Imposta di registro - Atti societari - Fusione per incorporazione - partecipazione totalitaria al capitale della incorporata - aliquota proporzionale - applicabilità

Massima - In tema di imposta di registro, la Direttiva comunitaria n. 69/335/CEE e successive modifiche ed integrazioni non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale nell'ipotesi di fusione per incorporazione ad opera di società che detenga una partecipazione totalitaria nella società incorporanda, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali.

Sent. n. 19006 del 10 settembre 2007 (ud. del 10 luglio 2007) della Corte Cass., Sez. tributaria



- Leggi la sentenza integrale -

Sent. n. 19006 del 10 settembre 2007 (ud. del 10 luglio 2007) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Prestipino, Rel. Meloncelli Imposta di  registro  -  Atti  societari  -  Fusione  per  incorporazione  - Partecipazione totalitaria al capitale della società incorporanda - Aliquota proporzionale - Applicabilità     Massima - In tema di  imposta  di  registro,  la  Direttiva  comunitaria n. 69/335/CEE  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  non   osta   alla riscossione  dell'imposta  proporzionale   nell'ipotesi   di   fusione   per incorporazione  ad  opera  di  società  che   detenga   una   partecipazione totalitaria  nella  società  incorporanda,  non  potendo   tale   operazione inquadrarsi  nella  fattispecie  dei  conferimenti  dell'intero   patrimonio societario in altra società di capitali remunerati  esclusivamente  mediante attribuzione di quote sociali. (1)
    Svolgimento del processo e motivi della decisione - Considerato:     a) che il 22-23 maggio  2001  è  notificato  alla  società  intimata  un ricorso per la cassazione della sentenza  ...  che  ha  rigettato  l'appello dell'Ufficio del registro di Torino contro  la  sentenza  della  Commissione tributaria provinciale di Torino n. 78/33/98, che aveva accolto  il  ricorso della società contro il diniego di rimborso di  lire  118.403.000  pagate  a titolo di  imposta  di  registro  sull'atto  di  incorporazione  di  società totalmente posseduta;     b) che la sentenza d'appello si pone in  contrasto  con  la  consolidata giurisprudenza   di   legittimità,   secondo   cui   soggiace    all'imposta proporzionale  di  registro  la  registrazione  dell'atto  di  fusione   per incorporazione di una società totalmente  posseduta  dall'incorporante  (vd. per tutte, Corte di cassazione 7 luglio 2004, n. 12440);     c) che è, pertanto, manifestamente fondato l'unico motivo d'impugnazione del ricorso delle amministrazioni finanziarie,  con  cui  si  denunciano  la violazione e la falsa applicazione degli 12 della Direttiva  n. 69/335/CEE;     d) che conseguentemente il ricorso  dev'essere  accolto  e  la  sentenza impugnata dev'essere cassata;     e)  che,  non  richiedendosi  per  la  risoluzione  della   controversia ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel  merito  con il rigetto del ricorso introduttivo della società;     f) che, tenuto conto  della  peculiarità  della  fattispecie,  le  spese processuali dell'intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti;       P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, rigetta il  ricorso  introduttivo  della  società.  Le spese processuali dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.            

INDICE
DELLA GUIDA IN Fusione e scissione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 337 UTENTI