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Profili contabili della fusione
Le operazioni di fusione originano variazioni del capitale sociale delle società partecipanti nel caso di: - Annullamento delle azioni o quote delle società fuse o incorporate - Aumento del capitale sociale della società risultante ogniqualvolta le azioni o quote delle società fuse o incorporate sono detenute da soggetti diversi dall'incorporante (L'aumento del capitale sociale non è necessario nel caso in cui le società partecipanti alla fusione abbiano la medesima compagine)
Le operazioni di fusione originano variazioni del capitale sociale delle società partecipanti nel caso di:
- Annullamento delle azioni o quote delle società fuse o incorporate
- Aumento del capitale sociale della società risultante ogniqualvolta le azioni o quote delle società fuse o incorporate sono detenute da soggetti diversi dall’incorporante (L’aumento del capitale sociale non è necessario nel caso in cui le società partecipanti alla fusione abbiano la medesima compagine)
- Attribuzione ai soci delle società fuse o incorporate, in sostituzione delle azioni o quote annullate, di azioni o quote della società risultante o dell’incorporante.
Gli effetti contabili determinano la rilevazione di:
Avanzi - disavanzi da concambio
Gli avanzi, disavanzi da con cambio di realizzano quando:
- il capitale sociale della società risultante e il patrimonio netto delle società fuse non sono corrispondenti
- l’aumento del capitale sociale effettuato dall’incorporante al servizio dei soci terzi e la quota del patrimonio netto dell’incorporata di pertinenza dei terzi non sono corrispondenti
Essi sono, quindi, determinati dal confronto tra:
- il capitale sociale della società risultante dalla fusione con il P.N. della società fusa
- L’aumento del capitale sociale della società incorporante e la quota del P.N. della società incorporata proprietà dei terzi
In particolare si realizza un disavanzo da concambio quando il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata esprime un valore minore del rapporto tra il valore contabile dell’incorporante e il valore contabile dell’incorporata.
In termini matematici si ha disavanzo da concambio quando:
Valore effettivo dell’incorporante / Valore effettivo dell’incorporata < Valore netto contabile dell’incorporante / Valore netto contabile dell’incorporata
Diversamente si realizza un avanzo da concambio quando il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata esprime un valore maggiore del rapporto tra il valore contabile dell’incorporante e il valore contabile dell’incorporata.
In termini matematici si ha disavanzo da concambio quando:
Valore effettivo dell’incorporante / Valore effettivo dell’incorporata > Valore netto contabile dell’incorporante / Valore netto contabile dell’incorporata
Nella misura in cui non risulti attribuibile al disavanzo da concambio uno specifico significato economico, lo stesso deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post fusione:
- mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto;
- oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.
Avanzo In tutti i casi in cui esso si manifesta, l’avanzo da concambio deve essere iscritto in una apposita voce del patrimonio netto della società incorporante
Come noto Sia nel caso di fusione propria, sia nel caso di fusione per incorporazione l’attribuzione delle azioni deve avvenire sulla base del rapporto di concambio ovvero dal raffronto dei valori economici delle società partecipanti.
Il rapporto di concambio esprime il numero di azioni della società incorporante o risultante dalla fusione che devono essere assegnate ai soci delle società fuse o incorporate per ogni azione da questi possedute nelle società fuse o incorporate.
In termini matematici il rapporto di con cambio si ottiene in questo modo:
R.C. = n.azioni incorporante da assegnare ai soci incorporata
------------------------------------------------------------------------
n. azioni possedute dai soci incorporata
Per la sua determinazione occorre confrontare il valore reale delle due società
RC = Valore reale az. Soc. incorporata
---------------------------------------------
Valore reale az. Soc. incorporante
Avanzi disavanzi da annullamento
Tali differenza si originano quando non vi è corrispondenza tra il valore della partecipazione detenuta nell’incorporata o fusa (annullata per la fusione) e la corrispondente quota del patrimonio netto della società incorporata o fusa. Sorgono nelle fusioni dove l’incorporante detiene partecipazioni nelle società incorporate
Il disavanzo è pari alla differenza negativa tra il valore del P.N. dell’incorporata ed il valore della partecipazione detenuta e rappresenta il maggior valore riconosciuto in seguito all’acquisto della partecipazione. Tale maggior valore può derivare da:
- Plusvalenze su beni aziendali
- Avviamento
- Cattivo affare dell’incorporante in sede di acquisizione della partecipazione
Nella misura in cui esso rappresenta l’esteriorizzazione, nella contabilità dell’incorporante, dell’avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata, il disavanzo da annullamento va imputato nell’attivo dello stato patrimoniale dell’incorporante:
• ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata cui afferiscono i plusvalori latenti “esteriorizzati” dal disavanzo,
• e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal numero 6 dell’art.2426 c.c.
Nella misura in cui esso non risulta riconducibile all’avviamento o a plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata, il disavanzo da annullamento va imputato tra i componenti negativi di conto economico dell’incorporante, a meno che se ne ritenga più corretta l’eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post fusione:
• mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
• oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.
Nella misura in cui esso rappresenta l’esteriorizzazione dell’accrescimento patrimoniale derivante dal “buon affare” realizzato dall’incorporante in sede di acquisizione della partecipazione, l’avanzo da annullamento va imputato ad apposita riserva del patrimonio netto dell’incorporante.
