

Infine si ritiene ammissibile la scissione che coinvolge anche società semplici. Infatti nella versione attuale dell’assetto normativo non esiste più alcun esplicito riferimento alle società aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciali.

In via genearale si rileva che la procedura prescritta per la scissione di società è sostanzialmente analoga a quella prescritta in tema di fusione: l'articolo 2506-ter c.c. richiama gli artt. 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,  2504-ter, 2504-quater, 2505-bis  e 2505-ter c.c.

Nella procedura di scissione è pertanto possibile distinguere:

a) una fase progettuale che si conclude con la redazione del progetto di scissione;

b) una fase pre-deliberativa caratterizzata dalla predisposizione di tutti i documenti strumentali ad una adeguata informazione nonché dall'adempimento di tutti gli oneri pubblicitari;

c) la fase della decisione con la relativa pubblicità;

d) una fase riservata all'eventuale tutela dei creditori sociali;

e) la stipula dell'atto di scissione e della relativa pubblicità;

f) infine la fase di esecuzione vera e propria una volta che si sia proceduto all'iscrizione dell'atto di scissione presso gli uffici del registro delle imprese di tutte le società interessate dall'operazione.

Il progetto gi scissione, al pari del progetto di fusione, è un fondamentale strumento di informazione per i soci, per i creditori e per i terzi in genere.

Redatto dagli organi amministrativi di tutte le società interessate alla operazione, possiede il medesimo regime di pubblicità del progetto di fusione. Le informazioni in esso contenute sono le seguenti:

- tipo, denominazione  o ragione sociale e sede della società

- atto costitutivo  delle società beneficiarie, con le eventuali modifiche conseguenti alla scissione

- rapporto di cambio  delle azioni o quote

- eventuale conguaglio  in denaro

- modalità di assegnazione  delle azioni  o delle quote  delle società beneficiarie in favore dei soci della società scissa

- data  dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili

- data  a decorrere dalla quale le operazioni poste in essere dalla società scissa sono imputate al bilancio  delle società beneficiarie

- trattamento (eventualmente) riservato a particolari categorie di soci  e ai possessori di titoli diversi  dalle azioni

- vantaggi  particolari eventualmente proposti a favore dei componenti dell'organo amministrativo  delle società partecipanti

- descrizione  degli elementi patrimoniali  da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro

- criteri  di distribuzione  delle azioni o quote delle società beneficiarie. La sostituzione delle azioni/quote nella società scissa con le azioni/quote delle società beneficiarie avviene sulla base del rapporto di con cambio. Il calcolo, seppur con le specificità peculiari alla scissione, è effettuato seguendo i medesimi criteri che si adottano nella fusione (rinvio).

A tal riguardo si rileva che l’informazione sul “concambio”  nel progetto si scissione non è una semplice indicazione del rapporto di cambio, che pure deve essere evidenziato, ma è integrata ed ampliata dalle previste relazioni degli amministratori, che devono indicare i criteri adottati per determinarlo, nonché le difficoltà di valutazione eventualmente incontrate, e degli esperti, i quali devono esprimersi sulla sua congruità. Se nella determinazione del rapporto di cambio si dovessero porre dei problemi per

l’esistenza di valori frazionari è prevista la possibilità anche per la scissione, di effettuare conguagli in denaro nel limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

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