Profili fiscali dell'operazione di fusione

L'operazione straordinaria di fusione è governata dal principio fiscale della neutralità fiscale. In base a tale principio la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai fini delle imposte sul reddito, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

L’operazione straordinaria di fusione è governata dal principio fiscale della neutralità fiscale.

In base a tale principio la fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, ai fini delle imposte sul reddito, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

In particolare l’art. 172, ai fini delle imposte sui redditi, prevede:

- che la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societá fuse (comprese quelle relative alle rimanenze ed all’avviamento).

- irrilevanza in capo alla risultante o all’incorporante delle differenze di fusione (avanzi/disavanzi).

- il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere reddito alcuno in capo ai soci (fatta salva l’ipotesi di conguaglio).

Con riferimento agli avanzi/disavanzi da fusione si rileva che gli stessi, in ossequio al principio generale sopra indicato, sono fiscalmente irrilevanti.

In dettaglio si possono enucleare i seguenti aspetti notevoli di irrilevanza fiscale:

1) i maggiori valori iscritti non sono imponibile nei confronti della società risultante o incorporante;

2) I beni ricevuti dalla società risultante o incorporante sono valutati in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV modello UNICO SC).

Il criterio della continuità fiscale si esplicita operativamente nel fatto che:

- l’incorporante calcola gli ammortamenti sul valore lordo dei beni posseduti ante fusione dall’incorporata.

- le rimanenze di magazzino dell’incorporata mantengono la medesima stratificazione in capo all’incorporante.

- l’incorporante succede nelle concessioni.

- l’incorporante subentra nei crediti di imposta di tipo sovvenzionale.

Peraltro qualora la società incorporante si avvalga dell’opzione prevista per affrancare, ex art. 172 co. 10 bis, con imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti non si realizza alcun disallineamento contabile/fiscale e non è necessario compilare il quadro RV.

3) il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante. Ciò implica che e partecipazioni ricevute in cambio vengono assunte dai soci al medesimo valore fiscale cui risultavano riconosciute le partecipazioni annullate; e che si considerano, aspetto assai rilevante confermato dalla CM n. 36/E del 24/06/2008, possedute retrottivamente a decorrere dalla data da cui risultavano possedute le partecipazioni annullate anziché soltanto dalla data del con cambio.

4) in caso di conguaglio in denaro si applica l’art. 47 comma 7 TUIR e ricorrendone le condizioni gli artt. 58 e 87 del TUIR (assimilazione ai dividendi). In altri termini il conguaglio in denaro, in via generale, si configura alla stregua di una eccedenza realizzata sulla partecipazione annullata per la quale si procede a tassazione in funzione della soggettività giuridica del socio.

L’operazione di fusione determina, ai sensi dell’articolo 172 comma 4 del DPR n. 917/1986, il subentro della società risultante o incorporante nelle posizioni soggettive delle societá fuse o incorporate, salvo alcune limitazioni espresse. In altri termini tal subentro comporta una successione universale negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi. A livello concreto si precisa che:

- per i beni strumentali termine triennale di detenzione viene computato tenendo conto del periodo di possesso presso le società fuse ovvero incorporate;

- per quanto riguarda il regime della partecipation exemption di cui all’articolo 87 del DPR n. 917/1986 il periodo di possesso di 12 mesi della partecipazione (cosiddetto requisito Holding period per fruire dell’esenzione) non viene interrotto dalla fusione. Inoltre il requisito della prima iscrizione tra le immobilizzazione finanziarie va verificata con riferimento alla società fuse ovvero incorporate.

- per le rimanenze di magazzino l’incremento non è soggetto a LIFO

Peraltro il principio generale di successione fiscale nelle posizioni soggettive può venire disatteso in relazione a:

1) ricostruzione delle riserve del patrimonio netto

2) diritto al riporto delle perdite

1) ricostruzione delle riserve

Le riserve, a tal fine, si possono classificare in:

- Riserve in sospensione assoluta (tassata a fronte di qualsiasi utilizzo es. riserve ex art. 55 co.3 lett. b “vecchio” TUIR)

- Riserve in sospensione moderata (tassate a fronte di distribuzione es. saldi attivi di rivalutazione)

- Riserve libere ovvero già tassate

Ai sensi dell’articolo 172 comma 5 del DPR n. 917/1986, le riserve in sospensione assoluta, se iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate, devono essere ricostruite nel bilancio della società risultante o incorporante. Diversamente esse concorrono a formare il reddito imponibile della società risultante o incorporante nell’esercizio in cui avviene la fusione.