L’avanzo da annullamento è pari alla differenza positiva tra il valore del patrimonio netto della partecipata ed il valore della partecipazione detenuta, e rappresenta il fatto che l’incorporante ha fatto un buon affare nell’acquisto della partecipazione ovvero rappresenta una sopravalutazione delle attività dell’incorporata e/o una sottovalutazione delle passività. E’ necessario identificare le cause che hanno determinato il maggiore/minore valore della partecipazione rispetto al valore contabile dell’incorporata
Nella misura in cui esso è riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto contabile dell’incorporata rispetto al suo valore effettivo, l’avanzo da annullamento va imputato:
• a decremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata cui afferiscono i minusvalori latenti “esteriorizzati” dall’avanzo,
• e, per la differenza, nel passivo dello stato patrimoniale dell’incorporante, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi.
Nella misura in cui esso rappresenta la esteriorizzazione, nella contabilità dell’incorporante, del surplus di plusvalori latenti dell’incorporata, il disavanzo da concambio va imputato nell’attivo dello stato patrimoniale dell’incorporante:
• ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata cui afferiscono i plusvalori latenti “esteriorizzati” dal disavanzo,
• e, per la differenza, ad avviamento (nel rispetto di quanto previsto dal numero 6 dell’art. 2426 c.c.
Esempi di rilevazioni contabili
1) Fusione per incorporazione con partecipazione totalitaria
La soc. A incorpora la soc. B detenuta al 100%. A ha iscritto la partecipazione in B nell’attivo dello S.P. per 1.000 contro un P.N. di B pari a 600.
A seguito di incorporazione A dovrà annullare la partecipazione in B ed iscrivere il valore di P.N. dell’incorporata B.
La differenza rilevata (1.000 – 600) costituirà disavanzo da annullamento per 400.
Il disavanzo viene iscritto tra le attività e successivamente imputato ai sensi dell’art. 2504-bis comma 4:
ad incremento del costo dei beni dell’incorporata (plusvalenze latenti)
ad avviamento per la quota non imputabile purché ad esso imputabile
Se il disavanzo rappresenta un “cattivo affare” dovrà essere imputato a conto economico quale PERDITA DI FUSIONE
Diversi |
a diversi |
|
Attività di B |
1.100 |
|
Disavanzo da fusione |
400 |
|
Passività di B |
500 |
|
Partecipazione B |
1.000 |
|
Diversi |
a disavanzo da fusione |
400 |
Attività |
300 |
|
Avviamento |
100 |
|
Diversi |
a disavanzo da fusione |
400 |
Attività |
300 |
|
Perdita di fusione |
100 |
Società B ante fusione
Attivo:
Attività 1.100
--------
Totale attivo 1.100
Passivo:
Passività 500
Capitale sociale 400
Riserve 200
--------
Totale pass. e netto 1.100
Società A ante fusione
Attivo:
Attività 1.500
Partecipazione B 1.000
--------
Totale attivo 2.500
Passivo:
Passività 1.200
Capitale sociale 800
Riserve 500
--------
Totale pass. e netto 2.500
Attivo A+B
Attività 2.600
Dis.fusione 400
--------
Tot.attivo 3.000
Disavanzo = 400= Partecipazione B 1.000 P.N. di B 400
Passivo A+B
Passività 1.700
Cap.sociale 800
Riserve 500
---------
Tot.pass. 3.000
2) Fusione per incorporazione con partecipazione totalitaria
La soc. A incorpora la soc. B detenuta al 100%. A ha iscritto la partecipazione in B nell’attivo dello S.P. per 300 contro un P.N. di B pari a 400.
A seguito di incorporazione A dovrà annullare la partecipazione in B ed iscrivere il valore di P.N. dell’incorporata B.
La differenza rilevata (400 – 300) costituirà avanzo da annullamento per 100.
L’avanzo viene iscritto tra le passività e successivamente imputato ai sensi dell’art. 2504-bis comma 4:
ad un fondo oneri futuri utilizzabile a fronte di perdite attese per ipotizzati risultati negativi dell’incorporata (avviamento negativo)
ad una specifica riserva del patrimonio netto nel caso in cui rappresenti un “buon affare”
Diversi |
a |
diversi |
||
Attività di B |
900 |
|||
Avanzo di fusione |
100 |
|||
Passività di B |
500 |
|||
Partecipazione B |
300 |
|||
Avanzo di fusione |
a |
Riserva av.fusione |
100 |
100 |
Avanzo di fusione |
a |
Fondo oneri futuri |
100 |
100 |
Società A ante fusione
Attivo:
Attività 1.500
Partecipazione B 300
--------
Totale attivo 1.800
Passivo:
Passività 800
Capitale sociale 500
Riserve 500
--------
Totale pass. e netto 1.800
Società B ante fusione
Attivo:
Attività 900
--------
Totale attivo 900
Passivo:
Passività 500
Capitale sociale 300
Riserve 100
--------
Totale pass. e netto 900
Attivo A+B
Attività 2.400
--------
Tot.attivo 2.400
Passivo A+B
Passività 1.300
Cap.sociale 500
Riserve 500
Avanzo 100
---------
Tot.pass. 2.400
Avanzo = 100 = Partecipazione B 300 – P .N. di B 400