Accertamento - Soggetti verificati - Operazioni straordinarie - Fusione per incorporazione

Massima - La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi notificati al contribuente non osta all'applicazione del regime delle nullità afferenti gli atti processuali, disciplinato dall'art. 156 del codice di rito. Conseguentemente, laddove un atto intestato alla società incorporata sia notificato alla società incorporante, l'erronea indicazione del soggetto destinatario, non è suscettibile di inficiarne gli effetti nei confronti del soggetto subentrato a titolo universale nella posizione giuridica tributaria dell'ente estinto.

Sent. n. 6347 del 10 marzo 2008 (ud. del 16 gennaio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria -



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Sent. n. 6347 del 10 marzo 2008 (ud. del 16 gennaio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Genovese Accertamento - Soggetti verificati - Operazioni straordinarie - Fusione  per incorporazione - Avviso di accertamento - Notificazione - Soggetto estinto - Rilevanza - Esclusione - Principio della sanatoria degli atti nulli  -  Art. 156 c.p.c. - Applicabilità     Massima - La natura sostanziale e non processuale degli atti  impositivi notificati al  contribuente  non  osta  all’applicazione  del  regime  delle nullità afferenti gli  atti  processuali,  disciplinato  dall’art.  156  del codice di rito. Conseguentemente, laddove un  atto  intestato  alla  società incorporata sia notificato alla società incorporante, l’erronea  indicazione del soggetto destinatario, non è suscettibile di inficiarne gli effetti  nei confronti del  soggetto  subentrato  a  titolo  universale  nella  posizione giuridica tributaria dell’ente estinto.
    Fatto  e  Diritto  -  Rilevato  che  l’Amministrazione  finanziaria   ha notificato,  in  data  30  settembre  1996,  un  avviso  di  accertamento  e liquidazione d’imposta diretto alla società C.L. Spa, alla  B.C.I.  Spa  che l’aveva incorporata, alla fine dell’anno 1999;     che la B.C.I. Spa, ossia la società incorporante, proponeva  “tempestivo ricorso” (p. 2) deducendo la nullità e/o annullabilità dell’atto, in  quanto intestato e diretto a soggetto inesistente, perché fuso  per  incorporazione nella società ricorrente;     che la CTP di Milano respingeva il ricorso;     che la società appellava la sentenza di prime cure ma  la  C.T.R.  della Lombardia respingeva l’appello della contribuente;     che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società sopra intestata (a sua volta incorporante della B.C.I. Spa) sostenuto da  un unico motivo, contro cui non resistono gli intimati;     che richiesto del parere in ordine all’eventuale sussistenza d’una delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., il P.G. presso questa Corte  ha  chiesto la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza;     che, con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, e D.P.R. n. 131 del 1986, art.  60)  la società contribuente deduce che, al momento della  notifica  dell’avviso  di accertamento, la società C.L. Spa, si era già estinta, in ragione della  sua incorporazione nella  B.C.I.  Spa,  onde  la  nullità  dell’atto  impositivo diretto ad un destinatario inesistente.     Considerato che il ricorso è manifestamente  infondato  e  che,  perciò, deve essere respinto;     che, infatti, pur senza entrare nel merito  riguardo  alle  osservazioni svolte nella memoria della società ricorrente riguardo  alla  diversa  porta dell’art. 2504 bis c.c., tra la sua vecchia e la sua nuova  formulazione  (e secondo cui la vecchia disciplina della fusione, al contrario  della  nuova, comporterebbe la morte-estinzione della società incorporata), argomentazione al più idonea a respingere la motivazione delle  conclusioni  formulate  dal PG, il ricorso è infondato per altra e ben diversa ragione;     che, infatti, la vera  questione  sottostante  al  ricorso  riguarda  la possibilità che il vizio affliggente l’atto impositivo (perchè  intestato  e diretto a soggetto non più esistente, ma  notificato  al  suo  successore  a titolo universale, per avere incorporato quello estinto, ai sensi  dell’art. 2504 bis c.c., vecchio testo) si sia risolto per  la  intervenuta  sanatoria dello stesso; che, a tal proposito, questa stessa Corte (nella  Sentenza  n. 9697 del 2005) ha affermato che la sanatoria  per  il  raggiungimento  dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art.  156  c.p.c.,  comma  3,  è  applicabile  per analogia a  tutti  gli  atti  amministrativi  e,  quindi,  anche  agli  atti amministrativi di imposizione tributaria;     che, in particolare, in tale decisione il  principio  è  stato  ritenuto applicabile  anche  alla  causa  dell’invalidità  riguardante   la   cattiva indicazione dell’autore dell’avviso di accertamento, con conseguente effetto di sanatoria della ipotizzata invalidità dell’avviso  stesso  quando,  prima ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il  contribuente  abbia mostrato, attraverso la  proposizione  del  ricorso,  di  saper  fornire  la corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvedimentale e di saper identificare l’autore dell’atto (nella  fattispecie,  la  società concessionaria del servizio Tosap);     che, più in generale, e sia pure con riferimento ad atti  conseguenti  a quello d’imposizione (nella specie: la sua notificazione  al  destinatario), le Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 19854  del  2004)  hanno affermato che la natura sostanziale e non  processuale  (né  assimilabile  a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso  il  quale  l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta  all’applicazione  di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi  sia  un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; che tale  forma  di sanatoria, riferibile  anche  all’avviso  di  accertamento,  non  si  riduce soltanto all’ipotesi dell’eliminazione dei vizi riguardanti le notificazioni ma è configurabile anche in relazione a quelli attinenti all’atto  in  senso stretto, ove il legittimo destinatario (nella specie: il successore a titolo universale) sia stato perfettamente in grado di intendere  e  comprendere  a chi si riferiva l’atto (nella specie ad  un  soggetto  estintosi  proprio  a seguito   dell’incorporazione   dello   stesso   da   parte   dell’effettivo destinatario dell’atto, in quanto suo successore a titolo universale);     che,  in  generale,  ove  un  atto  sia  stato  intestato  alla  società incorporata e notificato a quella incorporante, quest’ultima ha, può e  deve avere  (eventualmente,  previo  esame  della  documentazione  della  società incorporata) piena conoscenza della ragione dell’atto alla  prima  intestato che, pur essendo viziato dall’erronea intestazione alla società  estinta,  è stato comunque notificato alla società che ne ha preso il posto (per  essere subentrata nell’universum ius); che trattandosi non già di atto processuale, ma  puramente  sostanziale  (amministrativo)  è  ugualmente  applicabile  il principio  iella  sanatoria,  come  questa  Corte  ha  detto,  non  solo  in riferimento alle notifiche di tali atti, ma anche alla loro formazione; che, pertanto,  il  ricorso  deve  essere  respinto,  senza  che  sia  necessario provvedere sulle spese di questa fase, perché gli intimati non hanno  svolto difese.       P.Q.M. - Rigetta il ricorso.    

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