La ricostituzione avviene a valere prioritariamente sull’ eventuale avanzo di fusione, e, in seconda battuta, sulle riserve libere. In caso di in capienza delle riserve libere è possibile vincolare in tutto o in parte il capitale sociale della società incorporante o risultante.

Le riserve a sospensione moderata devono essere ricostituite se e nella misura in cui via sia avanzo di fusione ovvero via sia stato un aumento del C.S. superiore ai C.S. delle partecipanti al netto delle azioni già possedute dalle stesse. Tali riserve si intendono trasferite nei limiti di capienza delle suddette poste del patrimonio. L’obbligo sussiste anche per la quota di riserve precedentemente imputate al C.S.

Ciò che residua sarà al servizio delle riserve diverse da ricostituire proporzionalmente e con il regime fiscale originario.

Questa particolare metodologia è finalizzata ad evitare “salti di imposta”.

2) Riporto delle perdite

Ai sensi dell’articolo 172 comma 7 del DPR n. 917/1986, sono previste delle particolari regole che limitano il diritto di riporto delle perdite fiscali conseguite in periodi antecedenti l’operazione; tutto ciò al fine di evitare utilizzi elusivi della fusione.

In prima battuta le perdite antecedenti la fusione sono riportabili per la parte che non eccede l’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o se inferiore dalla situazione ex art. 2501-quater senza tenere conto dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione; tra i versamenti da escludere dal computo del p.n. non rientrano i contributi erogati dallo Stato o Enti pubblici (cosiddetto Test del patrimonio netto).

In secondo luogo occorre verificare il conto economico della società le cui perdite sono riportabili relativo all’esercizio precedente la fusione. In particolare:

- il livello di ricavi e proventi

e

- Ammontare minimo di spese di lavoro,

non devono essere inferiori al 40% dei corrispondenti importi ottenuti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti.

Inoltre le perdite pregresse non sono deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione effettuata dalla società (incorporante o altra societá che partecipa alla fusione) che ha detenuto la partecipazione.

Infine occorre rilevare che in caso di retrodatazione degli effetti fiscali le limitazioni in parola per quanto riguarda il riporto delle perdite si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Pertanto le società partecipanti alla fusione:

- dovranno determinare un proprio risultato di periodo relativo all’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

- l’eventuale perdita sarà assoggettata, insieme alle perdite fiscali pregresse del soggetto partecipante, alle disposizioni di cui all’art.172, comma 7 del TUIR.

Infine si rilevano i seguenti ulteriori due aspetti fiscali notevoli:

a)Riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotti

I limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali si applicano anche al diritto di riporto degli interessi passivi non dedotti nel periodo di imposta di competenza in quanto eccedenti la soglia di cui all’art. 96 del TUIR.

Come noto detto limite é pari al 30% del R.O.L.; l’eventuale eccedenza di periodo é riportabile senza limiti negli esercizi successivi, salvo quanto detto per il riporto in caso di fusione.

b) riconoscimento del disavanzo di fusione

La società risultante o incorporante ha la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili iscritti per applicazione del disavanzo di fusione a prescindere che si tratti di disavanzo da annullamento o da con cambio.

L’opzione puó essere esercitata:

  1. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale ‘operazione é stata effettuata.
  2. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo (termine ultimo).

L’imposta sostitutiva si applica a scaglioni:

12% maggiori valori sino a 5 milioni di euro;

14% maggiori valori tra 5 e 10 milioni di euro;

16% maggiori valori oltre 10 milioni di euro

L’imposta deve essere versata in tre rate annuali:

30% prima rata;

40% seconda rata;

30% terza rata.

Si rileva che in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale é ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata é scomputata dall’imposta sui rediti.

 

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